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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 19610/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'intensità del dolo e della non occasionalità della condotta, posto che il Torres è stato segnalato per la violazione della norma in esame in sette altre occasioni; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'intensità del dolo e della non occasionalità della condotta, posto che il Torres è stato segnalato per la violazione della norma in esame in sette altre occasioni; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 19610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris