CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 07909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 9 marzo 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del 22 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] condannandolo alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e all'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, verso le 19.45 del 17 aprile 2020, agenti del Commissariato P.S. Esquilino di Roma avevano notato una persona (successivamente identificata nell'imputato), nei pressi di una pensilina degli autobus di piazza Sempione, sferrare un pugno verso un altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che indossava una divisa dei dipendenti AMA. L'aggredito era caduto a terra ed era stato ancora colpito con calci e pugni da Pastor che aveva anche pronunciato l'espressione «adesso ti ammazzo». Estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni, l'aggressore aveva sferrato un fendente al petto della vittima senza colpirla, in quanto il coltello si era impigliato nel giubbotto indossato da [OSCURATO:PERSONA]. Mentre questi cercava di rialzarsi, Pastor aveva cambiato l'impugnatura del coltello, afferrandolo «a martello», ossia con la lama verso il basso, tentando di colpire la vittima alla schiena senza, tuttavia, riuscirvi per l'intervento dei poliziotti che ne avevano fermato l'azione. Gli operanti avevano sequestrato il coltello che era lungo 15 cm, con lama di 7 cm e soccorso la vittima che si presentava sanguinante dal naso. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi descritto, in sede di denuncia, le circostanze dell'aggressione affermando di essere stato colpito da Pastor, in evidente stato di alterazione psico - fisica, dopo avere risposto negativamente alla sua richiesta di un accendino. Mentre stava salendo sull'autobus era stato afferrato alle spalle, trascinato verso la pensilina e colpito con un pugno. Era ancora a terra quando era stato nuovamente colpito con calci e pugni e minacciato con l'espressione «ti ammazzo»; in seguito si era accorto della presenza, alle sue spalle, dei poliziotti che avevano bloccato l'aggressore il quale aveva gettato a terra il coltello. In sede di convalida dell'arresto, Pastor aveva ammesso di avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con un pugno dopo la richiesta di un accendino, negando, però di avere i colpito l'uomo con il coltello, che portava con sé solo per difesa personale e che aveva estratto dai pantaloni al solo fine di consegnarlo spontaneamente ai poliziotti intervenuti. 2.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la fattispecie di tentato omicidio, tenuto conto delle risultanze emergenti dai verbali redatti dagli operanti sotto l'osservazione dei quali è caduta l'intera azione. Gli agenti, infatti, si sono posti a una distanza tale che ha consentito loro di seguire l'intera sequenza degli avvenimenti. La versione resa da Pastor è stata ritenuta non credibile anche perché non è stata considerata verosimile la circostanza che un soggetto in condizione di alterazione alcolica abbia la lucidità per disfarsi di un coltello riposto nella tasca dei pantaloni. Le modalità dell'azione sono state giudicate indicative dell'idoneità e non equivocità degli atti funzionali a provocare la morte della vittima, nonché della volontà omicidiaria. A tale proposito sono state valorizzate la natura dell'arma, le zone del corpo prese di mira, la posizione dell'aggressore rispetto alla vittima, la modifica dell'impugnatura del coltello nella parte finale dell'aggressione, la pronuncia di frasi minacciose, il crescendo dell'intensità dell'azione iniziata a mani nude e proseguita con un coltello, l'assenza di motivazioni diverse da quelle delle espressioni usate da Pastor nel corso dell'aggressione. 2.2. La Corte di appello ha evidenziato come l'impugnazione abbia avuto ad oggetto la qualificazione del reato operata dal primo giudice che avrebbe dovuto, secondo la difesa, semmai, ritenere la ricorrenza delle fattispecie di lesioni personali e minaccia, non quella di tentato omicidio. Nel disattendere il motivo di appello, la Corte di merito ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado e ha ritenuto non credibili le dichiarazioni dell'imputato, anche perché smentite dal verbale di arresto. Da tale atto è infatti emerso che l'intera dinamica dei fatti è caduta sotto la diretta percezione dei poliziotti che hanno notato il momento dell'estrazione dell'arma dai pantaloni di Pastor che ha colpito al petto la vittima; gli operanti hanno visto il coltello impigliarsi nel giubbotto ed hanno successivamente assistito alla modifica dell'impugnatura dell'arma, intervenendo poco prima che l'imputato colpisse [OSCURATO:PERSONA] alle spalle con il coltello che teneva in mano. La circostanza che i poliziotti hanno assistito ai fatti puntualmente descritti nel verbale di arresto è stata giudicata fondamentale per smentire quanto sostenuto dalla difesa nell'atto di impugnazione. Ciò ha portato la Corte territoriale a escludere qualsiasi errore di percezione, essendo stata la ricostruzione confermata dalle tracce ematiche presenti sul giubbotto e dalla presenza di un taglio sulla manica destra dell'indumento. Priva di rilievo decisivo è stata ritenuta la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non si sia accorto che l'aggressore fosse armato di un coltello, anche perché la stessa vittima ha riferito di essersi trovata in stato di shock a seguito della repentina aggressione. Peraltro, quando Pastor ha modificato l'impugnatura del coltello, la persona offesa era di schiena e, dunque, plausibilmente, poteva non avere visto l'arma. Concordante con le risultanze del verbale di arresto è stato ritenuto quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] in merito a ciò che è accaduto al momento dell'arrivo dei poliziotti che hanno bloccato l'imputato il quale, alla loro vista, ha gettato a terra un coltello a serramanico. Conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte di appello ha reputato inverosimile che, in tale frangente, l'imputato possa avere avuto la lucidità di ricordarsi di tirare fuori dai pantaloni un coltello che, secondo la sua versione, non era mai stato usato contro la vittima. 2.3. I giudici di merito si sono ampiamente soffermati sull'idoneità della condotta a causare la morte di [OSCURATO:PERSONA], anziano di età, colpito alle spalle, mentre era a terra, attinto con un coltello a serramanico con lama di 7 cm e non colpito con ulteriori colpi solo per l'intervento della polizia. La Corte ha, inoltre, assegnato pregnante rilievo alla repentinità dell'azione, alla natura dell'arma, alle zone del corpo (contenenti organi vitali) prese di mira con il coltello, alla pronuncia dell'espressione minacciosa nel corso dell'aggressione. In punto di elemento soggettivo, i giudici di appello hanno ritenuto configurabile il dolo, quanto meno nella forma del dolo alternativo, avendo l'imputato alternativamente voluto uno degli eventi - morte o lesioni - ricollegabili alla propria condotta. 3. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1. Con il primo ha eccepito, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio della motivazione a seguito di «travisamento interpretativo ed omissivo nella valutazione dei dati probatori dichiarativi ed obiettivi ed elusione delle doglianze articolate con i motivi di appello». La dinamica dei fatti, per come ricostruita nella sentenza di primo grado, era stata interamente contestata con l'atto di appello in ragione della errata percezione del coltello riferita dagli operanti e per l'insussistenza di qualsiasi azione lesiva posta in essere dall'imputato con il coltello rinvenuto nella sua disponibilità. In particolare, l'atto avversativo della sentenza di primo grado aveva evidenziato come nelle dichiarazioni della persona offesa non vi fosse traccia alcuna del coltello, né la presenza di tale strumento poteva desumersi dai rilievi obiettivi degli operanti che non avevano rinvenuto tracce ematiche riferibili ad azioni offensive poste in essere con l'arma. La ricostruzione operata dai giudici di merito sulla scorta di quanto verbalizzato dagli operanti non ha tenuto conto dei rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello sul punto, omettendo di prendere in considerazione la mancata menzione del coltello (e del suo utilizzo) nell'intera narrazione della persona offesa. Ulteriore critica era stata prospettata con riguardo alla mancanza di significative lacerazioni nel giubbotto se non una di minimo rilievo nella manica destra. La Corte di appello, nel ripercorrere l'intera vicenda con una motivazione sostanzialmente per relationem, avrebbe omesso di prendere in esame i motivi di gravame che non costituivano la mera riproposizione di questioni già affrontate e risolte dal giudice di primo grado. Da qui, pertanto, il vizio di travisamento delle prove dichiarative per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato quanto dichiarato dalla vittima in uno con la verbalizzazione degli operatori di polizia intervenuti. 3.2. Con il secondo motivo la difesa ha eccepito, in relazione all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. in punto di qualificazione del fatto e sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio, nonché carenza motivazionale, ancora una volta, in rapporto alle censure articolate con l'atto di appello. La Corte di appello ha valorizzato la natura del mezzo lesivo utilizzato, la parte del corpo attinta, traendo dai rilievi formulati sul punto la conclusione che sarebbe desumibile sia l'idoneità degli atti, sia la direzione univoca degli stessi, così come Vanimus necandi richiesto per integrare il reato di tentato omicidio. Il ricorrente ha evidenziato come l'elemento distintivo del reato di tentato omicidio rispetto a quello di lesioni sia costituito dalla differente potenzialità lesiva dell'azione che, nel primo caso, si esaurisce nell'evento prodotto, mentre nel secondo tende a provocarne uno più grave che non viene realizzato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Nel caso di specie, la mancata realizzazione dell'evento lesivo più grave è stata causata dall'insussistenza dei colpi inferti alla persona offesa con il coltello. I giudici di merito non avrebbero tenuto in debito conto l'insussistenza di lesioni e, dunque, dei colpi. Secondo la difesa, i rilievi mossi nell'atto di appello sul punto non sono stati 4 l adeguatamente presi in considerazione. Tale mancanza ha determinato una carenza ricostruttiva in punto di univocità ed unidirezionalità dell'azione dell'imputato. La difesa ha richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento dell'idoneità e direzione non equivoca della condotta dell'agente, anche in funzione della dimostrazione dell'elemento psicologico del delitto contestato a Pastor. Sul primo profilo la Corte non si sarebbe adeguatamente confrontata con le evidenze costituite dal fatto che la persona offesa non è stata attinta da Pastor in alcun modo e che il giubbotto indossato dalla prima non aveva subito alcun significativo danneggiamento. In punto di elemento soggettivo non potrebbe ritenersi sufficiente quanto argomentato dalla Corte di appello in relazione al dolo alternativo, essendo stati valorizzati elementi maggiormente idonei a giustificare la ricorrenza del dolo eventuale che non è compatibile con il delitto tentato. 4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la sentenza di appello si saldi nella sua struttura argomentativa con quella di primo grado per essere stati adottati gli stessi criteri di valutazione della prova e per effetto dei ripetuti richiami, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (in tal senso, fra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Nel caso in esame le due sentenze di merito non solo sono conformi nel loro approdo decisionale, ma anche nel percorso argomentativo, avendo la Corte di appello, pur tenendo conto del contenuto dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, seguito i medesimi parametri valutativi della prova ai quali si è affidato il primo giudice. 3. Il primo motivo denuncia il travisamento della prova nel quale sarebbero incorsi i giudici di primo e secondo grado in relazione alle contrastanti e inconciliabili versioni rese dai poliziotti intervenuti e dalla vittima, anche tenuto conto dell'assenza di lacerazioni significative nel giubbotto indossato da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile. Considerata la natura della censura e la circostanza che si vede in tema di «doppia conforme», trova applicazione il principio di diritto per cui «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Nel caso di specie, la deduzione, peraltro solo genericamente prospettata, secondo cui entrambi i giudici di merito non abbiano preso in considerazione le allegazioni difensive e, comunque, tutti gli elementi di fatto emersi dall'intero compendio istruttorio, è priva di fondamento. Sin dalla sentenza di primo grado, infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non ha visto il coltello notato dai poliziotti e successivamente sequestrato è stata presa in considerazione ed è stata spiegata. La questione è stata affrontata a pag. 3 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che ha giustificato quanto segnalato dalla difesa con il fatto che la vittima, colpita con un primo pugno, è caduta a terra dove è stata ulteriormente colpita con calci e pugni senza avere, quindi, la possibilità di vedere il coltello. Il profilo è stato ulteriormente approfondito dalla sentenza della Corte di appello che ha spiegato (a pag. 5) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si sia accorto del coltello, del colpo infertogli e del tentativo finale di colpirlo alle spalle in ragione della concitazione del momento, della condizione di sorpresa e di conseguente shock derivante anche dalla repentinità dell'azione e, infine, per la posizione dei corpi ([OSCURATO:PERSONA] era di schiena) nella parte finale dell'aggressione interrotta dai poliziotti. La Corte, inoltre, ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte della sua limitata cognizione della fase in cui è stato usato il coltello, ha dichiarato di avere sentito gli agenti di polizia intimare a Pastor di gettare a terra il coltello che egli stesso ha visto essere stato abbandonato a terra dall'imputato a seguito dell'intimazione dei poliziotti. I giudici di appello, inoltre, hanno anche preso in considerazione l'ulteriore deduzione difensiva fondata sulla versione dell'imputato secondo cui egli avrebbe spontaneamente estratto il coltello dai pantaloni per consegnarlo agli operanti, senza averne fatto alcun uso, in precedenza, contro l'aggredito. Sul punto hanno motivatamente escluso la credibilità della versione reputata contrastante con ciò che è stato direttamente percepito dai poliziotti che hanno visto l'estrazione del coltello in funzione del suo uso contro [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima fase dell'aggressione. La tesi difensiva è stata ritenuta inverosimile in quanto è risultato poco credibile che, anche in ragione della concitazione dei momenti, Pastor possa essersi ricordato di avere in tasca un coltello (asseritamente mai usato) da consegnare agli agenti. Anche la mancanza di significative lacerazioni sul giubbotto della vittima è stata presa in considerazione dalla Corte di appello che ha, comunque, dato atto della presenza, sulla manica destra dell'indumento, di un taglio la cui modesta dimensione è stata logicamente spiegata con la pesantezza del tessuto. Sullo sfondo di tale illustrazione funzionale a smentire la fondatezza dei rilievi difensivi, rimane, nella ricostruzione concorde dei giudici di merito, l'elemento fondamentale, in funzione ricostruttiva degli avvenimenti, costituito dal verbale redatto dagli agenti di Polizia che hanno assistito all'intera azione che è caduta sotto la diretta osservazione degli stessi a partire dal pugno iniziale che ha fatto cadere a terra la vittima, fino alla modifica dell'impugnatura del coltello nel frattempo estratto dai pantaloni ed al tentativo di colpire [OSCURATO:PERSONA] alle spalle. Manifesta, pertanto, l'insussistenza del dedotto travisamento consistito nella mancata considerazione di elementi favorevoli alla prospettazione difensiva. Tali elementi sono stati presi in considerazione e sono stati congruamente disattesi con motivazione completa e priva di vizi manifesti. 4. Il secondo motivo è infondato. Con lo stesso si censura la sentenza nella parte in cui ha ricostruito l'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio, l'idoneità degli atti e la direzione non equivoca degli stessi a causare la morte della persona offesa, anche tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non è stato colpito e che il giubbotto non presentava lacerazioni, con ciò riprendendo parte delle argomentazioni contenute nell'illustrazione del primo motivo di ricorso. 4.1. Del tutto logica si presenta la sentenza della Corte di appello nella parte relativa valutazione del requisito dell'idoneità della condotta a causare la morte della vittima.A tale scopo, i giudici di merito hanno correttamente assegnato rilievo ad indici fattuali univoci, quali il carattere repentino dell'azione, posta in essere da un soggetto giovane contro uno ben più anziano, e lo svolgimento con modalità concitate, la circostanza che, dopo avere colpito la persona offesa con un primo pugno, Pastor ha continuato con calci ed altri pugni quando [OSCURATO:PERSONA] era a terra, la micidialità dell'arma utilizzata (un coltello a serramanico lungo 15 cm e lama di 7 cm), il tentativo di colpire la vittima con un primo fendente al petto e poi alla schiena (entrambe zone del corpo contenenti organi vitali), la pronuncia dell'espressione minacciosa «adesso ti ammazzo». È stata fatta corretta applicazione del principio per cui «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881-01). I colpi sono stati interrotti esclusivamente a seguito dell'intervento degli agenti di polizia e sono stati inferti in un contesto di pura violenza, come è stato evidenziato dalla Corte romana attraverso la valorizzazione delle circostanze fattuali sopra descritte. Alcuna carenza motivazionale, tanto meno in punto di logicità, è ravvisabile nel percorso argomentativo dei giudici di merito. 4.2. Con riguardo all'elemento soggettivo, occorre considerare che «nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione» (Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915). Inoltre, è consolidato il principio per cui «il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo». (fra le molte, Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465; Sez. 1, n. 43250, del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402). Anche su tale aspetto la Corte di merito ha seguito criteri condivisibili e adottato una motivazione logica e priva di qualsiasi frizione. A tal fine essa ha congruamente valorizzato le modalità della condotta dell'imputato (ampiamente descritta in precedenza) dalla quale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo, quanto meno, sotto il profilo del dolo alternativo. Con ciò ha motivatamente disatteso il corrispondente motivo di appello della difesa fondando l'argomentazione sulla base degli elementi ritenuti dimostrati sulla base delle risultanze istruttorie. 4. Da quanto sin qui esposto discende il rigetto del ric