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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00754/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina

2. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina avverso la ordinanza del 07/04/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, :n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia ha rigettato l'istanza di restituzione in termine al fine di proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 55 del 2021, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., dichiarandone contestualmente la esecutività.

2. Nell'interesse dei predetti condannati ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente all'omessa considerazione delle prospettate circostanze di fatto indicative di una non effettiva e completa conoscenza della lingua italiana, che non ha permesso loro di comprendere la tipologia del provvedimento, né i termini processuali per esercitare il relativo diritto di difesa, così determinando una situazione di incertezza in ordine alla reale comprensione del suo contenuto.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi sia in relazione alle difficoltà di spostamento indotte dall'emergenza sanitaria, sia riguardo al fatto che il difensore d'ufficio presso il cui domicilio è avvenuta la notifica ex art. 161 cod. proc. pen. non ha avvisato gli imputati del provvedimento emesso, tanto è vero che l'opposizione - con la contestuale istanza di restituzione in termini - è stata presentata appena cinque giorni dopo la scadenza del termine di legge, non appena è stato possibile provvedere alla nomina di un difensore di fiducia.

3. Con requisitoria del 27 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che le relative procedure di notifica del decreto penale di condanna risultano ritualmente perfezionate (avendone avuto conoscenza sia gli imputati, a mani proprie, il 2 marzo 2021, sia il difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, il 5 febbraio 2021) e che il prospettato deficit di conoscenza della lingua italiana è smentito dalle risultanze processuali, dandosi specificamente atto, nell'informativa di reato della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 2020 e nella contestuale annotazione di polizia giudiziaria, della circostanza di fatto che entrambi gli odierni ricorrenti parlavano e comprendevano la lingua italiana.

Né possono ritenersi rilevanti al fine qui considerato, come puntualmente posto in rilievo nel provvedimento impugnato, le prospettate difficoltà di spostamento legate all'emergenza sanitaria in atto, che di certo non impedivano agli interessati di svolgere tutte le attività necessarie ai fini della consultazione e della presa di contatto con il proprio difensore nell'ambito del relativo procedimento penale.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P. Q.114.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina 2. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina avverso la ordinanza del 07/04/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, :n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia ha rigettato l'istanza di restituzione in termine al fine di proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 55 del 2021, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., dichiarandone contestualmente la esecutività. 2. Nell'interesse dei predetti condannati ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente all'omessa considerazione delle prospettate circostanze di fatto indicative di una non effettiva e completa conoscenza della lingua italiana, che non ha permesso loro di comprendere la tipologia del provvedimento, né i termini processuali per esercitare il relativo diritto di difesa, così determinando una situazione di incertezza in ordine alla reale comprensione del suo contenuto. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi sia in relazione alle difficoltà di spostamento indotte dall'emergenza sanitaria, sia riguardo al fatto che il difensore d'ufficio presso il cui domicilio è avvenuta la notifica ex art. 161 cod. proc. pen. non ha avvisato gli imputati del provvedimento emesso, tanto è vero che l'opposizione - con la contestuale istanza di restituzione in termini - è stata presentata appena cinque giorni dopo la scadenza del termine di legge, non appena è stato possibile provvedere alla nomina di un difensore di fiducia. 3. Con requisitoria del 27 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che le relative procedure di notifica del decreto penale di condanna risultano ritualmente perfezionate (avendone avuto conoscenza sia gli imputati, a mani proprie, il 2 marzo 2021, sia il difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, il 5 febbraio 2021) e che il prospettato deficit di conoscenza della lingua italiana è smentito dalle risultanze processuali, dandosi specificamente atto, nell'informativa di reato della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 2020 e nella contestuale annotazione di polizia giudiziaria, della circostanza di fatto che entrambi gli odierni ricorrenti parlavano e comprendevano la lingua italiana. Né possono ritenersi rilevanti al fine qui considerato, come puntualmente posto in rilievo nel provvedimento impugnato, le prospettate difficoltà di spostamento legate all'emergenza sanitaria in atto, che di certo non impedivano agli interessati di svolgere tutte le attività necessarie ai fini della consultazione e della presa di contatto con il proprio difensore nell'ambito del relativo procedimento penale. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P. Q.114. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere es
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