CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16 marzo 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Palermo, in data 6 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso in punto di responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410) nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 2 e 3, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, sull'attitudine allo scasso dei beni rinvenuti, sulla disponibilità degli stessi, anche con riguardo all'imputato non intestatario dell'autovettura in ragione degli elementi indiziari evidenziati, nonché sulla mancata giustificazione dell'attualità della destinazione). Osservato, inoltre, che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale in ragione dell'inammissibilità del ricorso, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 o