Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 gennaio 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]56/06
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia – Nozione di “prodotti originari” – Indumenti usati selezionati nell’Unione europea»
1. Il presente rinvio pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (Sezione tributaria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) (Germania),
verte sull’esatta posizione doganale degli indumenti usati che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
aveva raccolto, selezionato e confezionato in Germania ed esportato in Polonia prima che quest’ultima entrasse a far parte
dell’Unione europea. La posizione doganale degli indumenti era disciplinata dall’Accordo europeo che istituisce un’associazione
tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, come modificato (in prosieguo:
l’«Accordo di associazione») (
2
). La questione se tali indumenti debbano essere qualificati «originari della [OSCURATO:PERSONA]» e beneficino quindi di preferenze tariffarie
in forza dell’Accordo di associazione dipende dalla circostanza che la selezione cui essi sono sottoposti costituisca una
«lavorazion[e] o trasformazion[e] sufficient[e]» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4 di tale Accordo
(Protocollo n. 4), o debba invece essere considerata rientrante nella definizione di «semplici operazioni di (…) assortimento
(ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli)» di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4 del medesimo
Accordo.
Normativa pertinente
L’Accordo di associazione
2. L’art. 10 dell’Accordo di associazione prevede l’abolizione o la progressiva riduzione dei dazi doganali sulle importazioni
applicabili in Polonia ai prodotti originari della [OSCURATO:PERSONA].
3. L’art. 34 dispone che il Protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle preferenze tariffarie previste
nell’Accordo.
4. L’art. 1 del Protocollo n. 4 così recita:
«Ai fini del presente protocollo:
a) per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del
prodotto;
(…)».
5. L’art. 2, n. 1, dispone:
«Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, si considerano prodotti originari della [OSCURATO:PERSONA]:
a) i prodotti interamente ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione
che detti materiali siano stati oggetto nella [OSCURATO:PERSONA] di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6
del presente protocollo;
(…)».
6. L’art. 6 così recita:
«1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati
quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
(…)
3. I[l] paragraf[o] 1 (…) si [applica], fatte salve le disposizioni dell’articolo 7».
7. L’art. 7 dispone:
«1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente
dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
(…)
b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione
di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
(…)
f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
(…)
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata
insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella [OSCURATO:PERSONA] o in
Polonia su quel prodotto».
8. L’allegato II del Protocollo 4 è intitolato «Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali
non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario». Esso comprende una tabella
con tre colonne, intitolate «Voce SA» (
3
), «Designazione delle merci» e «Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari
per ottenere il carattere di prodotti originari». In corrispondenza della voce SA «ex capitolo 63» e della designazione della
merce «Altri[ (
4
)] manufatti tessili confezionati, assortimenti, oggetti da rigattiere e stracci (…)» della suddetta tabella, compare la frase
seguente: «Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto».
9. Nella stessa nomenclatura SA, il capitolo 63 («Altri manufatti tessili confezionati, assortimenti, oggetti da rigattiere e
stracci») include, alla voce 6309, gli «Oggetti da rigattiere». La nota (
5
) 3 del capitolo 63 enuncia: «Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono (…) presentare tracce
apprezzabili di uso e (…) essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili».
[OSCURATO:PERSONA] di Kyoto
10. [OSCURATO:PERSONA] internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]
di Kyoto» o la «[OSCURATO:PERSONA]») è stata adottata nel 1973 (
6
).
11. [OSCURATO:PERSONA] europea è parte della [OSCURATO:PERSONA] di Kyoto.
12. L’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] dispone che ciascuna parte contraente «s’impegna a promuovere la semplificazione e l’armonizzazione
dei regimi doganali e, a tal fine, a conformarsi alle condizioni previste dalla presente convenzione, alle norme e alle pratiche
raccomandate che formano oggetto degli allegati della presente convenzione».
13. L’allegato D.1 della [OSCURATO:PERSONA], «Allegato concernente le regole d’origine», è stata accettato a nome della [OSCURATO:PERSONA] mediante
decisione del Consiglio 77/415/CEE (
7
). La Corte ha fatto riferimento all’allegato D.1 ai fini dell’interpretazione delle regole d’origine della legislazione comunitaria (
8
).
14. La norma (
9
) 3 dell’allegato D.1 dispone che, qualora due o più paesi intervengano nella produzione di una merce, l’origine di quest’ultima
è determinata in base al criterio della trasformazione sostanziale, secondo cui «l’origine delle merci viene determinata considerando
come paese di origine quello in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale giudicata sufficiente
per conferire alle merci il proprio carattere essenziale» [definizione c) dell’allegato D.1].
15. La nota (
10
) 1 della norma 3 dispone che, in pratica, il criterio della trasformazione sostanziale può essere espresso mediante la regola
del cambiamento di voce tariffaria di una nomenclatura determinata, corredata di elenchi di eccezioni, e/o mediante un elenco
delle operazioni di trasformazione o di lavorazione che conferiscono o no alle merci che vi sono state sottoposte l’origine
del paese in cui sono state effettuate e/o mediante la regola della percentuale ad valorem, quando la percentuale del valore
dei prodotti utilizzati o la percentuale del valore aggiunto raggiungono un determinato livello.
16. La nota 2 della norma 3 dispone:
«Negli elenchi di eccezioni possono essere menzionate:
a) le trasformazioni o lavorazioni che, pur comportando un cambiamento di voce nella classificazione tariffaria, non sono considerate
sostanziali o lo sono a determinate condizioni;
b) le trasformazioni o lavorazioni che, pur non comportando un cambiamento di voce nella classificazione tariffaria, sono considerate
sostanziali a determinate condizioni.
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) possono riferirsi ad un determinato tipo di trattamento subito dalla merce ovvero
ad una regola di percentuale “ad valorem”».
17. La norma 6 dell’allegato D.1 così recita:
«Non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto
in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che
comprendono esclusivamente uno o più dei seguenti elementi:
a) manipolazioni necessarie per assicurare la conservazione delle merci durante il trasporto o il magazzinaggio;
b) manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto,
come l’apertura dei colli, l’estrazione del contenuto e la suddivisione per voce doganale, il ricondizionamento dei colli;
c) semplici operazioni di montaggio;
d) miscugli di merci di origine diversa , purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti
dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate».
Il procedimento principale e il rinvio alla Corte
18. [OSCURATO:PERSONA] gestiva un’impresa riconosciuta in Germania, specializzata in smaltimento, per la raccolta, il trasporto, il deposito
e il trattamento di indumenti e prodotti tessili usati.
19. Nel caso di specie si controverte sul procedimento con cui l’[OSCURATO:PERSONA] selezionava le merci. L’ordinanza di rinvio descrive
tale procedimento come segue.
20. Nella prima fase, gli oggetti raccolti venivano liberati da eventuali rifiuti e separati in capi utilizzabili e non utilizzabili.
I vestiti non più utilizzabili venivano ulteriormente separati a seconda della misura in cui potevano essere riutilizzati
in altro modo (produzione di fibre, fabbricazione di strofinacci, materiale di isolamento).
21. Nella seconda fase veniva operata un’ulteriore distinzione tra abbigliamento, calzature, strofinacci e materiale riciclabile,
nonché prodotti tessili per la casa e indumenti per donna, uomo e bambini.
22. Nella terza fase veniva effettuato un assortimento più preciso (
11
): indumenti e accessori di abbigliamento venivano assortiti in base alla qualità del tessuto e ad altri criteri, secondo le
esigenze dei clienti, in oltre 80 diverse categorie (
12
).
23. [OSCURATO:PERSONA] impiegava tra sei e otto persone ai fini dell’assortimento, che avveniva interamente a mano. I dipendenti dovevano
anzitutto e soprattutto cercare gli articoli particolarmente di moda assortiti a seconda delle categorie dei clienti. I collaboratori
ricevevano una formazione di durata variabile tra una e quattro settimane. Essi venivano assunti in via permanente solo se
possedevano la capacità di riconoscere gli orientamenti della moda.
24. Nel 1998 e nel 1999, la [OSCURATO:PERSONA] consegnava a commercianti al dettaglio in Polonia prodotti tessili preparati mediante assortimento
e imballati in sacchi. Sorgeva una controversia con l’Amministrazione tributaria convenuta in merito alla provenienza dei
prodotti. [OSCURATO:PERSONA] (com’era prevedibile) non era in grado di provare tale provenienza. Essa affermava che le attività da
essa svolte erano sufficienti per attribuire ai prodotti un’origine comunitaria. La controversia veniva deferita al [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le attività di assortimento dettagliatamente illustrate nell’ordinanza eccedano quelle di semplice assortimento ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4 [dell’Accordo di associazione]».
25. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. Non è stata richiesta, né si è svolta, alcuna udienza.
Analisi
26. Il giudice del rinvio chiede se le attività svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] sugli indumenti smessi di cui non può essere pienamente provata
l’origine comunitaria siano sufficienti per conferire origine comunitaria ai prodotti finiti, ossia agli indumenti usati selezionati
e assortiti.
27. L’art. 2, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4 dispone che i prodotti non interamente ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] si considerano
prodotti originari della stessa a condizione che siano stati oggetto nella [OSCURATO:PERSONA] di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti
ai sensi dell’art. 6 del medesimo Protocollo. L’art. 6, n. 1, primo comma, enuncia che le condizioni relative alle «lavorazioni
sufficienti» sono stabilite nell’allegato II.
28. L’allegato II dispone che per gli articoli usati rientranti nell’ambito di applicazione del capitolo 63 della nomenclatura
SA, che includono i prodotti controversi, la lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di prodotto originario
è qualsiasi fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
L’art. 1, lett. a), del Protocollo n. 4 definisce la «fabbricazione» come «qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione,
compreso il montaggio e le operazioni specifiche».
29. All’epoca dei fatti – ossia quando sono stati esportati dalla ricorrente, e quindi dopo che erano stati selezionati e assortiti
dalla [OSCURATO:PERSONA] – i prodotti usati in discussione nel caso di specie rientravano nella voce 6309 della nomenclatura SA: oggetti
da rigattiere che presentano tracce apprezzabili di uso, presentati in balle, sacchi o imballaggi simili. L’origine comunitaria
viene quindi conferita ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4 solo se tutti i materiali utilizzati ai fini
delle operazioni della ricorrente sono classificati in una voce diversa dalla 6309.
30. Il giudice del rinvio afferma, ed è pacifico tra le parti, che ciò si verifica nel caso di specie: benché i suddetti materiali
siano di per sé oggetti da rigattiere, essi non vengono confezionati in balle, sacchi o imballaggi simili prima di essere
sottoposti alle operazioni della [OSCURATO:PERSONA] e quindi non rientrano nella voce 6039.
31. Il giudice del rinvio afferma inoltre che le operazioni della [OSCURATO:PERSONA] rientrano nell’ampia definizione di «fabbricazione»
di cui all’art. 1, lett. a), del Protocollo n. 4, ossia
qualsiasi tipo
di lavorazione o trasformazione, comprese le operazioni specifiche.
32. Benché, quindi, gli articoli usati esportati rispondano apparentemente ai requisiti cui è subordinato il conferimento del
carattere di prodotti originari ai sensi dell’art. 6, n. 1, del Protocollo n. 4, l’art. 7, n. 1, lett. b), di quest’ultimo
dispone che alcune operazioni, tra cui le lavorazioni o trasformazioni consistenti in «semplici operazioni di (…) selezione
[e/o (
13
)] assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli)», non sono sufficienti a conferire tale carattere.
Dall’art. 6, n. 3, emerge che l’art. 7, n. 1, lett. b), prevale sull’art. 6, n. 1. Pertanto, se le operazioni della [OSCURATO:PERSONA]
rientrassero nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), gli indumenti usati selezionati e assortiti non sarebbero
considerati originari della [OSCURATO:PERSONA].
33. Il giudice del rinvio ritiene che le operazioni di assortimento effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] (presumibilmente nella prima e nella
seconda fase descritte ai precedenti paragrafi 20 e 21) siano «semplici» operazioni di selezione ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. b). Nulla sembra indicare che le parti contestino tale affermazione. La posizione doganale dei prodotti esportati dipenderà
quindi dalla soluzione della questione se anche l’assortimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella terza fase rientri nell’ambito
di applicazione di tale disposizione. Tale è, in sostanza, la questione sollevata.
34. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le sue operazioni di assortimento non sono «semplici operazioni di (…) assortimento (…)» ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. b). [OSCURATO:PERSONA] sostiene il contrario.
35. Come osserva il giudice del rinvio, dall’interpretazione letterale della versione inglese dell’art. 7, n. 1, lett. b) (
14
), sembra emergere che tutte le operazioni elencate in tale disposizione sono necessariamente «semplici operazioni» rientranti
nell’ambito di applicazione della disposizione citata (
15
). La altre versioni linguistiche (
16
), invece, potrebbero anche significare che solo le operazioni elencate che risultano effettivamente semplici, piuttosto che
complesse, sono soggette alla menzionata disposizione (
17
).
36. [OSCURATO:PERSONA] si esprime a favore della prima interpretazione. Essa afferma che non esiste alcuna differenza tra le «semplici
operazioni» di assortimento, di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), e operazioni di assortimento più complesse. Le operazioni
di «assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli)» vengono menzionate insieme ad altre attività,
ossia spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, lavaggio, verniciatura e riduzione in pezzi. L’aggiunta
dell’aggettivo «semplici» avrebbe una funzione meramente esplicativa. Se le autorità dovessero distinguere tra operazioni
semplici e complesse di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento ecc., ciò pregiudicherebbe
la certezza del diritto. Tutte le suddette attività sarebbero invece considerate semplici, e pertanto non conferirebbero il
carattere di prodotti originari.
37. Non sono d’accordo.
38. Per quanto riguarda la certezza del diritto, vi sono altre lettere dell’art. 7, n. 1, del Protocollo n. 4 che riguardano solo
operazioni semplici e pertanto sembrano imporre alle autorità di distinguere tra operazioni semplici e complesse. L’art. 7,
n. 1, lett. c), punto ii), ad esempio, menziona «le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse
o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento».
L’art. 7, n. 1, lett. e), menziona «la semplice miscela di prodotti» e l’art. 7, n. 1, lett. f), fa riferimento al «semplice
assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo». Non vedo motivi per cui non si dovrebbe seguire quella
che mi sembra l’interpretazione più naturale della menzionata disposizione nella maggior parte delle lingue di riferimento,
secondo cui, tra le operazioni ivi elencate, la detta disposizione riguarda solo quelle che sono effettivamente «semplici».
39. Inoltre, tale interpretazione più restrittiva dell’art. 7, n. 1, lett. b), è conforme al suo carattere di eccezione rispetto
alla regola generale di cui all’art. 6, n. 1, secondo cui i prodotti non interamente ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] si considerano
sufficientemente lavorati o trasformati quando sussistono le condizioni enunciate nell’allegato II.
40. Nella fattispecie, tale condizione consiste nel fatto che tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa
da quella del prodotto lavorato o trasformato. È pacifico che tale condizione sussiste. Ne consegue che la questione se le
operazioni di assortimento controverse conferiscano o meno il carattere di prodotto originario dipende dalla circostanza che
esse siano semplici o complesse. Nel primo caso, tali operazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1,
lett. b), e non conferiscono il carattere di prodotto originario.
41. [OSCURATO:PERSONA] di Kyoto fornisce alcune indicazioni ai fini della distinzione tra le operazioni di assortimento semplici e
quelle complesse.
42. Dalla norma 3 e dalla definizione c) dell’allegato D.1 emerge che, qualora due o più paesi intervengano nella produzione di
una merce, l’origine di quest’ultima è determinata, a fini doganali, dal luogo in cui «è stata effettuata l’ultima trasformazione
o lavorazione sostanziale
giudicata sufficiente per conferire alle merci il proprio carattere essenziale
» (
18
).
43. Dalla norma 6 dell’allegato D.1 discende che le «trasformazioni o lavorazioni sostanziali» non includono le operazioni «
che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali
» (
19
).
44. Gli esempi di siffatte operazioni forniti nella norma 6 comprendono le «b) manipolazioni dirette a migliorare la presentazione
o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto, come l’apertura dei colli, l’estrazione del contenuto
e la suddivisione per voce doganale, il ricondizionamento dei colli» e i «d) miscugli di merci di origine diversa, purché
le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state
mischiate».
45. Nessuno di tali esempi specifica che, per rientrare nella definizione, le operazioni in questione debbano essere semplici.
Tuttavia, poiché vengono forniti a titolo di esempio di una norma generale, essi vanno interpretati con riferimento a tale
norma. Ciò che rileva, pertanto, è se le operazioni contribuiscano più che in minima parte a conferire alle merci le loro
caratteristiche o proprietà essenziali.
46. Spetta al giudice nazionale accertare, sulla base dei fatti, se ciò si verifichi nel caso di specie. Se le operazioni di assortimento
controverse contribuiscono più che in minima parte a conferire le loro caratteristiche o proprietà essenziali ai prodotti
ottenuti, vale a dire agli indumenti selezionati e assortiti, esse non rientrano nell’esempio d) né, più in generale, nella
norma 6 dell’allegato D.1 e quindi non costituiscono semplici operazioni ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b).
47. Se invece, come suggerisce l’ordinanza di rinvio, l’assortimento fa sì che tutti gli articoli di una stessa categoria (ad
esempio camicie di seta, bluse di lana o jeans) vengano confezionati insieme, non vedo motivo di ritenere che tale operazione
contribuisca a conferire al prodotto ottenuto le sue caratteristiche o proprietà essenziali, dato che queste rimarranno le
stesse di quelle dei prodotti originali scartati.
48. Naturalmente, il giudice nazionale si trova nella posizione migliore per valutare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] (
20
) secondo cui le sue operazioni non sono semplici operazioni di assortimento ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), dato che
il riciclaggio comporta la suddivisione in varie categorie. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’espressione «semplici operazioni di
(…) assortimento» ha un significato completamente diverso, come emerge chiaramente dalla precisazione formulata in tale disposizione
(«ivi inclusa la composizione [Zusammenstellen] di assortimenti di articoli»), che non richiede capacità ulteriori rispetto
all’accoppiamento del blu con il blu ecc. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le sue operazioni di assortimento, invece, presuppongono
la capacità di distinguere in base al tessuto, alla qualità e alla composizione [Zusammensetzung], e richiedono la conoscenza,
per la quale occorre una formazione, degli orientamenti della moda, delle specifiche esigenze di paesi diversi e della qualità
del tessuto.
49. In quanto giudice unico dei fatti, il giudice nazionale deve stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia validamente dimostrato che le
operazioni di assortimento svolte dai suoi dipendenti sono complesse, piuttosto che semplici.
50. Infine, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni sulla questione del valore aggiunto.
51. Il giudice del rinvio afferma che la merce raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] acquista un valore (oscillante tra circa DM/kg 0,70 e 1,00,
ossia tra EUR/kg 0,36 e 0,51) solo grazie alla lavorazione da essa eseguita, mentre in origine non ne ha alcuno. A suo parere,
il fatto che la selezione e l’assortimento effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] creino valore conferma la tesi secondo cui tali operazioni
rappresentano lo stadio produttivo determinante.
52. Il criterio dello «stadio produttivo determinante» discende dalla giurisprudenza della Corte (
21
) concernente la normativa comunitaria generale in materia di carattere originario (
22
). Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] che tale giurisprudenza non è direttamente pertinente ai fini del presente procedimento. L’effetto
della norma 3 dell’allegato D.1 della [OSCURATO:PERSONA] di Kyoto consiste nel fatto che la parti contraenti possono esprimere il
criterio della trasformazione sostanziale al fine di determinare l’origine dei prodotti mediante la regola del cambiamento
di voce tariffaria e/o attraverso un elenco delle operazioni di trasformazione o di lavorazione che conferiscono o meno l’origine
e/o facendo ricorso alla regola della percentuale ad valorem. Le operazioni menzionate negli elenchi delle eccezioni possono
riguardare sia un tipo di lavorazione cui i prodotti vengono sottoposti sia la regola della percentuale ad valorem. Nel caso
degli indumenti usati, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di esprimere, nel Protocollo n. 4, il criterio della trasformazione sostanziale
mediante la regola generale del cambiamento di voce tariffaria (art. 6, n. 1, e allegato II), fatto salvo un elenco di operazioni
di lavorazione o trasformazione che non conferiscono l’origine (art. 7, n. 1). Essa ha scelto di non esprimere tale criterio
mediante la regola della percentuale ad valorem. La situazione era diversa nella causa citata, che verteva sull’interpretazione
di una normativa (
23
) che non prescriveva nessuna delle tre regole sopra menzionate. Se è pur vero che anche il criterio del valore aggiunto costituirebbe
indubbiamente una scelta politica razionale, nella fattispecie il legislatore comunitario non ha operato questa scelta e pertanto
non occorre applicare tale criterio.
53. A mio parere, tale interpretazione è suffragata dall’art. 7, n. 1, del Protocollo, che, alla lett. f), menziona anche «il
semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo». Tale assemblaggio, ancorché semplice, apporta
quasi sempre un valore aggiunto, ma il legislatore comunitario ha espressamente escluso che tale operazione possa conferire
un’origine comunitaria.
54. Pertanto, ritengo che la questione relativa al valore aggiunto non infici la mia analisi.
Conclusione
55. Per le ragioni sopra esposte propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA]
come segue:
– Le operazioni rientranti nelle categorie di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4 dell’Accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, come
modificato dalla decisione 30 giugno 1997, n. 1/97 (97/539/ECSC, EC, Euratom) del Consiglio di associazione, tra le [OSCURATO:PERSONA]
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, rientrano nell’ambito di applicazione
di tale disposizione solo se sono semplici.
– L’operazione è semplice solo se non contribuisce affatto o contribuisce soltanto in minima parte a conferire alle merci le
loro caratteristiche o proprietà essenziali.
– Spetta al giudice nazionale competente stabilire se le operazioni descritte nell’ordinanza di rinvio rientrino in tale definizione.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (GU 1993, L 348, pag. 2), come modificato dalla decisione 30 giugno 1997, n. 1/97
(97/539/ECSC, EC, Euratom) del Consiglio di associazione, tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Polonia, dall’altra (GU L 221, pag. 1).
3
– La nomenclatura disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,
comunemente nota come «nomenclatura SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale gestita dall’Organizzazione mondiale
delle dogane.
4
– Presumibilmente, diversi dagli articoli di abbigliamento menzionati nei due precedenti capitoli SA.
5
– La Corte ha dichiarato che le note esplicative elaborate dal comitato del sistema armonizzato forniscono un rilevante contributo
all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti: sentenza 14 dicembre
1995, cause riunite C‑106/94 e C‑139/94, Colin e Dupré (Racc. pag. I‑4759, punto 21).
6
– [OSCURATO:PERSONA] di Kyoto è stata rivista nel giugno 1999. [OSCURATO:PERSONA] rivista è entrata in vigore nel febbraio 2006.
Le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] citate nelle presenti conclusioni sono tratte dalla versione originale, applicabile all’epoca
dei fatti.
7
– Decisione del Consiglio 3 giugno 1977, che accetta a nome della [OSCURATO:PERSONA] vari allegati della convenzione internazionale
per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (GU L 166, pag. 1). L’accettazione non comprende le norme 7
e 8 e la pratica raccomandata 10, nessuna delle quali è tuttavia in discussione nel caso di specie.
8
– Sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑26/88, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4253, punti 15-21).
9
– L’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] di Kyoto dispone che le norme sono «disposizioni la cui applicazione generale è riconosciuta
necessaria per raggiungere l’armonizzazione e la semplificazione dei regimi doganali».
10
– L’art 4 enuncia che le note «indicano talune delle possibilità che sussistono per l’applicazione della norma (…) corrispondente».
11
– Nota relativa alla versione inglese delle conclusioni.
12
– L’ordinanza di rinvio fornisce a titolo d’esempio un elenco di 37 categorie di indumenti da donna. Tali categorie annoverano
articoli generici quali abiti, gonne, pantaloni e bluse suddivisi in ulteriori categorie (principalmente in funzione della
stoffa), unitamente a categorie aggiuntive quali gonne-pantaloni, guaine, fazzoletti da testa di seta, bikini e impermeabili.
13
– L’art. 7, n. 1, lett. g), dispone che il cumulo di due o più operazioni di cui alla lett. b) non è sufficiente per conferire
il carattere di prodotti originari.
14
– Nonché di quelle svedese [«Enkel behandling bestående i (…) hoppassning (…)»] e olandese [«envoudige verrichingen zoals
(…) assorteren (…)»].
15
– L’art. 7 è una delle disposizioni del Protocollo n. 4 che sono state sostituite con effetto dal 1° gennaio 2001 dalla decisione
del Consiglio di associazione UE-Polonia 29 dicembre 2000, n. 4/2000, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo Europa-Polonia
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU 2001, L 19,
pag. 29). L’art. 7, n. 1, lett. j), che sostituisce in parte l’art. 7, n. 1, lett. b), non fa più riferimento alle «semplici
operazioni», e menziona invece solo «il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento
(ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli)». Se pure il ‘considerando’ della decisione di modifica enuncia
che «[s]i sono rese necessarie alcune modifiche tecniche per correggere delle anomalie tra le diverse versioni linguistiche
del testo» [punto 1], esso rileva altresì che l’elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni insufficienti «deve essere
modificato per assicurare una corretta interpretazione e per tenere conto della necessità di includervi alcune operazioni
non inserite precedentemente» [punto 2)]. Pertanto, la decisione n. 4/2000 non conferma inequivocabilmente nessuna delle interpretazioni
dell’art. 7, n. 1, lett. b).
16
– Ho preso in considerazione solo le lingue che avevano carattere di ufficialità alla data (30 giugno 1997) in cui è stata
sottoscritta la decisione n. 1/97 (citata alla nota 2), che ha sostituito il Protocollo 4 dell’Accordo di associazione con
la versione controversa nel caso di specie.
17
– Ad esempio, il francese riporta «les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment
(y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage» e il tedesco «einfaches Entstauben,
Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von Sortimenten), Waschen, Anstreichen, Zerschneiden».
18
– Il corsivo è mio.
19
– Il corsivo è mio.
20
– Non ho preso in considerazione gli altri tre argomenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sollevano questioni che non sono pertinenti
ai fini dell’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del Protocollo n. 4, che costituisce il solo oggetto della questione
posta. [Secondo tali argomenti, in sostanza, gli indumenti usati sono i) di origine comunitaria anche
senza
essere sottoposti alle operazioni effettuate dall’impresa, in virtù del passaggio dalla voce tariffaria relativa agli indumenti
nuovi a quella relativa agli indumenti usati; ii) «rifiuti» ai sensi del diritto comunitario, la cui origine dipende dalla
persona che li ha gettati e dal paese in cui essa risiede, e/o iii) «articoli usati, a condizione che siano raccolti [nella
[OSCURATO:PERSONA]] e possano servire soltanto al recupero delle materie prime (…) o essere utilizzati come cascami», che, ai sensi
dell’art. 5, n. 1, lett. h), del Protocollo n. 4, devono essere considerati interamente ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA]].
21
– Sentenze 26 gennaio 1977, causa 49/76, Gesellschaft für Überseehandel (Racc. pag. 41), e [OSCURATO:PERSONA], citata
alla nota 8.
22
– Art. 5 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine
delle merci (GU L 148, pag. 1). Tale articolo dispone: «Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è
originaria del paese nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata,
effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti
una fase importante della fabbricazione».
23
– V. nota 22.