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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11258/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 15 aprile 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (commesso il 13 novembre 2020).

2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputato proponeva atto di appello che (attesa l'inappellabilità della sentenza) veniva poi riqualificato in ricorso per cessazione.

La parte, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il motivo di impugnazione, dunque, non rientra tra le ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione.

Va evidenziato che la sospensione condizionale della pena non rientrava "nell'accordo" tra le parti e, peraltro, non era neppure astrattamente concedibile, essedo la sua applicazione preclusa dai precedenti penali dell'imputati.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 15 aprile 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (commesso il 13 novembre 2020). 2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputato proponeva atto di appello che (attesa l'inappellabilità della sentenza) veniva poi riqualificato in ricorso per cessazione. La parte, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo di impugnazione, dunque, non rientra tra le ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione. Va evidenziato che la sospensione condizionale della pena non rientrava "nell'accordo" tra le parti e, peraltro, non era neppure astrattamente concedibile, essedo la sua applicazione preclusa dai precedenti penali dell'imputati. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i
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