Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12979/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla identificazione; invero il ricorrente da un lato instava per una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato in maniera dettagliata le ragioni del suo convincimento (si vedano, sul punto, le pagg. 3-4 dove si evidenzia che l'identificazione era giustificata da una serie di elementi convergenti, ovvero dai fotogrammi estrapolati dai sistemi di videoregistrazione, dal riconoscimento in dibattimento e dal posizionamento dei tatuaggi); e, dall'altro, sollecitava una integrale rivalutazione delle emergenze probatorie, attività non compresa nel perimetro che circoscrive le competenze del Giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla identificazione; invero il ricorrente da un lato instava per una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato in maniera dettagliata le ragioni del suo convincimento (si vedano, sul punto, le pagg. 3-4 dove si evidenzia che l'identificazione era giustificata da una serie di elementi convergenti, ovvero dai fotogrammi estrapolati dai sistemi di videoregistrazione, dal riconoscimento in dibattimento e dal posizionamento dei tatuaggi); e, dall'altro, sollecitava una integrale rivalutazione delle emergenze probatorie, attività non compresa nel perimetro che circoscrive le competenze del Giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M