CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 42036/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BIBAJ Arrnold, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], MEDIA Fogent, alias BIBAJ Fogent, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 9/4/2021 del tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 9 aprile 2021, depositata in pari data e comunicata al difensore il successivo 15 aprile 2021, il tribunale di Venezia -adito per la seconda volta dal medesimo difensore, ex art.309 cod. proc. pen., con richiesta di annullamento dell'ordinanza genetica- dichiarava inammissibile detta seconda istanza, per esser già stata inefficacemente consumata, con la precedente, la facoltà di impugnazione. 2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso gli indagati, a mezzo del difensore comune, deducendo, a motivi della impugnazione la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo il tribunale illegittimamente dichiarato inammissibile la seconda istanza di riesame, proposta dal medesimo difensore comune, che aveva correttamente depositato nuova istanza una volta conosciuto l'esito (inammissibilità, per difetto di corretta sottoscrizione digitale) della prima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio ed altri, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01, in motivazione). 1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. L'ordinanza impugnata risulta depositata, contestualmente al dispositivo, il 9 aprile 2021, con avviso di deposito notificato al difensore ed ai ricorrenti detenuti il 15 aprile successivo, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi e come dichiara lo stesso difensore nell'epigrafe del ricorso; 1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del tribunale di Bologna il 23 aprile 2021, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del tribunale di Venezia (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso) solo in data 11 maggio 2021.2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)», senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ...) e 583 dello stesso codice. 2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Messora, Rv. 187018 01) ebbe subito modo di osservare che <<le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa. 2.2. Senz'altro dominante è oggi l'orientamento (sostenuto esplicitamente da Sez. feriale, n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno ed altro, Rv. 245391- 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. Nardo ed altro, rv. 252072-01; Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 270559 - 01; Sez. 2, n. 3261, del 30/11/2018, Rv. 274894; Sez. 6, n. 13420, del 5/3/2019, Rv. 275367; da ultimo, consacrato dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 1626, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280127) secondo il quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine del procedere e del decidere. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], col conforto anche del più recente ed autorevole arresto nonnofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente 2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del tribunale distrettuale di Venezia, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, solo 1'11 maggio 2021, oltre il termine di giorni 10 dalla notificazione dell'ultimo avviso di deposito (15 aprile 2021) del provvedimento stesso. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione, sussistendo evidenti profili di responsabilità nella intempestività della proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]-