Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18825/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7691-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 5282/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/7/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto dal Comune di Latina avverso la pronuncia n. 1463/2016 della Commissione tributaria provinciale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. (di seguito la Società) avverso avviso di accertamento per parziale/omesso versamento IMU 2013; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Società resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente sul rilievo della nullità della notifica del suddetto ricorso in luogo diverso da quello in cui era stato eletto domicilio;

1.2. integrando, invero, in ogni caso il vizio in questione un’ipotesi di nullità, e non di inesistenza, della notifica (cfr. Cass., SU n. 14916/2016), deve ritenersi, nonostante il contrario assunto della società controricorrente, che la nullità di una tale notificazione sia stata sanata, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato;

1.3. non può aderirsi alla diversa prospettazione della controricorrente secondo cui la sanatoria non opera quando il termine di impugnazione sia già scaduto al momento della costituzione della parte;

1.4. infatti, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 22995/2014, 10358/2005), solo qualora la notificazione del ricorso per cassazione sia radicalmente inesistente, la costituzione in giudizio della parte ha efficacia sanante ex nunc e non vale ad impedire l’inammissibilità dell’impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione medesima;

1.5. nella specie, invece, come si è detto, si è espressamente esclusa l'inesistenza della notificazione, per essere la stessa nulla, e quindi sanabile con efficacia ex tunc;

2.1. con unico motivo il Comune ricorrente denuncia «nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione quale parti — violazione e falsa applicazione dell'articolo 52, comma 1°, D.Lgs. n. 446/97 in combinato disposto con l'art. 13, comma 2°, del Regolamento I.M.U. del Comune di Latina — contrasto giurisprudenziale con analoga decisione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma»;

2.2. la censura è inammissibile; 2.3.la rubrica del motivo, come dianzi trascritta, individua, invero, contestualmente vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, con mescolanza di censure e di questioni che non consentono di cogliere con chiarezza gli argomenti prospettati;

2.4. anche nell'esposizione di tali censure, le argomentazioni sono formulate in guisa tale da non consentire di riferirle specificamente all'uno o all'altro dei profili sollevati;

2.5. questa Corte ha più volte affermato che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, atteso che l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 19443/2011; conf.

Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 21611/2013);

2.6. è stato, peraltro, altresì precisato che in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (cfr. Cass. nn. 36881/2021, 26790/2018);

2.7. nel caso di specie, l'unico motivo di ricorso si snoda per più di otto pagine senza alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse censure, tra questioni di fatto e questioni di diritto, con numerose ripetizioni, tanto da rendere difficoltosa anche soltanto l'individuazione delle questioni poste;

2.8. queste sono state sintetizzate nei punti sopra enunciati, senza però che sia chiara, né chiarita dal ricorrente, per ciascuna di esse, quali siano le norme di legge violate (indicate in rubrica con citazione cumulativa di plurime disposizioni) e/o quali i fatti decisivi di cui il giudice a quoavrebbe omesso l'esame;

2.9. peraltro, quanto a quella parte delle censure che sembra riferirsi più alla valutazione dei fatti e delle prove che a vizi di motivazione riconducibili al disposto dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente in vigore, è sufficiente aggiungere che non è deducibile in sede di legittimità il vizio della contraddittorietà o dell'insufficienza della motivazione, né l'omesso esame, in tutto o in parte, di risultanze istruttorie o l'asserita pretesa loro erronea interpretazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n. 8053/2014 e numerose altre);

2.10. occorre comunque evidenziare che la censura proposta come vizio motivazionale non può comunque sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, se non altro in ragione della presenza di una cd. doppia conforme di merito;

2.11. invero «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non ha connotazioni di specialità.

Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (cfr. Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014);

2.12. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11settembre 2012 (cfr. Cass. n. 26860/2014; Cass.n. 24909/2015; Cass. n. 11439/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello proposto nel 2017;

2.13. infine, il ricorso è formulato anche in violazione dell'art. 366 n.6 cod. proc. civ. poiché manca della specifica riproduzione degli atti e dei documenti richiamati a sostegno delle diverse censure e dell'indicazione del luogo di reperimento nei fascicoli di parte o d'ufficio;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalla Società;

4. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore della società contribuente, in misura pari ad Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7691-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 5282/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/7/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto dal Comune di Latina avverso la pronuncia n. 1463/2016 della Commissione tributaria provinciale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. (di seguito la Società) avverso avviso di accertamento per parziale/omesso versamento IMU 2013; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Società resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente sul rilievo della nullità della notifica del suddetto ricorso in luogo diverso da quello in cui era stato eletto domicilio; 1.2. integrando, invero, in ogni caso il vizio in questione un’ipotesi di nullità, e non di inesistenza, della notifica (cfr. Cass., SU n. 14916/2016), deve ritenersi, nonostante il contrario assunto della società controricorrente, che la nullità di una tale notificazione sia stata sanata, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato; 1.3. non può aderirsi alla diversa prospettazione della controricorrente secondo cui la sanatoria non opera quando il termine di impugnazione sia già scaduto al momento della costituzione della parte; 1.4. infatti, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 22995/2014, 10358/2005), solo qualora la notificazione del ricorso per cassazione sia radicalmente inesistente, la costituzione in giudizio della parte ha efficacia sanante ex nunc e non vale ad impedire l’inammissibilità dell’impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione medesima; 1.5. nella specie, invece, come si è detto, si è espressamente esclusa l'inesistenza della notificazione, per essere la stessa nulla, e quindi sanabile con efficacia ex tunc; 2.1. con unico motivo il Comune ricorrente denuncia «nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione quale parti — violazione e falsa applicazione dell'articolo 52, comma 1°, D.Lgs. n. 446/97 in combinato disposto con l'art. 13, comma 2°, del Regolamento I.M.U. del Comune di Latina — contrasto giurisprudenziale con analoga decisione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma»; 2.2. la censura è inammissibile; 2.3.la rubrica del motivo, come dianzi trascritta, individua, invero, contestualmente vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, con mescolanza di censure e di questioni che non consentono di cogliere con chiarezza gli argomenti prospettati; 2.4. anche nell'esposizione di tali censure, le argomentazioni sono formulate in guisa tale da non consentire di riferirle specificamente all'uno o all'altro dei profili sollevati; 2.5. questa Corte ha più volte affermato che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, atteso che l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 19443/2011; conf. Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 21611/2013); 2.6. è stato, peraltro, altresì precisato che in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (cfr. Cass. nn. 36881/2021, 26790/2018); 2.7. nel caso di specie, l'unico motivo di ricorso si snoda per più di otto pagine senza alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse censure, tra questioni di fatto e questioni di diritto, con numerose ripetizioni, tanto da rendere difficoltosa anche soltanto l'individuazione delle questioni poste; 2.8. queste sono state sintetizzate nei punti sopra enunciati, senza però che sia chiara, né chiarita dal ricorrente, per ciascuna di esse, quali siano le norme di legge violate (indicate in rubrica con citazione cumulativa di plurime disposizioni) e/o quali i fatti decisivi di cui il giudice a quoavrebbe omesso l'esame; 2.9. peraltro, quanto a quella parte delle censure che sembra riferirsi più alla valutazione dei fatti e delle prove che a vizi di motivazione riconducibili al disposto dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente in vigore, è sufficiente aggiungere che non è deducibile in sede di legittimità il vizio della contraddittorietà o dell'insufficienza della motivazione, né l'omesso esame, in tutto o in parte, di risultanze istruttorie o l'asserita pretesa loro erronea interpretazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e numerose altre); 2.10. occorre comunque evidenziare che la censura proposta come vizio motivazionale non può comunque sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, se non altro in ragione della presenza di una cd. doppia conforme di merito; 2.11. invero «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014); 2.12. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11settembre 2012 (cfr. Cass. n. 26860/2014; Cass.n. 24909/2015; Cass. n. 11439/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello proposto nel 2017; 2.13. infine, il ricorso è formulato anche in violazione dell'art. 366 n.6 cod. proc. civ. poiché manca della specifica riproduzione degli atti e dei documenti richiamati a sostegno delle diverse censure e dell'indicazione del luogo di reperimento nei fascicoli di parte o d'ufficio; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalla Società; 4. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore della società contribuente, in misura pari ad Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
Decreto Cassazione n. 18825/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris