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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17040/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. .L'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Messina respingeva l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di "riduzione" della confisca disposta dalla Corte di appello (con sentenza non definitiva) rilevando - tra l'altro - che la quantificazione del profitto non poteva essere effettuata in sede di riesame, poiché il Tribunale non disponeva degli elementi necessari.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: vi sarebbe omessa motivazione in ordine alla quantificazione del profitto, tenuto conto del fatto che, con l'istanza di dissequestro, era stata allegata documentazione che avrebbe consentito la corretta determinazione del quantum da confiscare; si deduceva, inoltre, che sarebbe illegittima l'affermazione che la quantificazione del profitto dovesse essere effettuata solo in sede di cognizione e non anche nel corso dell'incidente cautelare;

2.2. violazione di legge: la motivazione sarebbe apparente, perché totalmente omessa anche nella parte in cui non considerava che l'istanza di riduzione teneva conto della confiscabilità del profitto all'esito del proscioglimento per prescrizione; invero il quantum sequestrato, anche tenuto conto del profitto lucrato con i reati prescritti, sarebbe sproporzionato.

2.3. Violazione di legge: erano stati considerati gli argomenti proposti con il riesame volti a censurare l'illegittimità della omessa ridefinizione del quantum confiscabile sulla base dell'affermazione che per i fatti per i quali vi era stato proscioglimento ex art. 649 cod. proc. pen. pendeva altro procedimento nell'ambito del quale erano stati emessi provvedimenti di confisca nei confronti degli stessi beni.

Si deduceva che la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale correlata alla esistenza di un procedimento ostativo ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. sarebbe incompatibile con il mantenimento del vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza che ritiene necessario che il controllo sulla proporzione dei beni sequestrati possa essere effettuato anche dal Tribunale per il riesame.Si riafferma infatti che il sequestro non può avere un oggetto più ampio rispetto a quello che potrà ottenersi con il provvedimento definitivo, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; sul tema, Sez. 3, n. 41051 del 3 17/01/2018, P., Rv. 274113; Sez. 3, n. 25453 del 14/10/2015, dep. 2016, Ranieri, Rv. 267447; Sez. 3, n. 36464 del 21/07/2015, Armelì, Rv. 265954).

Con specifico riguardo ai poteri del Tribunale per il riesame delle misure reali quando valuta la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente si ribadisce che questo, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 2, Sentenza n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265057).

In particolare si condivide quanto recentemente affermato in ordine alla valenza decisiva del principio di proporzione anche nell'area dei provvedimenti cautelari e segnatamente che «se è vero che il giudice dell'appello cautelare, al pari del tribunale del riesame, è privo di poteri istruttori, in quanto incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, sicché si decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza, è altrettanto vero che l'obbligo di accertare la corretta equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto o del prezzo del reato, anche attraverso un'attività di carattere "istruttorio" in senso improprio, spetta sicuramente al giudice della cautela e ancor prima al pubblico ministero richiedente, sicché in sede di appello o di riesame il Tribunale deve pur sempre verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, se il valore dei beni assoggettati alla misura reale coincida con l'ammontare del profitto o del prezzo da confiscare, verifica che non implica il ricorso a poteri istruttori, ma che può essere svolta, ad esempio, controllando che siano stati utilizzati i corretti criteri di valutazione» (Sez. 6, Sentenza n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307 - 01, § 2),

1.2. Nel caso in esame, legittimamente i ricorrenti avevano chiesto la riduzione al giudice della cognizione, quando la sentenza non era ancora passata in giudicato, allegando documentazione funzionale ad effettuare la valutazione; la Corte di appello di Messina lo aveva respinto con provvedimento impugnato di fronte al Tribunale per il riesame che ne confermava la legittimità, e contro il quale si proponeva l'odierno ricorso.

Ebbene: il provvedimento reiettivo della Corte di appello si configura illegittimo in quanto da un lato assumeva, del tutto genericamente, la confiscabilità dei beni correlati a reati dichiarati estinti per prescrizione (circostanza non negata dal ricorrente) senza valutare la proprorzione, e, dall'altro, dichiarava la riduzione invocata incompatibile con la sussistenza di un sequestro disposto in altro procedimento, nonostante in quello in corso fosse stata emessa sentenza di non diversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. pen..

Tale motivazione è apparente in quanto da un lato non si confronta con le ragioni allegate con l'istanza di restituzione parziale che, invece, avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice della cognizione, tenuto conto che, all'epoca, la sentenza non era ancora passata in giudicato, e dall'altro è illegittima nella misura in cui mantiene il vincolo nonostante la dichiarazione di improcedibilità essendo l'improcedibilità ostativa alla emissione di ogni provvedimento, tanto più di quelli che comprimono diritti fondamentali come il diritto di proprietà.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame di Messina, competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. .L'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Messina respingeva l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di "riduzione" della confisca disposta dalla Corte di appello (con sentenza non definitiva) rilevando - tra l'altro - che la quantificazione del profitto non poteva essere effettuata in sede di riesame, poiché il Tribunale non disponeva degli elementi necessari. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: vi sarebbe omessa motivazione in ordine alla quantificazione del profitto, tenuto conto del fatto che, con l'istanza di dissequestro, era stata allegata documentazione che avrebbe consentito la corretta determinazione del quantum da confiscare; si deduceva, inoltre, che sarebbe illegittima l'affermazione che la quantificazione del profitto dovesse essere effettuata solo in sede di cognizione e non anche nel corso dell'incidente cautelare; 2.2. violazione di legge: la motivazione sarebbe apparente, perché totalmente omessa anche nella parte in cui non considerava che l'istanza di riduzione teneva conto della confiscabilità del profitto all'esito del proscioglimento per prescrizione; invero il quantum sequestrato, anche tenuto conto del profitto lucrato con i reati prescritti, sarebbe sproporzionato. 2.3. Violazione di legge: erano stati considerati gli argomenti proposti con il riesame volti a censurare l'illegittimità della omessa ridefinizione del quantum confiscabile sulla base dell'affermazione che per i fatti per i quali vi era stato proscioglimento ex art. 649 cod. proc. pen. pendeva altro procedimento nell'ambito del quale erano stati emessi provvedimenti di confisca nei confronti degli stessi beni. Si deduceva che la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale correlata alla esistenza di un procedimento ostativo ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. sarebbe incompatibile con il mantenimento del vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza che ritiene necessario che il controllo sulla proporzione dei beni sequestrati possa essere effettuato anche dal Tribunale per il riesame.Si riafferma infatti che il sequestro non può avere un oggetto più ampio rispetto a quello che potrà ottenersi con il provvedimento definitivo, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; sul tema, Sez. 3, n. 41051 del 3 17/01/2018, P., Rv. 274113; Sez. 3, n. 25453 del 14/10/2015, dep. 2016, Ranieri, Rv. 267447; Sez. 3, n. 36464 del 21/07/2015, Armelì, Rv. 265954). Con specifico riguardo ai poteri del Tribunale per il riesame delle misure reali quando valuta la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente si ribadisce che questo, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 2, Sentenza n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265057). In particolare si condivide quanto recentemente affermato in ordine alla valenza decisiva del principio di proporzione anche nell'area dei provvedimenti cautelari e segnatamente che «se è vero che il giudice dell'appello cautelare, al pari del tribunale del riesame, è privo di poteri istruttori, in quanto incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, sicché si decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza, è altrettanto vero che l'obbligo di accertare la corretta equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto o del prezzo del reato, anche attraverso un'attività di carattere "istruttorio" in senso improprio, spetta sicuramente al giudice della cautela e ancor prima al pubblico ministero richiedente, sicché in sede di appello o di riesame il Tribunale deve pur sempre verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, se il valore dei beni assoggettati alla misura reale coincida con l'ammontare del profitto o del prezzo da confiscare, verifica che non implica il ricorso a poteri istruttori, ma che può essere svolta, ad esempio, controllando che siano stati utilizzati i corretti criteri di valutazione» (Sez. 6, Sentenza n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307 - 01, § 2), 1.2. Nel caso in esame, legittimamente i ricorrenti avevano chiesto la riduzione al giudice della cognizione, quando la sentenza non era ancora passata in giudicato, allegando documentazione funzionale ad effettuare la valutazione; la Corte di appello di Messina lo aveva respinto con provvedimento impugnato di fronte al Tribunale per il riesame che ne confermava la legittimità, e contro il quale si proponeva l'odierno ricorso. Ebbene: il provvedimento reiettivo della Corte di appello si configura illegittimo in quanto da un lato assumeva, del tutto genericamente, la confiscabilità dei beni correlati a reati dichiarati estinti per prescrizione (circostanza non negata dal ricorrente) senza valutare la proprorzione, e, dall'altro, dichiarava la riduzione invocata incompatibile con la sussistenza di un sequestro disposto in altro procedimento, nonostante in quello in corso fosse stata emessa sentenza di non diversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. pen.. Tale motivazione è apparente in quanto da un lato non si confronta con le ragioni allegate con l'istanza di restituzione parziale che, invece, avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice della cognizione, tenuto conto che, all'epoca, la sentenza non era ancora passata in giudicato, e dall'altro è illegittima nella misura in cui mantiene il vincolo nonostante la dichiarazione di improcedibilità essendo l'improcedibilità ostativa alla emissione di ogni provvedimento, tanto più di quelli che comprimono diritti fondamentali come il diritto di proprietà. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame di Messina, competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. pro
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