CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26955/2013 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 262, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 59/26/13 del 2 aprile 2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’Agenzia delle Entrate p ropone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio recuperava il già disposto rimborso e negava la detraibilità dell'iva corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sull'acquisto di un terreno edificabile in data 8 marzo 2007; avviso basato sul fatto che il rimborso era stato chiesto a titolo di iva sull'acquisto di beni ammortizzabili (tale non potendo considerarsi il terreno) e che, in ogni caso, il terreno in questione, di natura pacificamente edificabile, non poteva considerarsi strumentale all'attività imprenditoriale dell'acquirente, svolgendo quest'ultima attività agricola e non edilizia o di gestione immobiliare. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - per quanto l'istanza di rimborso recasse la ‘spuntatura’ della casella ‘beni ammortizzabili’, l'errore così commesso poteva essere legittimamente emendato dalla parte acquirente anche in corso di causa; - la contribuente aveva dimostrato di svolgere attività imprenditoriale di natura agricola, sicché le attività preparatorie insite nell'acquisto di un terreno a finalità agricola rientravano anch'esse tra le attività economiche assoggettate al regime iva (sent.CGUE in [OSCURATO:PERSONA]110/94), ed anche se poi l'attività economica prevista non venisse di fatto intrapresa mediante operazioni assoggettate all'imposta (CGUE in causa C-32/03); - pertanto l'acquisto di u n terreno di qualsiasi natura (dunque anche se edificabile, come nella specie) da parte di un imprenditore agricolo per svolgervi l'attività di coltivazione era da considerarsi eseguito nell'ambito della sua attività imprenditoriale, risultando quindi ‘inerente’ perché strumentale rispetto a quest'ultimo, con conseguente detraibilità dell'iva ex articolo 19 d.P.R. n.633/72; - la dimostrazione della destinazione del terreno acquistato allo svolgimento di attività agricola doveva desumersi dalla contabilità e dalle fatture di produzione agricola allegate dalla contribuente, la quale aveva del resto acquistato il terreno edificabile in questione (per 160.000 €) unitamente ad altri 9 lotti di terreno agricolo (per 30.000 €). § 1.2 Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione perché notificato il 18 novembre 2013, dunque ben oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza legale della sentenza di appello, nella specie derivante dalla notificazione all'agenzia delle entrate, in data 5 aprile 2013, di ricorso per revocazione in punto spese avverso la sentenza stessa. Con ordinanza in esito all'udienza del 19 febbraio 2020, questa Corte di Cassazione disponeva il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per l'acquisizione del fascicolo dei giudizi di merito, al fine di verificare la circostanza della notificazione nella suddetta data del 5 aprile 2013 del ricorso per revocazione quale modalità equipollente alla notifica della sentenza, anche ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. § 1.3 Con l'unico motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.19 co. 1 d.P.R. n.633/72 e 2235 cod.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che il terreno in questione, al momento dell'acquisto, era pacificamente qualificato come edificabile dal PRG (Zona D2 Artigianale e Zona RP di espansione EEP), con la conseguenza che esso (bene non ammortizzabile ex art.30 d.P.R. n.633/72) non poteva ritenersi strumentale all'attività agricola svolta dalla parte, con conseguente inammissibilità alla detrazione dell'iva pagata sull'acquisto e legittimità del recupero del rimborso. § 1.4 La contribuente ha depositato memoria per la camera di consiglio del 19.2.2020 chiedendo preliminarmente l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 11, comma 10, terzo periodo d.l. 50 del 2017; va però considerato che, come emerge dagli atti, la domanda di definizione della lite risulta essere stata respinta dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento notificato alla contribuente il 5.3.18 e da questa non opposto. In via gradata, la ricorrente ha poi insistito nell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione e comunque per l'infondatezza del medesimo; in via subordinata ha anche formulato richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ex articolo 267 TFUE, sul seguente quesito interpretativo: “se un imprenditore agricolo che effettui operazioni attive soggette ad iva abbia o meno il diritto di detrarsi l'iva a lui addebitata dal suo fornitore nella vendita di un terreno utilizzato dall'imprenditore agricolo nella propria attività di impresa e in particolare nella produzione di operazioni attive assoggettate ad imposta (anche se si tratta di terreno avente una vocazione edificatoria)”. § 2.E’ fondata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione. Dal fascicolo risulta in effetti che la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a notificare all'Agenzia delle Entrate, in data 5 aprile 2013 (come da attestato di ricezione a protocollo della stessa Agenzia), ricorso per la revocazione parziale ex art.395 n. 4) cod.proc.civ. (poi dichiarata inammissibile con sentenza 190/25/13 dell'11 novembre 2013) della medesima sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità. Né dalla sentenza che ha definito il giudizio di revocazione (iscritto al n. 1136/13 della [OSCURATO:PERSONA] - Sez.Foggia), né da altre risultanze del fascicolo, e neppure dalle difese dell'Agenzia delle Entrate, risulta che il giudice della revocazione abbia disposto, su istanza di parte, la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, ex articolo 398 quarto co., cod.proc.civ.. Deve dunque farsi applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui: (v. Cass. n. 22220/19; così Cass.n. 7261/13 ed altre): “La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.” Nella specie, stante la evidenziata equipollenza di effetti, il ricorso per cassazione andava dunque dall'agenzia delle entrate (che aveva del resto partecipato al giudizio di revocazione con proprie controdeduzioni) notificato nel termine breve di 60 giorni dal 5 aprile 2013, risultando invece tardivamente proposto soltanto in data 18 novembre 2013; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione così introdotto ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'agenzia delle entrate in ragione di soccombenza. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; con distrazione a favore de