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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09360/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41924/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in punto di affermata respon- sabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la moti- vazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

In particolare, alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, la Corte territo- riale si è confrontata con tutti i motivi di gravame che le erano stati proposti, confutandoli motivatamente.

I motivi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della.deci- sione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41924/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in punto di affermata respon- sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la moti- vazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, la Corte territo- riale si è confrontata con tutti i motivi di gravame che le erano stati proposti, confutandoli motivatamente. I motivi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della.deci- sione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Co
Sentenza Cassazione n. 09360/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris