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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 43920/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/012/2021 della corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 gennaio 2021 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 14 marzo 2018 del Tribunale di Macerata, ha rideterminato in anni uno mesi sei di reclusione la pena, sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per il residuo reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2011.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha censurato il rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità dei dati, siccome estrapolati dai tabulati e oggetto di acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate in assenza di provvedimento autorizzativo dell'Autorità giudiziaria, laddove tale attività avrebbe dovuto essere sottoposta alla disciplina delle intercettazioni.

I dati acquisiti dall'Agenzia pubblica si trovavano all'interno di server di proprietà di società estera sito a Singapore, ed in ogni caso ogni incertezza in ordine alla reale collocazione del server andava risolta secondo il principio del favor rei.

Comunque non era stato dato corso alla necessaria procedura di rogatoria internazionale.

Né la Corte territoriale aveva motivato quanto al fatto che l'attività di captazione e acquisizione, equiparabile ad attività di ispezione e sequestro di dati informatici, si era svolta senza il rispetto delle forme previste dalla legge e ad opera di soggetti diversi da quelli deputati a farlo.

Oltretutto vi era stata violazione del disposto dell'art. 220 cod. proc. pen., dal momento che i funzionari avevano avuto immediata contezza dei fatti di ritenuta rilevanza penale.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la carenza di motivazione rispetto a quanto ascritto alla società rappresentata dal ricorrente, in relazione ad asseriti maggiori ricavi invece conseguiti negli anni da tre società estere in tesi collegate; tutto ciò in base a presunzioni tra l'altro risalenti alle illegittime acquisizioni, e senza che in proposito fosse stata raggiunta prova alcuna a carico del ricorrente.

Né era stato possibile sussumere la vicenda in una delle ipotesi tipiche di esterovestizione ovvero di interposizione fittizia, mentre non vi era prova di alcuna attività estera della [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dal ricorrente.

Tant'è che era stata immotivatamente esclusa rilevanza alla documentazione prodotta dalla difesa quanto alla prova che i pretesi ricavi della Etere in realtà erano relativi ad altra società estera, cui la Etere aveva a suo tempo ceduto diritti di utilizzazione economica.

Né vi era in tal modo possibilità di superare il principio della responsabilità solamente oltre ogni ragionevole dubbio.

2.3. Col terzo motivo, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale - oltre a non motivare l'elevata dosimetria se non come generica congruità della pena - non aveva ritenuto di giustificare il rilievo negativo attribuito alla condotta dell'imputato, mentre i riferiti ostativi precedenti penali, relativi a contravvenzioni estinte, non avevano impedito contraddittoriamente la concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.4.

E' stata dimessa memoria difensiva di replica. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. In relazione infatti al primo motivo di impugnazione, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679).

Ciò posto, come è stato correttamente osservato dallo stesso Procuratore generale in esito alla lettura della sentenza impugnata, per un verso risulta che le acquisizioni dei dati siano avvenute ben prima della comunicazione della notizia di reato, nell'ambito dell'esercizio dei poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria, sicché la violazione delle norme penali appare impropriamente invocata.

Per altro verso la Corte territoriale ha osservato che non poteva dedursi la prospettata inutilizzabilità della documentazione, atteso che la relativa acquisizione (con modalità tecniche tali da garantire la genuinità dell'acquisizione e la sua inalterabilità, alla luce del rilascio di copia del codice informatico distintivo alla parte) era avvenuta anteriormente alla notizia di reato e all'emersione degli indizi di commissione del reato stesso.

Ciò posto, pertanto, trattandosi peraltro di questione di fatto, se quindi il discrimen si incentra sul momento di emersione degli indizi di reato, ossia se sussistessero o meno gli indizi di reato all'epoca, ciò integra una valutazione di merito in ordine al significato degli atti fino ad allora acquisiti (cfr. Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), ed in proposito, trattandosi di quaestio facti, ogni indagine al riguardo è ormai preclusa e non può essere certamente svolta dal giudice di legittimità.

Né, infine, in ogni caso l'acquisizione di corrispondenza elettronica già intervenuta andava eseguita - contrariamente comunque ai rilievi del ricorrente - in esecuzione delle norme sulle intercettazioni telefoniche, trattandosi di documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen..

5.2. In ordine poi al secondo motivo di censura, da un lato va ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, sono anzitutto precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

D'altro canto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare non manifestamente illogico, tenuto 'conto che essa ha dato mostra di avere tenuto presente le difese dell'imputato, altresì somministrando elementi probatori fondati sull'esame della corrispondenza elettronica - con i quali l'odierno ricorrente non si confronta - circa l'invito, rivolto dalla società Etere alla propria clientela, di accettare fatture da parte di società estere.

Laddove il ricorso si basa invero su mere affermazioni, in sé estranee al principio di autosufficienza dell'impugnazione, che non contrastano con l'iter motivazionale della sentenza impugnata anche in ordine alla negativa valutazione di dichiarazioni, ritenute altresì aspecifiche, raccolte solamente da un consulente di parte.

5.3. In relazione poi al terzo motivo di censura, è anzitutto nozione comune che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773).

Allo stesso tempo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200; cfr. altresì ad es.

Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921).

Ciò posto, quanto alla determinazione della pena, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Infatti la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

In specie, la pena edittale ratione temporis era compresa tra uno e tre anni di reclusione, per cui la dosimetria determinata in anni uno e mesi sei di reclusione è inferiore alla media.

In ogni caso è stato fatto altresì non illogico riferimento all'entità della violazione così come ritenuta.

Allo stesso tempo, dal momento che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), in specie è stato attribuito preponderante e non contraddittorio rilievo - tra l'altro - proprio alle modalità delle condotte.

Alcun vizio manifesto può quindi complessivamente ravvisarsi al riguardo.

6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/012/2021 della corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2021 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 14 marzo 2018 del Tribunale di Macerata, ha rideterminato in anni uno mesi sei di reclusione la pena, sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per il residuo reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha censurato il rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità dei dati, siccome estrapolati dai tabulati e oggetto di acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate in assenza di provvedimento autorizzativo dell'Autorità giudiziaria, laddove tale attività avrebbe dovuto essere sottoposta alla disciplina delle intercettazioni. I dati acquisiti dall'Agenzia pubblica si trovavano all'interno di server di proprietà di società estera sito a Singapore, ed in ogni caso ogni incertezza in ordine alla reale collocazione del server andava risolta secondo il principio del favor rei. Comunque non era stato dato corso alla necessaria procedura di rogatoria internazionale. Né la Corte territoriale aveva motivato quanto al fatto che l'attività di captazione e acquisizione, equiparabile ad attività di ispezione e sequestro di dati informatici, si era svolta senza il rispetto delle forme previste dalla legge e ad opera di soggetti diversi da quelli deputati a farlo. Oltretutto vi era stata violazione del disposto dell'art. 220 cod. proc. pen., dal momento che i funzionari avevano avuto immediata contezza dei fatti di ritenuta rilevanza penale. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la carenza di motivazione rispetto a quanto ascritto alla società rappresentata dal ricorrente, in relazione ad asseriti maggiori ricavi invece conseguiti negli anni da tre società estere in tesi collegate; tutto ciò in base a presunzioni tra l'altro risalenti alle illegittime acquisizioni, e senza che in proposito fosse stata raggiunta prova alcuna a carico del ricorrente. Né era stato possibile sussumere la vicenda in una delle ipotesi tipiche di esterovestizione ovvero di interposizione fittizia, mentre non vi era prova di alcuna attività estera della [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dal ricorrente. Tant'è che era stata immotivatamente esclusa rilevanza alla documentazione prodotta dalla difesa quanto alla prova che i pretesi ricavi della Etere in realtà erano relativi ad altra società estera, cui la Etere aveva a suo tempo ceduto diritti di utilizzazione economica. Né vi era in tal modo possibilità di superare il principio della responsabilità solamente oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Col terzo motivo, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale - oltre a non motivare l'elevata dosimetria se non come generica congruità della pena - non aveva ritenuto di giustificare il rilievo negativo attribuito alla condotta dell'imputato, mentre i riferiti ostativi precedenti penali, relativi a contravvenzioni estinte, non avevano impedito contraddittoriamente la concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.4. E' stata dimessa memoria difensiva di replica. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In relazione infatti al primo motivo di impugnazione, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679). Ciò posto, come è stato correttamente osservato dallo stesso Procuratore generale in esito alla lettura della sentenza impugnata, per un verso risulta che le acquisizioni dei dati siano avvenute ben prima della comunicazione della notizia di reato, nell'ambito dell'esercizio dei poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria, sicché la violazione delle norme penali appare impropriamente invocata. Per altro verso la Corte territoriale ha osservato che non poteva dedursi la prospettata inutilizzabilità della documentazione, atteso che la relativa acquisizione (con modalità tecniche tali da garantire la genuinità dell'acquisizione e la sua inalterabilità, alla luce del rilascio di copia del codice informatico distintivo alla parte) era avvenuta anteriormente alla notizia di reato e all'emersione degli indizi di commissione del reato stesso. Ciò posto, pertanto, trattandosi peraltro di questione di fatto, se quindi il discrimen si incentra sul momento di emersione degli indizi di reato, ossia se sussistessero o meno gli indizi di reato all'epoca, ciò integra una valutazione di merito in ordine al significato degli atti fino ad allora acquisiti (cfr. Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), ed in proposito, trattandosi di quaestio facti, ogni indagine al riguardo è ormai preclusa e non può essere certamente svolta dal giudice di legittimità. Né, infine, in ogni caso l'acquisizione di corrispondenza elettronica già intervenuta andava eseguita - contrariamente comunque ai rilievi del ricorrente - in esecuzione delle norme sulle intercettazioni telefoniche, trattandosi di documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen.. 5.2. In ordine poi al secondo motivo di censura, da un lato va ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, sono anzitutto precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). D'altro canto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare non manifestamente illogico, tenuto 'conto che essa ha dato mostra di avere tenuto presente le difese dell'imputato, altresì somministrando elementi probatori fondati sull'esame della corrispondenza elettronica - con i quali l'odierno ricorrente non si confronta - circa l'invito, rivolto dalla società Etere alla propria clientela, di accettare fatture da parte di società estere. Laddove il ricorso si basa invero su mere affermazioni, in sé estranee al principio di autosufficienza dell'impugnazione, che non contrastano con l'iter motivazionale della sentenza impugnata anche in ordine alla negativa valutazione di dichiarazioni, ritenute altresì aspecifiche, raccolte solamente da un consulente di parte. 5.3. In relazione poi al terzo motivo di censura, è anzitutto nozione comune che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773). Allo stesso tempo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200; cfr. altresì ad es. Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921). Ciò posto, quanto alla determinazione della pena, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Infatti la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In specie, la pena edittale ratione temporis era compresa tra uno e tre anni di reclusione, per cui la dosimetria determinata in anni uno e mesi sei di reclusione è inferiore alla media. In ogni caso è stato fatto altresì non illogico riferimento all'entità della violazione così come ritenuta. Allo stesso tempo, dal momento che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), in specie è stato attribuito preponderante e non contraddittorio rilievo - tra l'altro - proprio alle modalità delle condotte. Alcun vizio manifesto può quindi complessivamente ravvisarsi al riguardo. 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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