CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 16828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Genova il 23 ottobre 2018 in relazione a due reati avvinti dal vincolo della continuazione concernenti la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commessi in Genova il 9 febbraio 2017 e il 22 novembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo difensore deducendo, con unico motivo, la nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'appellante. Dalla lettura del decreto di citazione per l'udienza del 22 luglio 2020 emerge che il ricorrente fosse ristretto agli arresti domiciliari per altra causa; la cancelleria aveva disposto la citazione tramite polizia giudiziaria ma, con nota in data 2 luglio 2020, i Carabinieri di Bolzaneto hanno comunicato l'irreperibilità del ricorrente presso quel domicilio; non risultano altri adempimenti per cui, secondo il difensore, si è verificata una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio. 4. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che in data 29 ottobre 2018 l'imputato ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, nel medesimo atto, ha dichiarato di essere senza fissa dimora aggiungendo «dichiara infine di confermare quale unico difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, revocando ogni precedente eventuale nomina; conferma l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore». 4.1. Il decreto di citazione in appello risulta correttamente notificato in data 15 giugno 2020 al suindicato difensore in proprio, mentre la notifica tentata presso il luogo in cui l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari non risulta eseguita, né è stato specificato che la notifica a mezzo pec fosse destinata al difensore anche in veste di domiciliatario. 4.2. Giova ricordare che in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, a condizione che risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313). Nel caso in esame, in difetto di tale indicazione, la notificazione del decreto di citazione all'imputato non può ritenersi perfezionata. 5. Ne consegue la nullità del decreto di citazione in appello, assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art.178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso il 26 apr