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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 10241/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15147-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di stato contratto formazione lavoro R.G.N.15147/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/01/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 39/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

In sede di giudizio di rinvio seguito a pronuncia di cassazione resa da questa Corte (Cass.25667/17), la Corte d’appello di Salerno rigettava l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso una cartella esattoriale emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e notificata dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto il recupero di sgravi ritenuti illegittimi aiuti di Stato a seguito della decisione della Commissione CE n.2000/128/CE resa in tema dicontratti di formazione-lavoro.

Riteneva la Corte che nel ricorso introduttivo di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesseallegato i fatti in base ai quali, secondo la citata decisione, potevano considerarsi legittimi gli aiuti di Stato, e solo in sede di riassunzione nel giudizio di rinvio aveva provveduto ad una allegazione specifica.

Peraltro, sempre in primo grado non era stata fornita alcuna prova, essendosi limitata l’odierna ricorrente a produrre il libro matricola e i modelli DM, mentre solo in secondo grado erano state prodotte le copie dei contratti di trasformazione dei CFL in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

È rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della cartella stante la decadenza di cui all’art.25, lett. b) d.lgs. n.46/99.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione agli artt.125 c.p.c. e 3 l. n.241/90, per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della cartella,mancante dei requisiti minimi di intellegibilità.

Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.414 c.p.c. in relazione agli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c.

Argomenta che i fatti costitutivi del diritto erano stati allegati tempestivamente nel ricorso introduttivo, mentre in sede di riassunzione si era solo avuto un ulteriore sviluppo delle allegazioni.

L’[OSCURATO:PERSONA] del resto non aveva contestato, ai sensi dell’art.115 c.p.c., i requisiti che legittimavano alla stipula dei CFL.

La Corte avrebbe dovuto quindi esaminare i dati del libro matricola, dai quali era possibile evincere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla Commissione Europea per poter beneficiare degli aiuti di Stato.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che, come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] come emergeva dal libro matricola, l’utilizzo dei CFL aveva prodotto un incremento dell’occupazione in azienda.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo la medesima censura di omessa pronuncia.

Essi sono infondati.

Emerge dal testo della sentenza che la Corte ha considerato le due eccezioni oggetto dei due motivi di ricorso, dando atto che sia con il ricorso introduttivo, sia con il ricorso in riassunzione, la società aveva eccepito la decadenza di cui all’art.25 d.lgs. n.46/99 e la mancanza di sufficienti indicazioni della cartella.

La Corte, quindi, rigettando l’opposizione, ha rigettato – sebbene in modo implicito –anche le eccezioni riportate nello “Svolgimento del Processo”.

Il terzo e quarto motivo possono anch’essi essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione.

Essi sono infondati.

La Corte ha affermato che il ricorso introduttivo era carente di allegazione e di prova sui requisiti chiesti dalla Commissione Europea ai fini di escludere l’illegittimità dell’aiuto di Stato.

Con il ricorso introduttivo, infatti, la società aveva semplicemente allegato che “nel quadriennio interessato alla pretesa di recupero, [OSCURATO:PERSONA] ha costituito n.38 CFL, tutti ad incremento dei posti di lavoro preesistenti (cfr. libro matricola aziendale, all.to n.2)”.

M ancava dunque un’allegazione specifica del fatto che, come richiesto nella decisione n.2000/128/CE: a) i CFL riguardavano i giovani con meno di 25 anni, oppure i laureati fino a 29 anni compresi, oppure le persone disoccupate da almeno un anno; b) la società non aveva proceduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti e aveva inoltre mantenuto in servizio (assumendoli con contratto a tempo indeterminato) almeno il 60 % dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro erascaduto nei 24 mesi precedenti (punto 114 della decisione).

Nemmeno il ricorso allegava che si era proceduto alla trasformazione dei CFL in contratti a tempo indeterminato secondo l a condizione post a dalla citata decisione per la loro compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE, ovvero la creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione.

Il richiamo al libro matricola, secondo quanto emerge dal ricorso, era finalizzato alla sola allegazione contenuta in narrativa, ovvero quella di un generico aumento dell’occupazione, senza alcuna specificazione delle ulteriori condizioni richieste dalla Commissione Europea.

Stante tali generiche allegazioni, rettamente la Corte non ha conferitorilievo ai dati contenuti nel libro matricola, e su cui invece si appuntano i motivi di ricorso deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.

La rilevanza probatoria del libro matricola non poteva infatti andare al di là del richiamo operato in ricorso, come detto viziato da genericità di allegazioni.

Non può nemmeno condividersi l’assunto del terzo motivo di ricorso, secondo cui è ammissibile l’integrazione dell’allegazione operata con il ricorso in riassunzione.

Al contrario, nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione di tutti i fatti principali e secondari su cui si basa la domanda, senza possibilità di loro integrazione in seguito – se non nei limiti dei gravi motivi autorizzati dal giudice ex art.420, co.2 c.p.c. (v.

Cass.

S.U. n.11353/04).

Nel ricorso in riassunzione, pertanto, non potevano essere introdotte circostanze di fatto ulteriori, rilevanti ai fini della decisione n.2000/128/CE.

Resta solo da aggiungere che la non contestazione ex art.115 c.p.c., non può rilevare rispetto a fatti non dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass.

S.U. n.11353/04, Cass.25148/17).

Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite sono compensate poiché l’opposizione riguarda solo motivi riferibili al merito della pretesa contributiva e non al procedimento di riscossione, l’unico rispetto al quale è legittimata passiva l’[OSCURATO:PERSONA] (Cass.

S.U. 7514/22), sic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15147-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di stato contratto formazione lavoro R.G.N.15147/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 39/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In sede di giudizio di rinvio seguito a pronuncia di cassazione resa da questa Corte (Cass.25667/17), la Corte d’appello di Salerno rigettava l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso una cartella esattoriale emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e notificata dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto il recupero di sgravi ritenuti illegittimi aiuti di Stato a seguito della decisione della Commissione CE n.2000/128/CE resa in tema dicontratti di formazione-lavoro. Riteneva la Corte che nel ricorso introduttivo di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesseallegato i fatti in base ai quali, secondo la citata decisione, potevano considerarsi legittimi gli aiuti di Stato, e solo in sede di riassunzione nel giudizio di rinvio aveva provveduto ad una allegazione specifica. Peraltro, sempre in primo grado non era stata fornita alcuna prova, essendosi limitata l’odierna ricorrente a produrre il libro matricola e i modelli DM, mentre solo in secondo grado erano state prodotte le copie dei contratti di trasformazione dei CFL in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. È rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della cartella stante la decadenza di cui all’art.25, lett. b) d.lgs. n.46/99. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione agli artt.125 c.p.c. e 3 l. n.241/90, per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della cartella,mancante dei requisiti minimi di intellegibilità. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.414 c.p.c. in relazione agli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. Argomenta che i fatti costitutivi del diritto erano stati allegati tempestivamente nel ricorso introduttivo, mentre in sede di riassunzione si era solo avuto un ulteriore sviluppo delle allegazioni. L’[OSCURATO:PERSONA] del resto non aveva contestato, ai sensi dell’art.115 c.p.c., i requisiti che legittimavano alla stipula dei CFL. La Corte avrebbe dovuto quindi esaminare i dati del libro matricola, dai quali era possibile evincere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla Commissione Europea per poter beneficiare degli aiuti di Stato. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che, come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] come emergeva dal libro matricola, l’utilizzo dei CFL aveva prodotto un incremento dell’occupazione in azienda. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo la medesima censura di omessa pronuncia. Essi sono infondati. Emerge dal testo della sentenza che la Corte ha considerato le due eccezioni oggetto dei due motivi di ricorso, dando atto che sia con il ricorso introduttivo, sia con il ricorso in riassunzione, la società aveva eccepito la decadenza di cui all’art.25 d.lgs. n.46/99 e la mancanza di sufficienti indicazioni della cartella. La Corte, quindi, rigettando l’opposizione, ha rigettato – sebbene in modo implicito –anche le eccezioni riportate nello “Svolgimento del Processo”. Il terzo e quarto motivo possono anch’essi essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione. Essi sono infondati. La Corte ha affermato che il ricorso introduttivo era carente di allegazione e di prova sui requisiti chiesti dalla Commissione Europea ai fini di escludere l’illegittimità dell’aiuto di Stato. Con il ricorso introduttivo, infatti, la società aveva semplicemente allegato che “nel quadriennio interessato alla pretesa di recupero, [OSCURATO:PERSONA] ha costituito n.38 CFL, tutti ad incremento dei posti di lavoro preesistenti (cfr. libro matricola aziendale, all.to n.2)”. M ancava dunque un’allegazione specifica del fatto che, come richiesto nella decisione n.2000/128/CE: a) i CFL riguardavano i giovani con meno di 25 anni, oppure i laureati fino a 29 anni compresi, oppure le persone disoccupate da almeno un anno; b) la società non aveva proceduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti e aveva inoltre mantenuto in servizio (assumendoli con contratto a tempo indeterminato) almeno il 60 % dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro erascaduto nei 24 mesi precedenti (punto 114 della decisione). Nemmeno il ricorso allegava che si era proceduto alla trasformazione dei CFL in contratti a tempo indeterminato secondo l a condizione post a dalla citata decisione per la loro compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE, ovvero la creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione. Il richiamo al libro matricola, secondo quanto emerge dal ricorso, era finalizzato alla sola allegazione contenuta in narrativa, ovvero quella di un generico aumento dell’occupazione, senza alcuna specificazione delle ulteriori condizioni richieste dalla Commissione Europea. Stante tali generiche allegazioni, rettamente la Corte non ha conferitorilievo ai dati contenuti nel libro matricola, e su cui invece si appuntano i motivi di ricorso deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. La rilevanza probatoria del libro matricola non poteva infatti andare al di là del richiamo operato in ricorso, come detto viziato da genericità di allegazioni. Non può nemmeno condividersi l’assunto del terzo motivo di ricorso, secondo cui è ammissibile l’integrazione dell’allegazione operata con il ricorso in riassunzione. Al contrario, nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione di tutti i fatti principali e secondari su cui si basa la domanda, senza possibilità di loro integrazione in seguito – se non nei limiti dei gravi motivi autorizzati dal giudice ex art.420, co.2 c.p.c. (v. Cass. S.U. n.11353/04). Nel ricorso in riassunzione, pertanto, non potevano essere introdotte circostanze di fatto ulteriori, rilevanti ai fini della decisione n.2000/128/CE. Resta solo da aggiungere che la non contestazione ex art.115 c.p.c., non può rilevare rispetto a fatti non dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. S.U. n.11353/04, Cass.25148/17). Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite sono compensate poiché l’opposizione riguarda solo motivi riferibili al merito della pretesa contributiva e non al procedimento di riscossione, l’unico rispetto al quale è legittimata passiva l’[OSCURATO:PERSONA] (Cass. S.U. 7514/22), sic
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