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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 04548/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Icttelette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla decisione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine / [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il provvedimento indicato in epigrafe rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere la dichiarazione dell'estinzione ex art. 172 cod. pen. della pena inflittagli con sentenza irrevocabile in data 12 giugno 2010, nonché la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti in data 24 maggio 2017 e la restituzione nel termine per potere richiedere la sospensione dell'esecuzione e l'ammissione a misure alternative.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con cui lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione.

Deduce, quanto al rigetto della richiesta di dichiarazione di estinzione della pena, che esso è stato giustificato facendo riferimento esclusivamente alla condizione di recidivo del condannato, senza però indicare quando sarebbe stata ritenuta e applicata la recidiva, secondo le statuizioni rese in sede di cognizione.

Rileva, altresì, che la richiesta di restituzione nel termine è stata respinta omettendo del tutto di considerare quanto dedotto e documentato in ordine alle condizioni determinate dalla sopraggiunta detenzione all'estero del condannato, che precludevano la possibilità di considerarlo in stato di latitanza nel corso del precedente procedimento avviato per l'applicazione delle misure alternative.

Aggiunge che in ogni caso, stante la suddetta detenzione, l'esecuzione della pena di cui alla sentenza al n. 2) del provvedimento di cumulo del 25 maggio 2017 doveva essere sospesa, essendo la restrizione sopraggiunta rispetto alla data della revoca della sospensione dell'esecuzione per le altre sentenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165).

3. La motivazione del provvedimento impugnato non ha dato adeguata contezza della verifica dovuta ai fini del rispetto del principio appena sopra enunciato, poiché, a supporto del rigetto della richiesta di dichiarare l'estinzione della pena, ha semplicemente rilevato che il condannato risultava "recidivo".

4. La motivazione con la quale sono state disattese le altre questioni dedotte, con riguardo all'esecuzione del cumulo, risultano parimenti carenti, non chiarendo come ogni rilievo potesse ritenersi superato dal rigetto della richiesta della misura alternativa alla detenzione cui si fa menzione, una volta che neppure è dato comprendere la riferibilità a tale richiesta di tutte le deduzioni e che la motivazione nel prosieguo sembra rinunziare ad ogni approfondimento sulla base di generiche affermazioni circa la non significatività delle allegazioni.

Un percorso, questo, che elude il compito della corretta lettura della domanda.

5. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, che, riguardando non soltanto la materia dell'estinzione della pena per cui può provvedersi senza formalità (ex art. 667, comma 4, come richiamato dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.), dovrà essere celebrato osservando le disposizioni previste dall'art. 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Icttelette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla decisione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine / [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il provvedimento indicato in epigrafe rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere la dichiarazione dell'estinzione ex art. 172 cod. pen. della pena inflittagli con sentenza irrevocabile in data 12 giugno 2010, nonché la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti in data 24 maggio 2017 e la restituzione nel termine per potere richiedere la sospensione dell'esecuzione e l'ammissione a misure alternative. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con cui lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce, quanto al rigetto della richiesta di dichiarazione di estinzione della pena, che esso è stato giustificato facendo riferimento esclusivamente alla condizione di recidivo del condannato, senza però indicare quando sarebbe stata ritenuta e applicata la recidiva, secondo le statuizioni rese in sede di cognizione. Rileva, altresì, che la richiesta di restituzione nel termine è stata respinta omettendo del tutto di considerare quanto dedotto e documentato in ordine alle condizioni determinate dalla sopraggiunta detenzione all'estero del condannato, che precludevano la possibilità di considerarlo in stato di latitanza nel corso del precedente procedimento avviato per l'applicazione delle misure alternative. Aggiunge che in ogni caso, stante la suddetta detenzione, l'esecuzione della pena di cui alla sentenza al n. 2) del provvedimento di cumulo del 25 maggio 2017 doveva essere sospesa, essendo la restrizione sopraggiunta rispetto alla data della revoca della sospensione dell'esecuzione per le altre sentenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165). 3. La motivazione del provvedimento impugnato non ha dato adeguata contezza della verifica dovuta ai fini del rispetto del principio appena sopra enunciato, poiché, a supporto del rigetto della richiesta di dichiarare l'estinzione della pena, ha semplicemente rilevato che il condannato risultava "recidivo". 4. La motivazione con la quale sono state disattese le altre questioni dedotte, con riguardo all'esecuzione del cumulo, risultano parimenti carenti, non chiarendo come ogni rilievo potesse ritenersi superato dal rigetto della richiesta della misura alternativa alla detenzione cui si fa menzione, una volta che neppure è dato comprendere la riferibilità a tale richiesta di tutte le deduzioni e che la motivazione nel prosieguo sembra rinunziare ad ogni approfondimento sulla base di generiche affermazioni circa la non significatività delle allegazioni. Un percorso, questo, che elude il compito della corretta lettura della domanda. 5. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, che, riguardando non soltanto la materia dell'estinzione della pena per cui può provvedersi senza formalità (ex art. 667, comma 4, come richiamato dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.), dovrà essere celebrato osservando le disposizioni previste dall'art. 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso il 13 gennaio 2022.
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