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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 11266/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25497-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

FFLGLC67E25E2890), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla Via E. DUSE, n. 35; - con troricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 514/18/14 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Bologna, l'avviso di accertamento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei propri confronti, a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale I.R.P.E.F., contributi previdenziali ed I.V.A. relative all'anno di imposta 2007; che la C.T.P., con sentenza n. 3/10/13, respinse il ricorso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 514/18/14, depositata il 12.3.2014, accolse il gravame, riformando la sentenza impugnata ritenendo (a) che l'AFFLITTI abbia effettivamente collaborato, quale subappaltatore, con tale EMILIANI, nonché (b) illegittimo il ricorso, nei confronti del contribuente, all'accertamento analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 -bis del d.P.R. n. 600del 1973, "non essendo state riscontrate in capo al ricorrente irregolarità formali nelle scritture contabili, né omissioni o false ed inesatte indicazioni in sede di dichiarazione dei redditi" e (c) in ogni caso violato l'art. 7 della

I. 212 del 2000; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito, con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. accolto il gravame proposto dal Ric. 2014 n. 25497 sez.

ST - ud. 10-01-2022 -2- contribuente, relativa alla sussistenza di un contratto di subappalto tra VAFFLITrI e VEMILEANI, sulla scorta di documentazione (contratto di appalto e dichiarazioni di terzi) inammissibilmente prodotte solo in fase di appello; che il motivo è infondato, valendo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (cfr. Cass., Sez. 5, 11.4.2018, n. 8927, Rv. 647710-01; Cass., Sez. 5, 23.6.2021, n. 17921, Rv. 661782 - 01).

Sicché - in ultima analisi - ben poteva la C.T.R. tener conto di documentazione versata in atti dall'AFFLirri solo in appello (circostanza, peraltro, non contestata.

Cfr. controricorso, pp. .2-4); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 Me 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo nei confronti dell'AFFLITri, a cagione del mancato riscontro, in capo allo stesso, di irregolarità formali nelle scritture contabili, né di omissioni o false ed inesatte indicazioni in sede di dichiarazione dei redditi, laddove - si osserva - tali elementi, oltre a rappresentare un presupposto di tale tipologia di accertamento, devono ritenersi superati dalla documentazione versata in giudizio e„ più, in generale, dalle allegazioni difensive di essa odierna ricorrente; che il motivo è inammissibile; Ric. 2014 n. 25497 sez.

ST - ud. 10-01-2022 -3- che pur essendo noto il principio - in evidente contrasto con la motivazione della sentenza impugnata — per cui l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass., Sez. 5, 24.9.2014, n. 20060, Rv. 632350-01), cionondimeno osserva il Collegio come l'AGENZIA si sia limitata (cfr. ricorso, pp. 9-12) ad un generico richiamo, senza trascriverne il contenuto, né indicare se, come e quando le une e gli altri furono sottoposti al vaglio della C.T.P. e della C.T.R., ad allegazioni difensive, circostanze e documenti che dovrebbero dimostrare, sia pure in via presuntiva, la ricorrenza del presupposto fondante la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo condotto nei confronti dell'AFFurn (e, cioè, l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese IVA operate dall'Ufficio): sennonché tale "localizzazione" era tanto più necessaria, nell'ottica del rispetto del precetto contenuto nell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., considerato il silenzio serbato, su detti elementi, dalla sentenza impugnata, risultando pertanto precluso al Collegio ogni valutazione circa la novità della relativa deduzione; che il rigetto dei primi due motivi determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del terzo mezzo di gravame (con cui parte ricorrente si duole dell'erronea applicazione, al caso di specie, della previsione contenuta Ric. 2014 n. 25497 sez.

ST - ud. 10-01-2022 -4- nell'art. 12, comma 7,

I. 212 del 2000, nonostante si sia trattato di un accertamento "a tavolino" e non con accesso presso i locali del contribuente), non incidendo l'eventuale accoglimento dello stesso sulla sorte della decisione impugnata, ben potendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato fondare sulle ulteriori rationes decidendi oggetto dei primi due motivi del presente ricorso; che con l'unico motivo di ricorso incidentale la difesa dell'AFFurn si duole (senza, tuttavia, indicare in relazione a quale delle ipotesi disciplinate dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, senza fornire motivazione di tale compensazione e nonostante la soccombenza integrale dell'AGENziA rispetto a tutti i motivi di appello; che il motivo è infondato; che, lungi dall'omettere qualsivoglia motivazione come invece lamentato dalla difesa dell'AFFurri - in relazione alle ragioni sottese alla scelta di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di merito, la C.T.R. ha, al contrario, espressamente indicato il percorso logico seguito all'uopo, argomentando la propria decisione sulla base del "reciproco impegno difensivo [delle parti] e delle alterne vicende processuali"; né - a ben vedere - la difesa del contribuente si è doluta della non riconducibilità di tali circostanze a quelle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) per procedere alla compensazione delle spese di lite; Ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con integrale Ric. 2014 n. 25497 sez.

ST - ud. 10-01-2022 -5- compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della soccombenza reciproca; P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25497-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FFLGLC67E25E2890), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla Via E. DUSE, n. 35; - con troricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 514/18/14 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Bologna, l'avviso di accertamento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei propri confronti, a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale I.R.P.E.F., contributi previdenziali ed I.V.A. relative all'anno di imposta 2007; che la C.T.P., con sentenza n. 3/10/13, respinse il ricorso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 514/18/14, depositata il 12.3.2014, accolse il gravame, riformando la sentenza impugnata ritenendo (a) che l'AFFLITTI abbia effettivamente collaborato, quale subappaltatore, con tale EMILIANI, nonché (b) illegittimo il ricorso, nei confronti del contribuente, all'accertamento analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 -bis del d.P.R. n. 600del 1973, "non essendo state riscontrate in capo al ricorrente irregolarità formali nelle scritture contabili, né omissioni o false ed inesatte indicazioni in sede di dichiarazione dei redditi" e (c) in ogni caso violato l'art. 7 della I. 212 del 2000; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito, con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. accolto il gravame proposto dal Ric. 2014 n. 25497 sez. ST - ud. 10-01-2022 -2- contribuente, relativa alla sussistenza di un contratto di subappalto tra VAFFLITrI e VEMILEANI, sulla scorta di documentazione (contratto di appalto e dichiarazioni di terzi) inammissibilmente prodotte solo in fase di appello; che il motivo è infondato, valendo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (cfr. Cass., Sez. 5, 11.4.2018, n. 8927, Rv. 647710-01; Cass., Sez. 5, 23.6.2021, n. 17921, Rv. 661782 - 01). Sicché - in ultima analisi - ben poteva la C.T.R. tener conto di documentazione versata in atti dall'AFFLirri solo in appello (circostanza, peraltro, non contestata. Cfr. controricorso, pp. .2-4); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 Me 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo nei confronti dell'AFFLITri, a cagione del mancato riscontro, in capo allo stesso, di irregolarità formali nelle scritture contabili, né di omissioni o false ed inesatte indicazioni in sede di dichiarazione dei redditi, laddove - si osserva - tali elementi, oltre a rappresentare un presupposto di tale tipologia di accertamento, devono ritenersi superati dalla documentazione versata in giudizio e„ più, in generale, dalle allegazioni difensive di essa odierna ricorrente; che il motivo è inammissibile; Ric. 2014 n. 25497 sez. ST - ud. 10-01-2022 -3- che pur essendo noto il principio - in evidente contrasto con la motivazione della sentenza impugnata — per cui l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass., Sez. 5, 24.9.2014, n. 20060, Rv. 632350-01), cionondimeno osserva il Collegio come l'AGENZIA si sia limitata (cfr. ricorso, pp. 9-12) ad un generico richiamo, senza trascriverne il contenuto, né indicare se, come e quando le une e gli altri furono sottoposti al vaglio della C.T.P. e della C.T.R., ad allegazioni difensive, circostanze e documenti che dovrebbero dimostrare, sia pure in via presuntiva, la ricorrenza del presupposto fondante la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo condotto nei confronti dell'AFFurn (e, cioè, l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese IVA operate dall'Ufficio): sennonché tale "localizzazione" era tanto più necessaria, nell'ottica del rispetto del precetto contenuto nell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., considerato il silenzio serbato, su detti elementi, dalla sentenza impugnata, risultando pertanto precluso al Collegio ogni valutazione circa la novità della relativa deduzione; che il rigetto dei primi due motivi determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del terzo mezzo di gravame (con cui parte ricorrente si duole dell'erronea applicazione, al caso di specie, della previsione contenuta Ric. 2014 n. 25497 sez. ST - ud. 10-01-2022 -4- nell'art. 12, comma 7, I. 212 del 2000, nonostante si sia trattato di un accertamento "a tavolino" e non con accesso presso i locali del contribuente), non incidendo l'eventuale accoglimento dello stesso sulla sorte della decisione impugnata, ben potendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato fondare sulle ulteriori rationes decidendi oggetto dei primi due motivi del presente ricorso; che con l'unico motivo di ricorso incidentale la difesa dell'AFFurn si duole (senza, tuttavia, indicare in relazione a quale delle ipotesi disciplinate dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, senza fornire motivazione di tale compensazione e nonostante la soccombenza integrale dell'AGENziA rispetto a tutti i motivi di appello; che il motivo è infondato; che, lungi dall'omettere qualsivoglia motivazione come invece lamentato dalla difesa dell'AFFurri - in relazione alle ragioni sottese alla scelta di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di merito, la C.T.R. ha, al contrario, espressamente indicato il percorso logico seguito all'uopo, argomentando la propria decisione sulla base del "reciproco impegno difensivo [delle parti] e delle alterne vicende processuali"; né - a ben vedere - la difesa del contribuente si è doluta della non riconducibilità di tali circostanze a quelle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) per procedere alla compensazione delle spese di lite; Ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con integrale Ric. 2014 n. 25497 sez. ST - ud. 10-01-2022 -5- compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della soccombenza reciproca; P.Q.M. Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria,
Sentenza Cassazione n. 11266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris