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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23721/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di Daniel MAINETTI avverso la sentenza pronunciata in data 27 ottobre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati di continuata violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; condotte in data 6.3.2020, 29.1.2021, 2.2.2021, 7.2.2021, 1.3.2021, 24.6.2021, 26.6.2021, 27.6.2021, 1.7.2021, 8.7.2021, 15.7.2021, 22.7.2021, 29.7.2021, 19.8.2021, 28.8.2021, 3.9.2021, 13.9.2021, 27.9.2021, 10.10.2021, 28.10.2021), impostagli dal Tribunale di Milano con decreto del 29 gennaio 2020, poi aggravata con decreto in data 11 marzo 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] MAINETTI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - il vizio della motivazione perché la difesa aveva "indicato sia la domanda rivolta al giudice, sia i motivi delle doglianze utilizzando un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria"; - la violazione della legge penale per difetto degli elementi del reato in quanto la condotta posta in essere non era preordinata alla violazione della misura della sorveglianza speciale, potendosi al più ipotizzare che MAINETTI abbia violato l'obbligo per procurarsi la sostanza stupefacente; le prescrizioni erano generiche e non era stata attualizzata la pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello, osservando che la richiesta di assoluzione "è non solo generica, ma del tutto priva dell'indicazione di ragioni che ne giustifichino l'accoglimento, essendo la stessa non motivata e formulata solo in sede di conclusioni".

2.1. Con l'introduzione del comma 1-bis nell'art. 581 cod. proc. pen. ("l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"), il legislatore ha recepito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 268823).

2.2. Il ricorso incorre nel medesimo difetto dell'atto di appello quando si limita a negare la genericità dei motivi d'appello senza indicare quali fossero le specifiche ragioni che ne sorreggevano le richieste.

3. Il secondo motivo, del tutto generico, è comunque non consentito perché estraneo al devolutum, non risultando affatto che le questioni oggi agitate siano state prospettate in secondo grado.

Le doglianze sono, comunque, inammissibili poiché si limitano a dedurre la genericità delle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziario applicativo della sorveglianza speciale, pure recentissimamente aggravato, anche con riguardo al giudizio di attualità, dal successivo provvedimento emesso in ragione delle accertate inottemperanze e violazioni.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di Daniel MAINETTI avverso la sentenza pronunciata in data 27 ottobre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati di continuata violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; condotte in data 6.3.2020, 29.1.2021, 2.2.2021, 7.2.2021, 1.3.2021, 24.6.2021, 26.6.2021, 27.6.2021, 1.7.2021, 8.7.2021, 15.7.2021, 22.7.2021, 29.7.2021, 19.8.2021, 28.8.2021, 3.9.2021, 13.9.2021, 27.9.2021, 10.10.2021, 28.10.2021), impostagli dal Tribunale di Milano con decreto del 29 gennaio 2020, poi aggravata con decreto in data 11 marzo 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] MAINETTI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - il vizio della motivazione perché la difesa aveva "indicato sia la domanda rivolta al giudice, sia i motivi delle doglianze utilizzando un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria"; - la violazione della legge penale per difetto degli elementi del reato in quanto la condotta posta in essere non era preordinata alla violazione della misura della sorveglianza speciale, potendosi al più ipotizzare che MAINETTI abbia violato l'obbligo per procurarsi la sostanza stupefacente; le prescrizioni erano generiche e non era stata attualizzata la pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello, osservando che la richiesta di assoluzione "è non solo generica, ma del tutto priva dell'indicazione di ragioni che ne giustifichino l'accoglimento, essendo la stessa non motivata e formulata solo in sede di conclusioni". 2.1. Con l'introduzione del comma 1-bis nell'art. 581 cod. proc. pen. ("l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"), il legislatore ha recepito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 268823). 2.2. Il ricorso incorre nel medesimo difetto dell'atto di appello quando si limita a negare la genericità dei motivi d'appello senza indicare quali fossero le specifiche ragioni che ne sorreggevano le richieste. 3. Il secondo motivo, del tutto generico, è comunque non consentito perché estraneo al devolutum, non risultando affatto che le questioni oggi agitate siano state prospettate in secondo grado. Le doglianze sono, comunque, inammissibili poiché si limitano a dedurre la genericità delle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziario applicativo della sorveglianza speciale, pure recentissimamente aggravato, anche con riguardo al giudizio di attualità, dal successivo provvedimento emesso in ragione delle accertate inottemperanze e violazioni. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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