CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 28056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/4/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 16/4/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16/5/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notifica della citazione per l'udienza di appello. Evidenzia in proposito che detta notifica, così come quella del dispositivo, sarebbe stata effettuata ad un omonimo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, in luogo che al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo. 2.1. È pervenuta memoria difensiva del 1/7/2024 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso. 3. In data 2/7/2024 sono pervenute comparsa conclusionale e nota spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro di un diverso Foro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023, Perna, n. m.; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/6/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). 1.2 La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorn