CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15956/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2018 Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 769/2024 depositatail 05/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10520/2024Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 15956/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., convenivain giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alfine di far dichiarare, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia nei propri confrontidella costituzione del fondo patrimoniale del 31.10.2013. In viasubordinata chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione di unimporto pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo e, infine, ilrisarcimento del danno derivato dalla costituzione del fondo. Esponevache la [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta titolare di un portafoglio dicrediti a seguito di una operazione di cartolarizzazione realizzata dallaBanca Monte dei Paschi di Siena nel 2017 e che nel 2018 avevanominato [OSCURATO:SOCIETA]. mandataria per la cessione e il recupero deicrediti. In tale portafoglio rientrava il credito di € 397.200,67, di cuirisultava debitrice principale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e fideiussoriMassimiliano Tulli e [OSCURATO:PERSONA]. Rappresentava che nel 2016 la bancaoriginaria creditrice chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo,avverso il quale il debitore e i fideiussori proponevano opposizione, eche già in data 31.10.2013 il Tulli costituiva, unitamente alla coniuge, ipropri beni immobili in un fondo patrimoniale. Evidenziava inoltre che ilsaldo debitore derivava da un conto anticipi acceso il 12.10.2007 e chele operazioni rilevanti si collocavano tra il 28.06.2012 e il 01.08.2013,sicché la costituzione del fondo arrecava evidente pregiudizio allabanca.2. I convenuti si costituivano per resistere, contestando altresì lalegittimazione attiva dell’attrice.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19236/2021, verificata lalegittimazione attiva della società quale cessionaria di crediti in blocco,accoglieva in parte la domanda revocatoria dichiarando inefficace neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] l’atto di costituzione del fondo patrimonialecon riferimento ai beni del solo [OSCURATO:PERSONA], non anche a quelliNumero registro generale 10520/2024Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 15956/2026Data pubblicazione 24/05/2026della consorte, condannando i convenuti in solido fra loro alla rifusionedella metà delle spese di lite in favore della parte attrice.4. I coniugi Tulli–Sotgiu proponevano appello, deducendo che il Tribunaleaveva errato nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazionedocumentale della qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre alle questioni di merito relative allascientia damni e alla riduzione del credito in euro 342.736,69, operatadal Tribunale di Roma con successiva sentenza n. 1182/22 del25.01.22. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva e la Corte d’Appello, in rigettodell’appello proposto, condannava gli appellanti in solido fra loro alrimborso delle spese di liti.5. Avverso la sentenza n. 7476/2024 della Corte di Appello di Romapubblicata il 05/02/2024 e notificata il 19/02/2024 il Tulli e la Sotgiupropongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustratida memoria.6. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]MOTIVI DELLA DECISIONE7. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti denunziano “violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt.113 e 115 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 58, commi 2 e 4,del D. Lgs. N. 385/1993 (T.U.B.) per avere la Corte d’Appello ritenutoche l’assolvimento, da parte dell’appellata cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA]., delle formalità previste dall’art. 58, comma 4, T.U.B.sia idoneo a provare l’avvenuta cessione in suo favore del creditovantato nei confronti degli appellanti e, per l’effetto, la titolarità delrapporto creditizio dedotto in giudizio e fondante la domanda propostain primo grado”.8. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,denunziano “nullità della sentenza impugnata per avere la corteNumero registro generale 10520/2024Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 15956/2026Data pubblicazione 24/05/2026d’Appello di Roma omesso di rilevare il difetto, in capo all’appellataSiena [OSCURATO:SOCIETA]., della titolarità del rapporto creditizio dedotto ingiudizio e fondante la domanda proposta in primo grado”.9. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.10. È stato ribadito di recente da questa Corte che “in caso di cessionein blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenutenell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui labanca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessionemediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma dipubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti dinotifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti divieneopponibile erga omnes” (v. Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26855).11. Va al riguardo altresì ribadito che la parte che agisce affermandosisuccessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù diun’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art.58 D.Lgs. 385/1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del creditomedesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale (v., Cass., 1maggio 2026, n. 12275; Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277;Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass., sez. I, 5 novembre 2020, n.24798). Fattispecie, quest’ultima, diversa da quella in cui oggetto dicontestazione sia l’esistenza stessa della cessione (v. Cass., sez. III, 22giugno 2023, n. 17944; Cass., sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790;Cass., sez. I, 8 gennaio 2025, n. 391, non massimata, maespressamente in motivazione), che, tuttavia, dato il tenore del motivo,non viene in rilievo in questa sede, tranne per quanto si dirà in meritoalla motivazione resa oggetto di impugnazione.Numero registro generale 10520/2024Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 15956/2026Data pubblicazione 24/05/202612. Nell’ipotesi in cui si contesti l’inclusione dello specifico creditovantato nei propri confronti del debitore tra quelli oggetto dellacessione in blocco, questa Corte ha avuto più volte modo di affermareche la produzione dell’avviso di pubblicazione non è da sola sufficienteladdove l’individuazione del credito oggetto di cessione in blocco nonsia possibile, poiché in tal caso verrebbe meno il requisito di certezzadella inclusione del credito nel perimetro dell’operazione secondo criterioggettivi e verificabili.13. Il controllo sulla legittimazione attiva del creditore cessionario,infatti, non è meramente formale, ma risponde a una funzionesostanziale di tutela dell’affidamento del debitore ceduto, il quale hadiritto a conoscere con sicurezza chi è il soggetto legittimato ad agire enon può essere esposto al rischio di duplicazioni di pretese o di azionida parte di soggetti non titolari del credito.14. Ne deriva che la semplificazione probatoria consentita dall’art. 58TUB non può giungere a comprimere il diritto del debitore ad averecertezza del creditore che agisce nei suoi confronti.15. Orbene, nella specie, a fronte del motivo di appello sul punto delladedotta mancata prova dell’inclusione del credito nel novero dei crediticeduti in blocco alla società qui resistente, e dunque dellalegittimazione attiva della società cessionaria, la corte di merito haerroneamente fondato la propria decisione essenzialmentesull'affermazione che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] “indicavaanche il sito Internet consultando il quale ciascun debitore cedutopoteva individuare il proprio credito” (pag. 5 sent. impugnata).Tuttavia, come denunciato dalla parte ricorrente, la stampa delcontenuto di tale sito (doc. 5 della comparsa di risposta in appello dellaSiena NPL) riportava esclusivamente il numero “relativo alla posizione2713320”, senza alcun riferimento alle parti del presente giudizio né aun contratto di cessione vero e proprio.Numero registro generale 10520/2024Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 15956/2026Data pubblicazione 24/05/202616. La Corte di merito ha dato poi rilievo ad altri elementi indiziari riferitial comportamento processuale tenuto dai ricorrenti appellati in altroprocedimento nei confronti del solo cedente, e non del cessionario,avente ad oggetto la consistenza del credito e non il titolo dellacessione, confondendo erroneamente il piano della prova del creditocon quello della sua cessione.17. Alla luce di quanto sopra, prevale su tutte, la considerazione che leindicazioni generiche di categorie di crediti, nell'avviso pubblicato inG.U., non soddisfano il requisito della “sicura riferibilità” del credito allaintervenuta cessione, richiesto dai principi giurisprudenziali soprarichiamati, e che il mero rinvio a un sito internet, dal quale risulti unnumero di posizione privo di riferimenti identificativi, è del tuttoinidoneo a provare la inclusione dello specifico credito nella cessione inblocco.18. Allo stesso modo, la condotta processuale del debitore che contestinel merito l'entità del credito originariamente vantato dalla creditricecedente non può essere interpretata come riconoscimento implicitodell'avvenuta cessione del credito a un soggetto terzo.19. A tale stregua, il giudice di merito è tenuto a un accertamentocomplessivo e non stereotipato delle risultanze di fatto, non potendofondare la propria decisione su un mero automatismo motivazionale ologicamente incoerente.20. La motivazione dell’impugnata sentenza risulta pertanto sul puntomeramente apparente e pertanto inesistente ( cfr. Cass. Sez. U. n.8053/2014 ).21. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo diricorso, assorbito il 3° motivo [ con il quale i ricorrenti denunzianoviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ], conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversaNumero registro generale 10520/2024Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 15956/2026Data pubblicazione 24/05/2026composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.22. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il 3° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]