CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 13-14 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 27 aprile 2021, con il quale il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti di costui la misura degli arresti domiciliari, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di contrabbando in riferimento al commercio di prodotti petroliferi e al reato di intestazione fraudolenta di quote societarie, nel quadro di indagini inerenti a una associazione per delinquere contestata ad altri soggetti. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Nel primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione della competenza territoriale, con riferimento agli artt. 16 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. La decisione del Tribunale di individuare la competenza per territorio nel Tribunale di Catanzaro è errata. L'impianto motivazionale è incentrato specificamente sull'individuazione della competenza per il reato associativo, in quanto reato comune a tutti gli indagati e qualificabile come delitto più grave e, per questo, attraente per connessione gli altri reati fine. Poiché il reato associativo è reato permanente, è fondamentale determinare il luogo dove la consumazione ha avuto inizio, al fine di applicare la previsione di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. Secondo la Corte di cassazione, tale luogo coincide con quello dove il sodalizio si è radicato e dove la struttura organizzativa ha iniziato ad essere concretamente operativa, e solo allorquando ci si trovi di fronte a una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi, le cui attività criminose si realizzano senza chiari collegamenti operativi - in assenza di elementi fattuali significativi per l'identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività -, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. Nel caso di specie, sussistono più presunte organizzazioni sul territorio nazionale, ma slegate tra loro. Con riguardo alla distinzione della condotta del concorrente esterno da quella dell'associato vi sono delle oscillazioni giurisprudenziali che rendono difficoltoso discernere le due figure. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente sostiene che, quanto al pericolo di reiterazione dei reati, i giudici non hanno tenuto in considerazione il tempo trascorso dalla commissione dei reati: nel caso di specie, le condotte attribuite al Gravino risalgono al 2019. I giudici, inoltre, non hanno considerato il contenuto di una conversazione intercorsa tra il Gravino e il D'Amico nella quale il primo riferiva di "non operare", circostanza sintomatica dell'allontanamento o della rescissione del presunto vincolo associativo da parte del Gravino. Il Tribunale non ha considerato neanche il requisito della concretezza delle esigenze cautelari, né la circostanza che, nel caso concreto, è possibile l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Infine, l'esigenza cautelare individuata ben poteva essere soddisfatta mediante una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura inerente alla competenza territoriale è manifestamente infondata, perché l'ordinanza impugnata ha spiegato congruamente, senza incorrere in alcun errore giuridico né in vizio di motivazione, che la prima manifestazione del sodalizio criminoso - in relazione al quale vennero svolte le indagini da cui scaturirono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al ricorrente - avvenne in ambito territoriale su cui è competente il Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata. Conseguentemente, detto Tribunale è competente per i reati connessi. 2. Le censure riguardanti le esigenze cautelari sono manifestamente infondate. È opportuno il richiamo dei seguenti principi di diritto, pienamente condivisibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata sono delle oscillazioni giurisprudenziali che rendono difficoltoso discernere le due figure. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente sostiene che, quanto al pericolo di reiterazione dei reati, i giudici non hanno tenuto in considerazione il tempo trascorso dalla commissione dei reati: nel caso di specie, le condotte attribuite al Gravino risalgono al 2019. I giudici, inoltre, non hanno considerato il contenuto di una conversazione intercorsa tra il Gravino e il D'Amico nella quale il primo riferiva di "non operare", circostanza sintomatica dell'allontanamento o della rescissione del presunto vincolo associativo da parte del Gravino. Il Tribunale non ha considerato neanche il requisito della concretezza delle esigenze cautelari, né la circostanza che, nel caso concreto, è possibile l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Infine, l'esigenza cautelare individuata ben poteva essere soddisfatta mediante una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura inerente alla competenza territoriale è manifestamente infondata, perché l'ordinanza impugnata ha spiegato congruamente, senza incorrere in alcun errore giuridico né in vizio di motivazione, che la prima manifestazione del sodalizio criminoso - in relazione al quale vennero svolte le indagini da cui scaturirono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al ricorrente - avvenne in ambito territoriale su cui è competente il Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata. Conseguentemente, detto Tribunale è competente per i reati connessi. 2. Le censure riguardanti le esigenze cautelari sono manifestamente infondate. È opportuno il richiamo dei seguenti principi di diritto, pienamente condivisibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, Sentenza n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798). Il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 2.2. Con riguardo al caso in esame, deve osservarsi che anche il secondo motivo di ricorso richiede una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di una ordinanza che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari. Invero, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di elementi chiaramente espressi nell'ordinanza impugnata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10