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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 09170/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 13/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala di condanna della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell'I.A.C.P.

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., e art. 601 cod. proc. pen. in relazione alle disposizioni in materia di assistenza e rappresentanza dell'imputato.

Si lamenta la mancata valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte del giudice di appello, richiesta con nota del 6/05/2025 inoltrata via PEC lo stesso giorno alle ore 20.10.14 all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] .

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che la corte di merito non avrebbe "meglio motivato" (p. 4 ricorso) in ordine al periodo di protrazione della condotta e non avrebbe valorizzato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione ai fini di un complessivo giudizio di esiguità della condotta.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., lamentando che la corte di merito avrebbe omesso di valutare la presenza di quattro figli che aveva indotto l'imputata ad occupare provvisoriamente l'immobile. 3.11 ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l'istanza di rinvio trasmessa alla Corte di appello di Palermo era manifestamente infondata: dagli atti di causa a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come definitivamente sancito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01 - si evincono i seguenti dati: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, in data 6 maggio 2025 aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza del 13 maggio 2025 per essere impegnato in altra udienza quale difensore unico di [OSCURATO:PERSONA] con udienza fissata per l'escussione dei testi del P.M. e della parte civile (v. copia istanza allegata al ricorso); si tratta di istanza di differimento generica e non documentata, nella quale non sono indicati, oltre ai dati relativi al mandato difensivo, il motivo per il quale non è stato incaricato un sostituto processuale, né la data in cui è avvenuta la notifica del diverso impegno professionale indicato quale impedimento e se quest'ultimo era preesistente o meno al momento della notifica dell'udienza fissata dalla Corte di appello di Palermo.

3.2. Non superano la soglia di ammissibilità gli altri due motivi di ricorso.

3.2.1. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; i giudici di merito (p. 3 sentenza di primo grado, p. 2 sentenza di secondo grado) hanno evidenziato la protrazione nel tempo della condotta di invasione, oltre alla mancata allegazione dell'eventuale cessazione della stessa, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità invocata.

3.2.2. Parimenti, il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ebbene, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate» (si veda, Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296- 01), non sono emersi nel procedimento, né la difesa ha allegato, elementi caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile, tale da giustificare l'occupazione abusiva, risultata essersi protratta per almeno due anni, di un alloggio popolare (v. p. 3 sentenza di primo grado, p. 2 sentenza di secondo grado).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inam 'ssibile, conseguendo iiipt. ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna de corrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 13/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala di condanna della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell'I.A.C.P. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., e art. 601 cod. proc. pen. in relazione alle disposizioni in materia di assistenza e rappresentanza dell'imputato. Si lamenta la mancata valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte del giudice di appello, richiesta con nota del 6/05/2025 inoltrata via PEC lo stesso giorno alle ore 20.10.14 all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che la corte di merito non avrebbe "meglio motivato" (p. 4 ricorso) in ordine al periodo di protrazione della condotta e non avrebbe valorizzato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione ai fini di un complessivo giudizio di esiguità della condotta. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., lamentando che la corte di merito avrebbe omesso di valutare la presenza di quattro figli che aveva indotto l'imputata ad occupare provvisoriamente l'immobile. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l'istanza di rinvio trasmessa alla Corte di appello di Palermo era manifestamente infondata: dagli atti di causa a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01 - si evincono i seguenti dati: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, in data 6 maggio 2025 aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza del 13 maggio 2025 per essere impegnato in altra udienza quale difensore unico di [OSCURATO:PERSONA] con udienza fissata per l'escussione dei testi del P.M. e della parte civile (v. copia istanza allegata al ricorso); si tratta di istanza di differimento generica e non documentata, nella quale non sono indicati, oltre ai dati relativi al mandato difensivo, il motivo per il quale non è stato incaricato un sostituto processuale, né la data in cui è avvenuta la notifica del diverso impegno professionale indicato quale impedimento e se quest'ultimo era preesistente o meno al momento della notifica dell'udienza fissata dalla Corte di appello di Palermo. 3.2. Non superano la soglia di ammissibilità gli altri due motivi di ricorso. 3.2.1. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; i giudici di merito (p. 3 sentenza di primo grado, p. 2 sentenza di secondo grado) hanno evidenziato la protrazione nel tempo della condotta di invasione, oltre alla mancata allegazione dell'eventuale cessazione della stessa, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità invocata. 3.2.2. Parimenti, il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ebbene, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate» (si veda, Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296- 01), non sono emersi nel procedimento, né la difesa ha allegato, elementi caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile, tale da giustificare l'occupazione abusiva, risultata essersi protratta per almeno due anni, di un alloggio popolare (v. p. 3 sentenza di primo grado, p. 2 sentenza di secondo grado). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inam 'ssibile, conseguendo iiipt. ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna de corrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24
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