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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42000/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TOR:[NO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente che insiste per la fondatezza del ricorso contestando l'esito del preliminare vaglio di inammissibilità e ribadendo la declaratoria di nullità della sentenza sulla base dei motivi rappresentati; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità prospetta mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si tenta di diversamente interpretare le dichiarazioni rese dall'acquirente delle due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e le intercettazioni telefoniche che la Corte di appello ha rappresentato fossero idonee a dare conto dell'illecita cessione di cui alla contestazione; rilevato che il motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello per l'apprezzata gravità della condotta desunta dalla tipologia di stupefacente ceduto (cocaina), dal contesto di illecita cessione in cui il ricorrente era ben inserito (tanto da disporre nell'immediatezza della droga ceduta) unitamente ad altro soggetto che, nell'ambito del medesimo procedimento, rispondeva di più grave ipotesi di reato in materia di narcotraffico e con cui venivano riscontrati numerosi contatti; ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza confutata dalla Corte territoriale con cortietti riferimenti in fatto e diritto risulta il terzo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; che la decisione impugnata ha evidenziato come l'utilità conseguita, per nulla esigua, di euro cento per la vendita di due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina implicasse - nel suo complesso - una apprezzabile disponibilità finanziaria tenuto conto della immediatezza con cui era stato fornito lo stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TOR:[NO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente che insiste per la fondatezza del ricorso contestando l'esito del preliminare vaglio di inammissibilità e ribadendo la declaratoria di nullità della sentenza sulla base dei motivi rappresentati; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità prospetta mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si tenta di diversamente interpretare le dichiarazioni rese dall'acquirente delle due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e le intercettazioni telefoniche che la Corte di appello ha rappresentato fossero idonee a dare conto dell'illecita cessione di cui alla contestazione; rilevato che il motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello per l'apprezzata gravità della condotta desunta dalla tipologia di stupefacente ceduto (cocaina), dal contesto di illecita cessione in cui il ricorrente era ben inserito (tanto da disporre nell'immediatezza della droga ceduta) unitamente ad altro soggetto che, nell'ambito del medesimo procedimento, rispondeva di più grave ipotesi di reato in materia di narcotraffico e con cui venivano riscontrati numerosi contatti; ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza confutata dalla Corte territoriale con cortietti riferimenti in fatto e diritto risulta il terzo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; che la decisione impugnata ha evidenziato come l'utilità conseguita, per nulla esigua, di euro cento per la vendita di due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina implicasse - nel suo complesso - una apprezzabile disponibilità finanziaria tenuto conto della immediatezza con cui era stato fornito lo stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 42000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris