CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 12082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1988 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 25 marzo 2022 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso capeggiata dalle famiglie 'ndranghetiste degli Alvaro e dei Carzo, operative in diversi territori nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare, per quanto riguarda il Casella, nel Comune di Cosoleto, con il ruolo di partecipe, in possesso di dote di 'ndrangheta non precisata, recentemente elevata nel corso di un cerimoniale presso il santuario della Madonna di Polsi del settembre 2017, con compiti operativi nel settore degli stupefacenti, oltre ad essere risultato coinvolto in azioni coordinate e dirette dai capi-cosca per scongiurare faide tra opposti gruppi mafiosi (dall'anno 2016 con condotta perdurante). 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per il riferimento alla veste formale di cd. battezzato ed al possesso di dote di sndrangheta per la distorta interpretazione delle Sezioni Unite Modaffari, richiamate dallo stesso Tribunale per il ripudio del mero valore formale della partecipazione e la necessità di un modello causale per cui il partecipe deve offrire un contributo significativo per la vita della struttura associativa essendo insufficiente un mero ingresso formale nell'associazione. Si censurano come apodittiche le ulteriori valutazioni espresse sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine al coinvolgimento di Casale nel settore degli stupefacenti e nella vicenda delle faide tra gruppi di giovani criminali 2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione pe.r avere il Tribunale fornito una motivazione illogica ed in contrasto con le risultanze delle indagini in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, attribuendo valore di prova alle intercettazioni ma senza tenere conto delle intercettazioni evidenziate dalla difesa per i ruolo svolto da Casella in appoggio alla candidatura del proprio fratello a Sindaco di Cosoleto, in contrasto con i voleri dei capicosca, in particolare di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] che manifestano insofferenza per l'ostinazione dei Casella. In secondo luogo, si denuncia la illogicità della motivazione che non avrebbe dato il giusto rilievo alle deduzioni difensive in ordine: a) all'incerta identificazione di Casella nella persona indicata come "Enzo della zia Cata" in una conversazione intercorsa inter alios senza la sua diretta partecipazione; b) alla rilevanza di scontri tra gruppi di giovani privi di valenza mafiosa, non essendo programmati ma casuali; c) al ferimento di [OSCURATO:PERSONA] cl. 98, rispetto al quale l'interpretazione del Tribunale delle conversazioni intercettate appare priva di fondamento, come anche quella relativa al conferimento dell'affiliazione mafiosa presso il Santuario della Madonna di Polsi. Quindi, si conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in ragione dell'assenza di riferimenti concreti alla partecipazione del ric:orrente a condotte criminose riconducibili all'associazione.3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, che hanno depositato le proprie conclusioni per iscritto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in forza della norma transitoria di cui all'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n.162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Pertanto, la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento avanzata dal difensore in data 23 gennaio 2023 non può essere evidentemente presa in considerazione, essendosi il contraddittorio svolto ritualmente in forma cartolare attraverso il deposito delle conclusioni scritte avvenuto nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso, innanzitutto, come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazmone di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di co-7 questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o contraddittorietà ma fornisce una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettai:e coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento all'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva. Nell'ordinanza impugnata - che si richiama anche all'ordinanza genetica - viene ripercorsa la complessa operazione investigativa che,, grazie anche alla miriade di altri procedimenti che hanno già attestato l'esistenza dell'associazione mafiosa degli Alvaro e dei Carzo, estesa anche a Roma ed interessata a creare un nuovo canale di smercio della droga calabrese, si sofferma sul ruolo di Casella, descritto come facente parte delle nuove leve, che, obbedendo ai capinnafia, si fanno valere in seno alla organizzazione mafiosa, pur vivendo in un piccolo Comune di poche anime (Cosoleto). Vengono riprodotte le risultanze delle intercettazioni che descrivono il ricorrente come sempre disponibile a dare esecuzione agli ordini dei capimafia degli Alvaro e dei Carzo, con riferimento, per un verso, ad un progetto di aprire un nuovo canale di distribuzione della droga a Roma, e per altro verso, per il coinvolgimento in scontri armati con affiliati di altre cosche per difendere il prestigio della "famiglia" mafiosa di riferimento, come avvenuto nel caso del ferimento di [OSCURATO:PERSONA] cl. 98, rispetto al quale il Casella avrebbe ricevuto l'incarico di individuare il responsabile. L'identificazione di Casella nella persona emersa dalle intercettazioni con il nome di "Enzo della zia Cata" è spiegata coerentemente a pag. 19 dell'ordinanza, (essendo il figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella della moglie di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Tanto ciò premesso, il primo motivo di ricorso è evidentemente inammissibile perché investe la valutazione del compendio delle intercettazioni da cui emerge il riferimento oltre che al possesso formale della c.d. dote di ‘ndrangheta, anche il coinvolgimento su ordine dei capimafia nelle vicende di droga e negli scontri tra bande rivali.Quindi, manifestamente infondata è l'affermazione secondo cui nell'ordinanza impugnata sarebbe stato dato valore al mero conferimento chi una carica formale all'interno del sodalizio, in disparte la considerazione che nella sentenza n. 36958 del 27/05/2021 delle Sezioni Unite Modaffari non viene affatto svilita l'attribuzione formale o l'investitura di cariche all'interno del sodalizio, quando queste siano indicative - come nella fattispecie - di una effettiva messa a disposizione per gli scopi del sodalizio, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. 3. Ugualmente destituito di fondamento è il secondo motivo oltre che nel complesso inammissibile per la reiterazione di censure rispetto alle quali l'ordinanza impugnata ha fornito adeguate e puntuali risposte. Quanto all'identificazione di Casella nella persona indicata come "Enzo della zia Cata", si deve registrare anche la incoerenza della deduzione difensiva con la quale in altra conversazione tale appellativo viene dato per certo con riferimento al manifestato disappunto dei capimafia per la candidatura del fratello del ricorrente nelle elezioni amministrative del Comune di Cosoleto, considerato il riferimento alla sua persona desunto sempre dal legame parentale con la predetta [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, quanto al profilo di illogicità denunciato rispetto a tale vicenda, deve al contrario rilevarsi che si tratta di una avversione ad un progetto di candidatura del fratello del ricorrente che non assume la valenza di dato incompatibile con l'appartenenza al sodalizio, non essendo state approfondite le dinamiche sottese alle logiche mafiose di condizionamento delle elezioni amministrative di quel Comune, con la conseguenza che tali censure si risolvono nella sollecitazione di una valutazione autonoma e diretta del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Per le stesse considerazioni, inammissibili sono le ulteriori censure riferite alla rilevanza indiziaria degli scontri tra gruppi di giovani che si assumono estranei alle logiche di appartenenza alle diverse cosche, come anche quelle relative al conferimento dell'affiliazione mafiosa presso il Santuario della Madonna di Polsi. Si tratta di valutazioni che, invece, appaiono coerenti con la ricostruzione del contesto criminale in cui le vicende si collocano, la cui "rilettura" non è ammessa in questa sede perché riservata al giudice di merito, non integrando il denunciato vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempime