CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 29733/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 29533/2019 proposto da: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, in persona del Sindaco p ro t empore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via F. Paulucci dè Calboli 9; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’Appello di Roma, n. 320/2019, pubblicata il 29 marzo 2019, RG n. 684/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata dal 26 novembre 1996,con qualifica di Istruttore direttivo (ex VII qualifica funzionale, livello D, posizione economica D1), ha adito il Tribunale di Teramo per fare valere l’illegittimità della revoca dalle funzioni di Vice-Segretario comunale e di Responsabile apicale dei servizi di area amministrativa e della condotta demansionante e vessatoria tenuta nei suoi confronti dall’ente datore, con conseguenti rivendicazioni ripristinatorie e risarcitorie. Il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila con decisione n. 653/2011, in ragione dell’assunto, di carattere assorbente, della carenza di allegazione di prova dei fatti sintomatici del denunciato demansionamento. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15527/2014, ha cassato con rinvio la citata sentenza n. 653/2011, in quanto la Corte d’Appello aveva deciso la controversia facendo erronea applicazione delle norme in materia di contenuto e distribuzione fra le parti dell’onere di allegazione e prova. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 320/2019, ha accolto in parte la domanda del ricorrente, ritenendo che vi fosse stato un demansionamento, e ha condannato «l’Ente resistente al pagamento in favore del lavoratore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di un importo, liquidato all’attualità, corrispondente al 20% della retribuzione attualmente prevista per la posizione economica D1 CCNL Enti locali per il periodo dal 6 dicembre 2001 al 31 dicembre 2006 nonché a titolo di danno non patrimoniale dell’importo, liquidato all’attualità, di euro 27.323,00. In entrambi i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di leggea decorrere dalla data della presente decisione al saldo». 2. Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il Comune ricorrente lamenta la violazione e omessa applicazione dell’art. 2909, c.c. , e dell’art. 324 , c.p.c., nonché la mancata valutazione del giudicato sostanziale e la violazione del divieto di ne bis in idem (art. 360, n.3, c.p.c.). Esso deduce che il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 199/2004, av rebbe classificato, in altro giudizio fra le stesse parti e attinente allo stesso rapporto lavorativo, ma a diverso periodo temporale, le mansioni , assegnate al controricorrente dall’aprile 2001,come corrispondenti all’8° qualifica funzionale. La Corte d’Appello di Roma, nella decisione impugnata, pur avendo dato atto della sentenza n. 199/2004, sarebbe arrivata a considerare, però, le stesse mansioni, per il periodo successivo al 6 dicembre 2001, di 6° livello. 1.1. La censura è infondata. Occorre precisare che con la sentenza n. 199 del 2004 (come riportato nel ricorso, pag. 4, che,peraltro, riproduce la sentenza) il Tribunale di Teramo ha statuito che « A ccoglie la domanda di differenze retributive limitatamente al periodo del rapporto compreso tra il 1° luglio 1998 ed il 6 dicembre 2001 e,per l’effetto, dichiara che il ricorrente ha svolto in tal senso funzioni apicali da ricondurre all’ex 8 qualifica funzionale … e da ricondurre alla categoria D, posizione economica D3 di cui al CCNL…». La sentenza di appello n. 320 del 2019, oggetto del presente ricorso per cassazione, nell’esaminare la domanda di demansionamento, haaffermato (pag. 7 della sentenza) che «Si osserva ancora che potrà essere oggetto di esame esclusivamente il periodo successivo al 6 dicembre 2001, dovendo reputarsi,in relazione al periodo anteriore, coperta da giudicato (esterno) la conformità al livello di inquadramento delle mansioni di fatto svolte dal Sebastiani sino a tale data, mansioni (quelle di che il Tribunale di Teramo, con la menzionata sentenza 26/2/2004, pacificamente passata in giudicato, aveva reputato addirittura corrispondenti alla superiore posizione economica D3 (anziché a quella D1 attribuita al lavoratore) condannando il Comune resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive».Tanto premesso,si osserva quanto segue. Benchéla sentenza del 2004 del Tribunale di Teramo (pacificamente passata in giudicato),per quanto qui rileva, attenga al l’articolato rapporto giuridico qui in esame intercorso tra le stesse parti - sia pure con statuizione su differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superioridi fatto, mentre, nella specie , si verte in materia di demansionamento- e contenga un accertamento relativo allo svolgimento, da parte del controricorrente, di funzioni apicali da ricondurre all’ex 8° qualifica funzionale, deve tenersi conto chela Corte d’Appello di Roma ha esaminato tale sentenza e questa parte del suo contenuto e ne ha limitato l’efficacia vincolante alla data del 6 dicembre 2001 (individuata dalla stessa decisione del Tribunale di Teramo), per compiere, poi, in attuazione de lla pronuncia della Corte di cassazione n. 15527 del 2014, la verifica in concreto, per il periodo successivo, dei compiti lavorativi svolti dal dipendente , nell’esercizio del suo potere di valutazione, sulla base delle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, dei fatti non specificamente contestati e deglielementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo, pure attraverso i suoi poteri officiosi. Infatti, nella specie, viene in rilievo un elemento, ossia le mansioni effettivamente svolte dal controricorrente, suscettibile di modifica in ragione del decorso del tempo e che, quindi, dovevaessere appurato dal giudice del merito, per l’epoca posteriore al 6 dicembre 2001, come avvenuto nel caso in questione. D’altronde, il dipendente aveva lamentato la condotta demansionante del Comune e, quindi, per il tempo successivo al 6 dicembre 2001, il giudice del merito non poteva esimersi dall’accertare se, in fatto, la condotta illegittima si fosse concretizzata, a prescindere dalla statuizione formale contenuta nella sentenza n. 199/2004 delTribunale di Teramo. Ciò rende infondata la contestazione del Comune ricorrente poiché la C orte territoriale ha compiuto un accertamento, di puro merito,con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, concernente un lasso temporale differente da quello coperto dal giudicato.2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto storico, la manifesta contraddittorietà della motivazione e la decisività del fatto omesso in quanto la C orte territoriale, nel quantificare il danno riconosciuto, avrebbe omesso di parametrarlo alla prestazione lavorativa resa dal controricorrente part-time dal 6 dicembre 2001 al 1° gennaio 2006, ma si sarebbe riferitaalla retribuzione prevista per un dipendente a tempo pieno. 2.1. La doglianza è inammissibile, atteso che l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito(Cass., Sez. 3 , n. 24070 del 13 ottobre 2017) . Nella specie, la Corte territoriale ha ben spiegato, in maniera completa, le ragioni della sua decisionealle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata e ha enunciato con chiarezza il criterio utilizzato, con la conseguenza che la censura è inammissibile. In particolare, nessuna omissione è imputabile al giudice di appello, il quale ha accertato e tenuto in considerazione la durata e le modalità di esercizio delle mansioni esercitate, tanto da avere limitato la somma da pagare al 20% del totale del corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva per la posizione economica D1. 3.Il ricorso è rigettato 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore deldifensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario nella memoria. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso ; - c ondanna il Comune ricorrente a l pagamento delle spese di giudizio che liquida in €4.000,00 per compens i professionali , oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di leggee spese generali nella misura del 15% , da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso