CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39050/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ad entrambi i reati per carenza dei presupposti materiale e psicologico di entrambi i reati. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto —contrastata con argomentazioni apodittiche - e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (offesa in presenza di più persone) e psicologico dei reati, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. .;P_rrehib Così deciso il .9 emirp 2021 Il Consigliere e sore Il PreS