CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 07748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie di cui all' art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.,è aspecifico - perchè non si confronta con le argomentazioni puntualmente e non illogicamente svolte, sul punto, dalla Corte territoriale a riguardo delle significative modalità illecite della condotta (pag.3)- e non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle modalità stesse e delle sue forme di manifestazione, compito riservato al giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]