CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 15904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Trento, con atto (manoscritto) datato 22 gennaio 2026 depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza di Trento, in data 26 gennaio 2026 ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento n. 8 del 13 gennaio 2026, dep. il 15 gennaio 2026, di revoca dell'affidamento ordinario in prova al servizio sociale concesso con ordinanza del 23 settembre 2025 con decorrenza ex tunc, ossia fin dall'inizio della misura alternativa (n. SIUS 2025/677); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto, come accaduto nella specie, dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01);[OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione in esame, va, pertanto, dichiarata •Anammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila; P.Q.M P.Q.M