CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1197/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3924/2019,depositata i l 30/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Con la sentenza n. 3924/2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Cassino con cui, respingendo l’opposizione all’ordinanza sommaria resa il 20.7.2018, era stata respinta l’impugnativa del licenziamento intimato, con lettera del 23.1.1017, da Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA], dipendente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con inquadramento, da ultimo, nel livello C CCNL di settore e con mansioni di addetto alla viabilità e manutenzione dei tratti in autostrada. 2. Il recesso era stato adottato a seguito della contestazione disciplinare del 23.11.2016 e della negativa valutazione delle giustificazioni addotte in relazione ai seguenti fatti: essere rimasto fermo nella Stazione di Baiano dalle 1,02 alle 4,56 del 18.11.2016 non pattugliando il tratto autostradale di competenza; avere omesso di avvisare la [OSCURATO:PERSONA] del mancato svolgimento dell’attività lavorativa; essere rimasto a dormire all’interno del mezzo di servizio nel luogo suddetto; avere omesso di compilare il rapporto di percorrenza cartaceo del veicolo a fine turno. 3. La Corte territoriale ha rilevato che: a) era pacifica la sussistenza delle condotte commissive e omissive ritualmente addebitate nella lettera di contestazione, non essendo stata la valutazione del Tribunale inficiata dalle critiche dell’allora reclamante; b) l’inverosimiglianza della diversa ricostruzione della vicenda fornita dall’incolpato; c) la condotta esulava dalla fattispecie tipizzata dalla previsione del codice disciplinare, punita con la sanzione conservativa della multa, che riguardava il semplice comportamento del dipendente che veniva trovato addormentato in servizio, essendo stati contestati anche la permanenza nella Stazione di Baiano per circa quattro ore e la mancata attività di pattugliamento; d) i fatti posti a base del licenziamento giustificavano il provvedimento espulsivo secondo la ricostruzione legale della giusta causa ex art. 2119 cc; e) le altre questioni in ordine all’utilizzo del Tablet in dotazione, alla mancata esecuzione delle attività programmate, alle fotografie della recinzione, al diritto alla pausa in turno di lavoro avvicendato, risultavano assorbite, così come la reiterata richiesta di prova orale articolata dal lavoratore, senza trascurare di sottolineare le sue plurime contraddizioni in cui era incorso nella prospettazione dei fatti. 4. Avverso la sentenza di secondo grado A ntonio Pascucci ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 nonché dell’art. 2119 cc, dell’art. 2697 cc, degli artt. 112, 115 e 116 cpc, dell’art. 5 della legge n. 604/1966, dell’art. 416 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc; eccepisce, altresì, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile e ciò in relazione alla omessa ammissione della prova ritualmente chiesta. Si sostiene, in pratica, che i giudici di seconde cure erroneamente avevano ritenuto pacifica la sussistenza delle condotte commissive e omissive ritualmente addebitate nella lettera di contestazione, senza ritenere che la ricostruzione dei fatti fornita da esso ricorrente era stata diversa e le circostanze addotte comunque avrebbero potuto rivestire una incidenza rilevante nella decisione; analogamente, in modo erroneo era stata respinta la richiesta di prova orale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cc nonché degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell’art. 5 legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere adottato la Corte distrettuale un percorso interpretativo delle circostanze di fatto che avevano legittimato il licenziamento, fondato sul sistema delle presunzioni, per giungere alla conclusione di inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, con una valutazione confliggente con il dato legale in tema di prova per presunzioni. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2106 cc nonché dell’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970 nonché del codice disciplinare di Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] del 6.11.2008, nonché dell’art. 36 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Trafori nonché degli artt. 2119, 2697, 1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto che la condotta non rientrasse in quella tipizzata dal Codice disciplinare e punita con sanzione conservativa, violando i canoni interpretativi e sistematici delle disposizioni contrattuali collettive. 5. Con il quarto motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla circostanza dedotta della mancata previsione, da parte della contrattazione collettiva, di una pausa di almeno venti minuti durante il turno di lavoro. 6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 cc nonché dell’art. 9 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Trafori, nonché dell’art. 2119 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, deducendo che la circostanza riportata della quarta censura, qualora non rilevante quale “omesso fatto” comunque avrebbe inciso ai fini della qualificazione della condotta rientrante, appunto, nella pausa di venti minuti. 7. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono infondati perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. 8. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 9. In particolare, infondata è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 10. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). 11. Analogamente, non è ravvisabile alcun vizio del ragioname nto presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020). 12. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018). 13. Nel caso in esame, con una motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione, la Corte distrettuale ha ritenuto, all’esito dell’esame delle risultanze processuali, che era pacifica la sussistenza delle condotte commissive ed omissive ritualmente addebitate nella lettera di contestazione e che le giustificazioni addotte erano inverosimili ed inattendibili e ciò assorbiva le pur infondate critiche di omissione di attività istruttoria e di carenza di motivazione mosse alla pronuncia di primo grado. 14. Il terzo motivo è infondato. 15. La Corte distrettuale correttamente ha ritenuto i fatti contestati non sussumibili nella fattispecie contrattuale collettiva che prevede una sanzione conservativa per “il dipendente che venga trovato addormentato in servizio”. 16. Il comportamento addebitato al Pascucci, e ritenuto dimostrato, è infatti, diverso rispetto a quello tipizzato dal codice disciplinare ed è consistito: nell’essere rimasto fermo presso la stazione di Baiano dalle ore 01.02 alle ore 04.56, non pattugliando il tratto autostradale di competenza, negli orari sopra indicati; nel non avere avvisato la [OSCURATO:PERSONA] per il mancato svolgimento dell’attività lavorativa; nell’essere rimasto a dormire all’interno del mezzo di servizio nel luogo sopra indicato; nel non avere compilato il rapporto di percorrenza cartaceo del veicolo su citato a conclusione del turno di servizio. 17. Non si è trattato, quindi, di una condotta transitoria di semplice “addormentamento” sul posto di lavoro, magari determinato da alcune congiunture particolari, bensì di un comportamento articolato e caratterizzato da una volontarietà a tenere celato il fatto, sia nella scelta del luogo (parcheggio retrostante il fabbricato della stazione di Baiano) che nella omissione successiva relativamente all’obbligo di segnalazione da cui sarebbe potuta emergere la responsabilità di esso dipendente. 18. Né, per le suddette ragioni, può ritenersi equivalente il disvalore sociale del fatto compiuto, come sopra precisato, rispetto a quello di colui che venga trovato addormentato in servizio. 19. La Corte territoriale ha interpretato correttamente, quindi, sotto il profilo letterale e logico-sistematico, le disposizioni contrattuali collettive in tema di illeciti disciplinari, e ha ritenuto che i fatti contestati, posti a base del licenziamento irrogato, secondo la nozione di giusta causa ex art.2119 cc, pur se parametrati alla nozione contrattuale che alla prima rimanda, e alle esemplificative figure di cui al codice disciplinare, fondavano la giustificazione causale del recesso datoriale in quanto costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sanzionabili con il licenziamento disciplinare. 20. E’ opportuno ricordare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “lagiusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendoil giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", lagiusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementidel parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (per tutte Cass. 6498/2012). 21. Il quarto ed il quinto motivo, infine, anche essi da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono inammissibili. 22. Sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cpc (necessità della pausa di almeno 20 minuti durante l’esecuzione del turno di lavoro) va specificato che la Corte di merito ha valutato la circostanza ritenendola, però, superflua nella economia della decisione o priva di rilevanza giuridica. 23. In ordine, invece, alla denunciata violazione di legge, fondata sul fatto che il mancato riconoscimento della pausa avrebbe inciso sulla qualificazione della condotta, deve condividersi l’argomentazione dei giudici di seconde cure di irrilevanza giuridica della questione e della superfluità della stessa nella economia della decisione, avendo riguardo alle ore di inattività contestate e alla mancata attestazione dello svolgimento della stessa nel periodo oggetto di addebito. 24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 25. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve