CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/D, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1392/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria unica del Comune di Firenze dei servizi relativi alla mobilità cittadina, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale fiorentino [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] 90”, deducendo: -di aver stipulato con il convenuto, in data 12 aprile 2001, una convenzione di diritto comune per l’affidamento dei servizi di autorimozione e di blocco ruote; - che, n onostante la convenzione prevedesse il diritto della concessionaria a trattenere una percentuale del 10% sul corrispettivo fatturato dalla ditta convenzionata “per tutti i servizi svolti”, il convenuto, al pari di altri operatori, aveva sempre incamerato interamente gli incassi percepiti dai contravventori per l’attività di bloccaruote, così impedendo alla ricorrente di percepire la percentuale di propria spettanza su tale servizio, come era emerso a seguito di una verifica contabile del 2006; - di aver van amente sollecitato il Diegoli al pagamento del dovuto, per poi intimargli diffida ex art. 1454 c.c. Su tali premesse, Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]. invocava la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di euro 48.636,83. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, eccependo che il servizio di bloccaruote fosse escluso dall’obbligo di fatturazione alla concessionaria, in quanto, ai sensi dell’art. 4 della convenzione, per tale tipologia di attività la ditta convenzionata percepiva il corrispettivo direttamente dal trasgressore. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale riconosceva il diritto della società attrice alla percentuale sui corrispettivi derivanti dal servizio di bloccaruote e condannava il convenuto al pagamento di euro 30.503,47. Sul gravame interposto dal Diegoli, la Corte d’Appello di Firenze, interpretata la convenzione nel senso che solamente il servizio di autorimozione fosse fatturabile alla concessionaria, con sentenza n. 1392/2021 riformava la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda attorea. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria unica del Comune di Firenze dei servizi relativi alla mobilità cittadina, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale fiorentino [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] 90”, deducendo di aver stipulato con il convenuto, in data 12 aprile 2001, una convenzione di diritto comune per l’affidamento dei servizi di autorimozione e di blocco ruote; la ricorrente esponeva che, nonostante la convenzione prevedesse il diritto della concessionaria a trattenere una percentuale del 10% sul corrispettivo fatturato dalla ditta convenzionata “per tutti i servizi svolti”, il convenuto, al pari di altri operatori, aveva sempre incamerato interamente gli incassi percepiti dai contravventori per l’attività di bloccaruote, così impedendo alla ricorrente di percepire la percentuale di propria spettanza su tale servizio, come era emerso a seguito di una verifica contabile del 2006. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. sollecitava quindi il Diegoli al pagamento del dovuto, per poi intimargli diffida ex art. 1454 c.c., cui seguiva, in mancanza di adempimento, la risoluzione della convenzione. Sulla scorta di tali deduzioni, la ricorrente domandava la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di euro 48.636,83 a titolo di corrispettivo per il servizio di bloccaruote. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, eccependo che detto servizio fosse escluso dall’obbligo di fatturazione alla concessionaria, in quanto, ai sensi dell’art. 4 della convenzione, per tale tipologia di attività la ditta convenzionata percepiva il corrispettivo direttamente dal trasgressore. Istruita la causa con l’escussione di testi e CTU, il Tribunale, nel riconoscere il diritto della ricorrente alla percentuale anche sui corrispettivi derivanti dal servizio di bloccaruote, condannava il convenuto al pagamento di euro 30.503,47. Sul gravame interposto dal Diegoli, la Corte d’Appello di Firenze, interpretata la convenzione nel senso che solamente il servizio di autorimozione fosse fatturabile alla concessionaria, con sentenza n. 1392/2021 riformava la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda attorea. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’erronea interpretazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 4 e 7 della convenzione, in quanto l’accordo prevede il diritto della concessionaria alla percentuale del 10% sul fatturato “per tutti i servizi svolti”; censura, ancora, l’illogicità della soluzione interpretativa della Corte fiorentina, che si risolverebbe di fatto nell’attribuzione al convenuto del servizio di bloccaruote a titolo gratuito, senza adeguata giustificazione causale. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l’erronea interpretazione dell’art 7 della convenzione, per aver la Corte distrettuale ritenuto il meccanismo di fatturazione previsto da tale clausola applicabile esclusivamente al servizio di autorimozione, laddove i dati per la fatturazione erano immediatamente conoscibili dalla concessionaria anche con riferimento all’attività di blocco ruote, venendo recepiti dalle segnalazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole ancora della non corretta interpretazione degli artt. 4 e 7 della convenzione, per aver la Corte distrettuale ritenuto che essa, in relazione all’attività di bloccaruote, non svolgesse alcuna prestazione che la ditta convenzionata dovesse remunerare, sebbene la concessionaria organizzasse e coordinasse il servizio, rispondendone al Comune di Firenze. Con la quarta censura, la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione del meccanismo di riparto dei compensi previsto dalla convenzione, per aver ritenuto la Corte d’Appello che l’attribuzione a terzi del servizio di bloccaruote fosse remunerato con il risparmio di spesa conseguente al mancato espletamento dell’attività da parte della concessionaria. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, dolendosi dell’erronea valorizzazione da parte della Corte d’Appello del fatto che essa avrebbe iniziato a pretendere la percentuale sul servizio di bloccaruote solamente nel 2009, dopo la pubblicazione di un nuovo disciplinare della [OSCURATO:PERSONA] sull’incasso dei corrispettivi, laddove in realtà il primo sollecito risalirebbe al 2006. Con il sesto motivo, la ricorrente censura l’erronea interpretazione della convenzione, per aver la Corte distrettuale escluso che le determine municipali sull’affidamento dei servizi, approvate dopo la stipula dell’accordo, potessero produrre effetto rispetto al rapporto tra le parti. Con il settimo motivo, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe errato a non attribuire rilievo indiziario ad un capitolo di prova orale, articolato in un diverso giudizio da altra ditta convenzionata, volto a provare il diritto della concessionaria al compenso anche sul servizio di bloccaruote. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte distrettuale ha accertato la volontà delle parti espressa nella convenzione del 12 aprile 2001, valorizzando innanzitutto le differenti modalità di incasso dei corrispettivi dai contravventori, in relazione alle diverse tipologie di attività oggetto di affidamento, come previsto dall’art. 4, e cioè il pagamento diretto alla Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]. per il servizio di rimozione, e il pagamento diretto alla ditta convenzionata per il servizio di blocco ruote. Di talché, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il meccanismo disciplinato dall’art. 7 dell’accordo, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto comunicare periodicamente alla convenzionata i dati per la fatturazione e, ricevuta la fattura dalla ditta, avrebbe provveduto al pagamento trattenendo il 10% del compenso a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, fosse riferibile ai soli servizi di rimozione, per i quali era la Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]. ad incassare le somme dai trasgressori,mentre non avesse significato pratico in relazione ai servizi di blocco ruote, per i quali il corrispettivo veniva percepito direttamente dalla ditta convenzionata; sicché l’espressione “per tutti i servizi svolti” contenuta nell’art. 7 avrebbe dovuto essere riferita ai soli servizi concretamente fatturabili secondo quanto previsto dall’art. 4. La Corte d’Appello ha ritenuto tale soluzione ermeneutica compatibile con le attività concretamente svolte dalle parti in forza della convenzione, posto che la rimozione dei veicoli avrebbe comportato per la ricorrente oneri di custodia dei mezzi, oltre che di gestione contabile degli incassi, mentre l’attività di blocco e sblocco delle ruote, eseguita per intero dalla convenzionata, non avrebbe comportato alcun costo di gestione e alcun rischio d’impresa per la concessionaria (il che trovava ulteriore conferma, secondo la Corte distrettuale, nella previsione dell’art. 4 secondo cui, anche con riferimento al servizio di rimozione, ove il veicolo non fosse stato oggetto trasporto presso la ricorrente, per il caso di pagamento immediato del trasgressore, le somme sarebbero state percepite ed incamerate direttamente dalla convenzionata). Per quel che concerne l’attività di gestione e coordinamento specificamente riferita al servizio di blocco ruote, il giudice di seconde cure ha ritenuto che la Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse provato in cosa essa si sarebbe differenziata rispetto alla generale attività di coordinamento dei servizi alla mobilità cittadina svolta dalla concessionaria con il proprio sostrato organizzativo, di talché ha ritenuto la remunerazione di tale attività assorbita nella percentuale del 10% trattenuta sul fatturato relativo all’attività di autorimozione, ciò non comportando comunque l’attribuzione gratuita del servizio di blocco ruote, visti i risparmi di spesa conseguiti grazie all’affidamento dell’attività a terzi. La Corte distrettuale ha da ultimo trovato conferma a tale ricostruzione nel comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione dell’accordo del 2001, accertando che la concessionaria non aveva mai preteso il pagamento della percentuale sui compensi derivanti dal servizio di blocco ruote prima del 2009, all’indomani di un disciplinare della [OSCURATO:PERSONA] che ne modificava le modalità di incasso, mentre ha ritenuto il sollecito del 2006 (di cui non si configura pertanto l’omesso esame) non espressamente riferibile a pretese derivanti dal servizio in questione. Per quel che poi concerne le determine municipali, la Corte territoriale le ha ritenute non solo inutilizzabili come parametro ermeneutico della volontà delle parti, siccome successive alla stipula del rapporto, ma anche irrilevanti, stante che le somme per cui la Servizi alla [OSCURATO:SOCIETA]. richiedeva il pagamento erano relative a servizi espletati prima della loro pubblicazione. Del pari irrilevante è stato ritenuto il capitolo di prova articolato da altra ditta convenzionata in un distinto giudizio, siccome relativo a rapporto negoziale diverso da quello oggetto di causa. La ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, che si risolve in una valutazione del fatto riservata al giudice di merito, appare nella fattispecie logica e plausibile, compatibile con le risultanze istruttorie. La ricorrente, attraverso la deduzione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, contrappone alla valutazione fatta propria dalla Corte fiorentina una diversa ipotesi ricostruttiva, secondo la quale il diritto della concessionaria alla percentuale del 10% sarebbe stato previsto dalle parti anche in relazione al servizio di blocco ruote; in tal modo, tuttavia, essa invoca un inammissibile riesame del merito della controversia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e non si confronta con il consolidato principio secondo cui “L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp