CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege,-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di LECCE n. 542/2025depositata in data 28/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 21128/2025Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 12755/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima