CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 29368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, emessa ex art. 444cod. proc pen., perché il Giudice non ha vagliato l’insussistenza delle condizioniper applicare l’art. 129 cod. proc. pen.2. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il qualesi deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientrafra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto èinammissibile.2. Dall’inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610,comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinarein euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 09/07/2026Il Consigliere estensoreIl PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]