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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27192/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 21 giugno 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato - per la parte che qui interessa - la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, con cui gli odierni ricorrenti erano stati condannati - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui agli artt. 112, primo comma, n. 4), cod. pen. e 80, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché alle recidive (reiterata, reiterata, specifica ed infraquinquennale per Cardone; specifica ed infraquinquennale per Grimaldi) contestate - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.600,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 1.800,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 e 110, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, due distinti ricorsi per cassazione, censurando: 1) la violazione degli artt. 99 e 106 cod. pen., sul rilievo che le pene relative ai precedenti penali di cui l'imputato è gravato non avrebbero potuto essere considerate rilevanti ai fini della recidiva, in quanto dapprima cumulate con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica e poi dichiarate estinte, unitariamente ad ogni altro effetto penale della condanna, per l'esito positivo dell'affidamento in prova di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975; recidiva che dunque non avrebbe potuto essere applicata (Cardone); 2) la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente omesso di considerare che il ricorrente, non avendo mai commesso reati successivamente al passaggio in giudicato di una precedente sentenza a suo carico, non sarebbe mai stato dichiarato recidivo prima della presente vicenda giudiziaria (Cardone); 3) il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale, condannando l'imputato per due episodi in riferimento ai quali non si sarebbe riuscito a distinguere il bene oggetto della cessione - anche a causa della notevole distanza da cui venivano effettuate le riprese video - avrebbe omesso di valutare una circostanza decisiva ai fini della assoluta carenza di prova a carico del ricorrente, il quale, pertanto, sarebbe stato condannato o sulla sola base di condotte successive a quella oggetto di contestazione o sul rilievo di un precedente specifico risalente al 2011 (Grimaldi); che, quanto alle censure sollevate nell'interesse del Cardone, le considerazioni svolte consentirebbero di rilevare in ogni caso la maturata prescrizione, giacché, senza l'applicazione della recidiva contestata, il reato risulterebbe prescritto - computate le intervenute interruzioni e sospensioni - già in data 27 febbraio 2020, mentre, laddove si applicasse la recidiva nella forma pluriaggravata e non reiterata, il medesimo termine prescrizionale risulterebbe decorso già dal 12 aprile 2022.

Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; che il primo motivo di doglianza sollevato nell'interesse del Cardone è fondato, relativamente alla indebita affermazione della configurabilità della recidiva, giacché, nel ritenere la recidiva, la Corte di appello, prendendo in considerazione le condanne del 19 ottobre 2011, in quanto indici di pericolosità dell'imputato, ha omesso di considerare che, rispetto ad esse, l'imputato ha beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, come risulta dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato; che l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva (ex multis, Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Rv. 271342; Sez.

U., n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251688); che il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito; che, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve dichiararsi l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; che, dall'esame degli atti, risulta, infatti, che i fatti sono contestati come commessi dal 1 luglio al 31 agosto 2012, dovendosi da tale data computare il termine complessivo di 10 anni e 8 mesi applicabile in materia di stupefacenti, giungendosi così alla data del 30 aprile 2023 e, in presenza di 204 giorni di sospensione (dal 17 marzo 2021 al 5 ottobre 2021, in applicazione della legislazione emergenziale COVID; dal 5 ottobre 2021 al 22 febbraio 2022, per richiesta difensiva) alla data finale del 21 ottobre 2023; che l'unico motivo di ricorso sollevato nell'interesse del Grimaldi è, all'opposto, inammissibile, poiché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni, alle pagg. 6-7 del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 21 giugno 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato - per la parte che qui interessa - la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, con cui gli odierni ricorrenti erano stati condannati - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui agli artt. 112, primo comma, n. 4), cod. pen. e 80, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché alle recidive (reiterata, reiterata, specifica ed infraquinquennale per Cardone; specifica ed infraquinquennale per Grimaldi) contestate - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.600,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 1.800,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 e 110, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, due distinti ricorsi per cassazione, censurando: 1) la violazione degli artt. 99 e 106 cod. pen., sul rilievo che le pene relative ai precedenti penali di cui l'imputato è gravato non avrebbero potuto essere considerate rilevanti ai fini della recidiva, in quanto dapprima cumulate con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica e poi dichiarate estinte, unitariamente ad ogni altro effetto penale della condanna, per l'esito positivo dell'affidamento in prova di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975; recidiva che dunque non avrebbe potuto essere applicata (Cardone); 2) la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente omesso di considerare che il ricorrente, non avendo mai commesso reati successivamente al passaggio in giudicato di una precedente sentenza a suo carico, non sarebbe mai stato dichiarato recidivo prima della presente vicenda giudiziaria (Cardone); 3) il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale, condannando l'imputato per due episodi in riferimento ai quali non si sarebbe riuscito a distinguere il bene oggetto della cessione - anche a causa della notevole distanza da cui venivano effettuate le riprese video - avrebbe omesso di valutare una circostanza decisiva ai fini della assoluta carenza di prova a carico del ricorrente, il quale, pertanto, sarebbe stato condannato o sulla sola base di condotte successive a quella oggetto di contestazione o sul rilievo di un precedente specifico risalente al 2011 (Grimaldi); che, quanto alle censure sollevate nell'interesse del Cardone, le considerazioni svolte consentirebbero di rilevare in ogni caso la maturata prescrizione, giacché, senza l'applicazione della recidiva contestata, il reato risulterebbe prescritto - computate le intervenute interruzioni e sospensioni - già in data 27 febbraio 2020, mentre, laddove si applicasse la recidiva nella forma pluriaggravata e non reiterata, il medesimo termine prescrizionale risulterebbe decorso già dal 12 aprile 2022. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; che il primo motivo di doglianza sollevato nell'interesse del Cardone è fondato, relativamente alla indebita affermazione della configurabilità della recidiva, giacché, nel ritenere la recidiva, la Corte di appello, prendendo in considerazione le condanne del 19 ottobre 2011, in quanto indici di pericolosità dell'imputato, ha omesso di considerare che, rispetto ad esse, l'imputato ha beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, come risulta dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato; che l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva (ex multis, Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Rv. 271342; Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251688); che il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito; che, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve dichiararsi l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; che, dall'esame degli atti, risulta, infatti, che i fatti sono contestati come commessi dal 1 luglio al 31 agosto 2012, dovendosi da tale data computare il termine complessivo di 10 anni e 8 mesi applicabile in materia di stupefacenti, giungendosi così alla data del 30 aprile 2023 e, in presenza di 204 giorni di sospensione (dal 17 marzo 2021 al 5 ottobre 2021, in applicazione della legislazione emergenziale COVID; dal 5 ottobre 2021 al 22 febbraio 2022, per richiesta difensiva) alla data finale del 21 ottobre 2023; che l'unico motivo di ricorso sollevato nell'interesse del Grimaldi è, all'opposto, inammissibile, poiché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni, alle pagg. 6-7 del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de
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