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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 12732/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depo- sitato conclusioni scritte trasmesse digitalmente in data 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delin- quere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di dipendente della SAPE Sri. e della [OSCURATO:PERSONA]., stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo - tramite Tuccio, soggetto non identificato - l'importo di C 30.600 in contanti quale storno delle forniture effettuate tra il 5/9/2018 e il 26/1/2019 da parte della [OSCURATO:PERSONA]. nei confronti di numerosi impianti di distribuzione di carburante attivi nelle province di Catania e Messina, riconducibili alle imprese sopra indicate, nonché a quelle denominate [OSCURATO:PERSONA]. e DN [OSCURATO:PERSONA]. aventi ad oggetto il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione; fatti commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020.

Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa.

Il Tribunale del riesame ha confermato l'impianto dell'ordinanza cautelare, con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, nonché per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1.

È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa).

Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intento (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972) contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA.

Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acquirente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concor- renziali, al di sotto del valore di mercato.

L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso attivamente parte al sodalizio per avere collaborato all'operazione di subentro della Petrolfin - riconducibile al=stto principale [OSCURATO:PERSONA] - all'Italpetroli, società destinata al fallimento, nel contratto di locazione del deposito di Ceprano, ciò costituendo uno degli aggiustamenti resi necessari dopo il controllo del 13/2/2019 operato dall'Agenzia delle Entrate, con cui l'organizzazione aveva cercato di ristrutturare il sistema fraudolento.

L'ordinanza riporta la messe di intercettazioni telefoniche relative a tale operazione economica, dalle quali si evinceva che vi erano stati numerosi pagamenti in contanti finalizzati a procurare agli indagati la provvista necessaria al perfezionamento del contratto.

1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando quanto al rischio di inquinamento probatorio, che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accerta- menti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio.

In particolare, si è segnalata la fitta rete di rapporti intessuta dall'indagato, in costante contatto con gli altri protagonisti dell'indagine, in specie con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'uso di numerose utenze cellulari dedicate che provvedeva a cambiare con frequenza ciclica, a dimostrazione dell'intenzione di sottrarsi alle attenzioni ed ai controlli delle Forze dell'ordine.

Quanto al pericolo di recidivazione, si è rilevato il ruolo non meramente esecutivo del [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua giovane età, che lo ha posto al centro dello snodo di rapporti svelati dall'indagine; peraltro il ricorrente è già stato protagonista di analoghe operazioni indagate dalla Procura di Catania ("Nespola" e "Vento di Scirocco") e dalla Procura di Marsala.

Infine, si è dato conto delle novità emergenti dalla informativa del 27/4/2021, che ha riferito del coinvolgi- mento del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, anche per questo profilo, unica misura idonea è la custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'indagato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui alle imputazioni provvisorie, nonché sul punto delle esigenze cautelari.

Preliminarmente si è rilevato che per il [OSCURATO:PERSONA] l'imputazione associa- tiva non è aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., la cui contestazione è riferita ad altri indagati e si trova riportata nell'impugnata ordinanza per errore ritenuto frutto dell'attività di "copia e incolla".

2.1. In ordine al quadro indiziario, si censura la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ad iniziare dalla ritenuta partecipazione associativa, tratta dalla mera collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] all'operazione di subentro nella locazione del deposito di Ceprano.

A tale impostazione la difesa aveva replicato, nell'udienza di riesame, che l'attività dell'indagato era circoscritta a tale unica operazione, peraltro frutto di decisione del proprio datore di lavoro, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era privo di potere decisionale e/o gestionale; che tale collaborazione era lecita o al massimo irregolare (essendo avvenuta nella fase prefallimentare, in vista dell'imminente decozione della Italpetroli), e . che il ricorso al trasferi- mento di denaro contante per operare il subentro contrattuale non implicava la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita di tale denaro dall'attività dell'associazione e dei suoi promotori.Le risposte date su tali punti dal Tribunale del riesame non risultano soddisfacenti, in quanto si basano su presunzioni ed automatismi ed interpretano in malam partem l'operazione del subentro nel deposito commerciale di Ceprano, soltanto perché seguita alla verifica fiscale del febbraio 2019, ma senza che vi sia prova di un rapporto di causa - effetto.

2.2. Quanto alla contestazione di autoriciclaggio, si ritiene che la sua riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] poggi su un ragionamento fallace, cioè la presenza del nome "Eugenio" nel dialogo captato il giorno 8/2/2019 nella Fiat X in uso a [OSCURATO:PERSONA] tra costui e tale Tuccio, e la contestuale annotazione sul file excel da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un pagamento della cifra di C 9.000 in favore della S.P. del Romeo, a conferma - secondo il collegio - che il dialogo tra i due riguardasse la consegna di denaro a titolo di storno in favore del Romeo, e perciò Eugenio non potesse essere altri che il [OSCURATO:PERSONA].

Ammesso e non concesso tale percorso deduttivo, si rileva che il reale destinatario delle somme era la [OSCURATO:PERSONA]., società amministrata dal Romeo, e che la mera ricezione di denaro di illecita provenienza non integra il delitto di autoriciclaggio, che richiede l'ulteriore elemento costitutivo del suo reinvestimento in attività economiche.

La motivazione sul Punto del Tribunale del riesame si fonda ancora una volta su un rilievo indimostrato, ossia l'utilizzo delle risorse di illecita provenienza per l'acquisto di ulteriore materiale petrolifero: ma tale inferenza è apodittica e non potrà concretizzarsi nemmeno all'esito della più accurata istruttoria dibattimentale, onde non si apprezzano gravi indizi del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. 2.3.

Con ulteriore motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella specie nel pericolo di inquinamento probatorio e nel rischio di reiterazione criminosa.

Al riguardo, il ricorrente ha rilevato che gli elementi probatori (inter- cettazioni, documentazione di natura contabile) sono ormai acquisiti stabilmente al compendio procedimentale, e non potrebbero essere in alcun modo manipolati dal [OSCURATO:PERSONA], grazie alle attuali tecniche di archiviazione della documentazione bancaria e finanziaria (sistema di fatturazione elettronica); né vi è alcun segnale che il [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso agire in direzione di un inquinamento probatorio.

Quanto al rischio di reiterazione, gli elementi enfatizzati dal Tribunale non rendono ragione dei requisiti di attualità e concretezza, nonché della permanenza delle condizioni che avrebbero agevolato la consumazione dei reati.

Nemmeno il riferimento all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], citata nell'ordinanza, è utile a dimo- strare l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto l'ultima captazione ivi citata è del luglio 2019 e, nelle more, non sono emersi elementi prognostici di segno negativo.

Peraltro, il richiamo alle indagini della Procura di Catania gioca a favore del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato messo in libertà dal GIP nell'indagine "Vento di Scirocco", subito dopo avere reso l'interrogatorio di garanzia.

Infine, si censura che l'ordinanza impugnata non abbia considerato l'eventualità di ammettere il ricorrente agli arresti domiciliari rafforzati dalla presenza del braccialetto elettronico, avendo superficialmente argomentato le ragioni dell'inadeguatezza di una misura meno afflittiva, anche in considerazione del dato che per le imputazioni cautelari in esame non è operativa alcuna presunzione in ordine alla scelta della misura più idonea. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto generici e reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito.

1.1. Le censure avanzate nel ricorso - tanto sotto il profilo della gravità indiziaria che per quello cautelare - sono generiche, poiché incuranti delle congrue argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affrontato entrambi gli aspetti.

Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impu- gnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugna- zione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

1.2. Va poi rilevata la manifesta infondatezza della doglianza che deduce l'erronea contestazione - ritenuta frutto dell'attività di "copia e incolla" - dell'aggravante del metodo mafioso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto il titolo di detta aggravante è richiamato nell'imputazione associativa cautelare.Invero, nell'impugnata ordinanza è stata integralmente riportata la conte- stazione associativa di cui al capo C), completa del richiamo all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., ovviamente riferita ai coindagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai quali essa è stata espressamente contestata, come risulta dalla parte finale di detta imputazione. [OSCURATO:PERSONA], invece, non è interessato da detta aggravante, né in alcun punto dell'ordinanza essa gli è stata imputata, nemmeno a proposito delle esigenze cautelari, la cui motivazione non è imperniata sulle presunzioni legislative che da essa discenderebbero.

2. Le doglianze riguardanti la piattaforma indiziaria sono reiterative di quelle già esaustivamente analizzate nell'impugnata ordinanza.

Invero, per i punti nuovamente sottoposti all'esame di questa Corte, è lo stesso ricorrente che riconosce esservi stata risposta, anche se definita carente e illogica.

L'apprezzamento di questa Corte, limitato al vaglio della motivazione sotto i profili della sufficienza, della non contraddittorietà e della non manifesta illogicità, è invece nel senso di piena rispondenza della stessa ai citati canoni.

2.1. Le doglianze sulla ritenuta inconfigurabilità dell'apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], quantunque indiziariamente limitato ad un'unica operazione, sono state esaminate, con esito negativo, alla pagina 60 dell'ordinanza, laddove si è affrontato il tema del rilevante contributo dell'indagato in un periodo cruciale della vita associativa, quando era necessario reimpostare le modalità operative a seguito del controllo fiscale del febbraio 2019, periodo in cui il ricorrente aveva operato come collettore di somme di denaro necessarie al Romeo onde suben- trare nel contratto di affitto dell'azienda inerente il deposito di Ceprano.

Si è anche illustrato che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza della illiceità dell'operazione, nonché della provenienza delittuosa del denaro che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] gli consegnava - in contanti - per indirizzarlo al Romeo ai fini dell'operazione di acquisizione del deposito: a tal fine si sono registrati costanti contatti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali l'indagato si relazionava in modo "altamente cameratesco", come si esprime l'ordinanza, a riprova della sua costante disponibilità a perseguire gli interessi dell'associazione in un ruolo riconducibile a quello dell'organizzatore per il continuo affiancamento operativo di .membri apicali, primo fra tutti [OSCURATO:PERSONA], e per la indispensa- bilità del contributo reso all'associazione.

2.2. Va rammentato che l'esegesi di legittimità è nel senso che l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell'appartenenza all'organizzazione quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati.

Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, nel caso in cui le connota- zioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale.

Invero, come si è osser- vato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accerta- mento dell'appartenenza all'associazione, ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211).

2.3. È stato anche affrontato in termini congrui il tema della sussistenza del delitto di autoriciclaggio, sia pure negli elementi consoni alla presente fase di indagine, la cui consistenza è modellata sulla qualificata probabilità di colpevolezza e non sull'acquisita certezza di penale responsabilità.

Preliminarmente, va respinta per genericità la critica di "ragionamento fallace", indirizzata all'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] nel tale "Eugenio", percettore di somme contanti a titolo di storno, in quanto detta critica non specifica da cosa deriverebbe la pretesa fallacia.

Va altresì rilevata la piena rispondenza ai canoni della logica e la corretta riconduzione alla fattispecie delittuosa dell'art. 648-ter.1 cod. pen. del compendio indiziario, che ha indotto il Tribunale del riesame a rilevare che le registrate dazioni di denaro indebitamente percepite dalle società di gestione dei distributori di carburante,erano reimpiegate nel mercato e nel circuito imprendi- toriale così dando corpo alla previsione di legge che in tale elemento individua il proprium del contestato reato.

Sul punto, il dedotto difetto di prova dell'elemento strutturale del reimpiego delle somme provento di reato nel circuito economico-finanziario attiene ad uno stadio più avanzato, tipico della fase processuale, mentre nell'impugnata ordinanza si è ben evidenziato che l'imputazione cautelare sub H - riguardante il reimpiego e/o il trasferimento in attività economiche ed impren- ditoriali della provvista finanziaria e di carburante derivante dalla descritta triangolazione fraudolenta - trova base indiziaria nella reimmissione delle somme indebitamente lucrate all'Erario, frodato dell'Iva, nel circuito organizza- tivo, come emerge dalla redistribuzione, cosiddetto "storno", degli utili tra sodali immortalata dalle intercettazioni.

In termini generali, si rammenta che ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Pm in proc.

Draebing, Rv. 276974; Sez. 2 n. 2868 del 07/10/2021, dep. 2022, Panfietti) Non vi è dubbio che l'organizzazione in esame abbia diretto la sua azione a commettere frodi fiscali i cui proventi sono stati reimpiegati nel circuito aziendale dei sodali, e nello specifico caso del Romeo - del quale il [OSCURATO:PERSONA] costituiva la longa manus - sono state quantificate in Euro 30.600 le somme stornate in favore delle società facenti capo a detto indagato: l'ordinanza ne tratta diffusamente nel paragrafo dedicato al capo H (da pag. 49 a pag. 60), evidenziando che il Romeo riceveva somme in contanti costituenti storno di utili illeciti da . parte di "Tuccio", emissario del broker [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal file excel registrato sul computer in uso al [OSCURATO:PERSONA], contenente la contabilità di tali operazioni di distribuzione degli storni.

3. Inammissibili risultano le doglianze in punto di esigenze cautelari.

3.1. Quanto al paventato pericolo di inquinamento probatorio, il perno argomentativo della difesa è stato individuato nel mancato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti societari della Italpetroli, posti in essere da altri indagati, nella sua mancanza di potere di adottare strategie di sviamento investigativo, nel rilievo che il sistema di fatturazione elettronica di recente introduzione impedisce di intervenire sulla documentazione a fini di modifica, occultamento o distru- zione.

Nessuno di tali rilievi è in grado di inficiare il corretto ragionamento motivazionale del Tribunale del riesame, laddove ha evidenziato che vi è necessità di affiancare alla base probatoria - attualmente costituita per lo più da intercettazioni - accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo durante la loro esecuzione, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio.

Trattasi di indagini connotate allo stato da un elevato livello di "magmaticità" per consentire l'attenuazione dei presidi in atto.Peraltro, contrariamente a quanto deduce la difesa, l'impugnata ordinanza ha evidenziato il marcato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei "fatti societari" della Italpetroli, nel senso di avere collaborato attivamente all'operazione di recupero del deposito di Ceprano, a seguito del controllo fiscale del febbraio 2019; inoltre, è stato rilevato che l'indagato si serviva di stratagemmi comunicativi per sviare le indagini, con massiccio ricorso alla rete di contatti telefonici dedicati, in quanto egli è risultato essere nella disponibilità di numerose utenze "citofoniche", sostituite con ciclica frequenza, attraverso le quali interloquiva con i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche tale motivazione risulta aderente all'insegnamento nomofilattico, che ha rilevato come «In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari» (Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687), per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento.

3.2. È parimenti apprezzabile il concreto ed attuale pericolo di reitera- zione nel reato, confermato dalla sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] ad analoghe indagini, che sono state richiamate (operazioni "Nespola" e "Vento di Scirocco", nonché un'operazione condotta dalla Procura di Marsala) e in tal senso valoriz- zate dal Tribunale del riesame.

Ad ulteriore conferma dell'attualità e concretezza di detta esigenza, si è citata l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito del coinvolgimento dell'indagato nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]., per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Infine, quanto al profilo dell'adeguatezza esclusiva della custodia inframuraria, il Tribunale del riesame ha valorizzato la pregnanza del ruolo dell'indagato, la sua elevata capacità operativa e gestionale, nonché la versatilità comunicativa del [OSCURATO:PERSONA], che riusciva a dotarsi di utenze fittiziamente intestate a prestanome stranieri, elementi tutti che rendono inadeguati vincoli domestici per l'inefficienza a recidere i collegamenti con il contesto ambientale e lavorativo.

Siffatta motivazione rende ultroneo il vaglio della eventuale adeguatezza degli arresti domiciliari corredati da congegno elettronico, trattandosi di cautela radicalmente inefficace alla salvaguardia delle individuate esigenze cautelari.

In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, rilevando che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depo- sitato conclusioni scritte trasmesse digitalmente in data 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delin- quere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di dipendente della SAPE Sri. e della [OSCURATO:PERSONA]., stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo - tramite Tuccio, soggetto non identificato - l'importo di C 30.600 in contanti quale storno delle forniture effettuate tra il 5/9/2018 e il 26/1/2019 da parte della [OSCURATO:PERSONA]. nei confronti di numerosi impianti di distribuzione di carburante attivi nelle province di Catania e Messina, riconducibili alle imprese sopra indicate, nonché a quelle denominate [OSCURATO:PERSONA]. e DN [OSCURATO:PERSONA]. aventi ad oggetto il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione; fatti commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020. Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa. Il Tribunale del riesame ha confermato l'impianto dell'ordinanza cautelare, con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, nonché per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1. È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intento (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972) contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA. Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acquirente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concor- renziali, al di sotto del valore di mercato. L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso attivamente parte al sodalizio per avere collaborato all'operazione di subentro della Petrolfin - riconducibile al=stto principale [OSCURATO:PERSONA] - all'Italpetroli, società destinata al fallimento, nel contratto di locazione del deposito di Ceprano, ciò costituendo uno degli aggiustamenti resi necessari dopo il controllo del 13/2/2019 operato dall'Agenzia delle Entrate, con cui l'organizzazione aveva cercato di ristrutturare il sistema fraudolento. L'ordinanza riporta la messe di intercettazioni telefoniche relative a tale operazione economica, dalle quali si evinceva che vi erano stati numerosi pagamenti in contanti finalizzati a procurare agli indagati la provvista necessaria al perfezionamento del contratto. 1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando quanto al rischio di inquinamento probatorio, che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accerta- menti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio. In particolare, si è segnalata la fitta rete di rapporti intessuta dall'indagato, in costante contatto con gli altri protagonisti dell'indagine, in specie con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'uso di numerose utenze cellulari dedicate che provvedeva a cambiare con frequenza ciclica, a dimostrazione dell'intenzione di sottrarsi alle attenzioni ed ai controlli delle Forze dell'ordine. Quanto al pericolo di recidivazione, si è rilevato il ruolo non meramente esecutivo del [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua giovane età, che lo ha posto al centro dello snodo di rapporti svelati dall'indagine; peraltro il ricorrente è già stato protagonista di analoghe operazioni indagate dalla Procura di Catania ("Nespola" e "Vento di Scirocco") e dalla Procura di Marsala. Infine, si è dato conto delle novità emergenti dalla informativa del 27/4/2021, che ha riferito del coinvolgi- mento del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, anche per questo profilo, unica misura idonea è la custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'indagato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui alle imputazioni provvisorie, nonché sul punto delle esigenze cautelari. Preliminarmente si è rilevato che per il [OSCURATO:PERSONA] l'imputazione associa- tiva non è aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., la cui contestazione è riferita ad altri indagati e si trova riportata nell'impugnata ordinanza per errore ritenuto frutto dell'attività di "copia e incolla". 2.1. In ordine al quadro indiziario, si censura la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ad iniziare dalla ritenuta partecipazione associativa, tratta dalla mera collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] all'operazione di subentro nella locazione del deposito di Ceprano. A tale impostazione la difesa aveva replicato, nell'udienza di riesame, che l'attività dell'indagato era circoscritta a tale unica operazione, peraltro frutto di decisione del proprio datore di lavoro, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era privo di potere decisionale e/o gestionale; che tale collaborazione era lecita o al massimo irregolare (essendo avvenuta nella fase prefallimentare, in vista dell'imminente decozione della Italpetroli), e . che il ricorso al trasferi- mento di denaro contante per operare il subentro contrattuale non implicava la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita di tale denaro dall'attività dell'associazione e dei suoi promotori.Le risposte date su tali punti dal Tribunale del riesame non risultano soddisfacenti, in quanto si basano su presunzioni ed automatismi ed interpretano in malam partem l'operazione del subentro nel deposito commerciale di Ceprano, soltanto perché seguita alla verifica fiscale del febbraio 2019, ma senza che vi sia prova di un rapporto di causa - effetto. 2.2. Quanto alla contestazione di autoriciclaggio, si ritiene che la sua riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] poggi su un ragionamento fallace, cioè la presenza del nome "Eugenio" nel dialogo captato il giorno 8/2/2019 nella Fiat X in uso a [OSCURATO:PERSONA] tra costui e tale Tuccio, e la contestuale annotazione sul file excel da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un pagamento della cifra di C 9.000 in favore della S.P. del Romeo, a conferma - secondo il collegio - che il dialogo tra i due riguardasse la consegna di denaro a titolo di storno in favore del Romeo, e perciò Eugenio non potesse essere altri che il [OSCURATO:PERSONA]. Ammesso e non concesso tale percorso deduttivo, si rileva che il reale destinatario delle somme era la [OSCURATO:PERSONA]., società amministrata dal Romeo, e che la mera ricezione di denaro di illecita provenienza non integra il delitto di autoriciclaggio, che richiede l'ulteriore elemento costitutivo del suo reinvestimento in attività economiche. La motivazione sul Punto del Tribunale del riesame si fonda ancora una volta su un rilievo indimostrato, ossia l'utilizzo delle risorse di illecita provenienza per l'acquisto di ulteriore materiale petrolifero: ma tale inferenza è apodittica e non potrà concretizzarsi nemmeno all'esito della più accurata istruttoria dibattimentale, onde non si apprezzano gravi indizi del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. 2.3. Con ulteriore motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella specie nel pericolo di inquinamento probatorio e nel rischio di reiterazione criminosa. Al riguardo, il ricorrente ha rilevato che gli elementi probatori (inter- cettazioni, documentazione di natura contabile) sono ormai acquisiti stabilmente al compendio procedimentale, e non potrebbero essere in alcun modo manipolati dal [OSCURATO:PERSONA], grazie alle attuali tecniche di archiviazione della documentazione bancaria e finanziaria (sistema di fatturazione elettronica); né vi è alcun segnale che il [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso agire in direzione di un inquinamento probatorio. Quanto al rischio di reiterazione, gli elementi enfatizzati dal Tribunale non rendono ragione dei requisiti di attualità e concretezza, nonché della permanenza delle condizioni che avrebbero agevolato la consumazione dei reati. Nemmeno il riferimento all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], citata nell'ordinanza, è utile a dimo- strare l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto l'ultima captazione ivi citata è del luglio 2019 e, nelle more, non sono emersi elementi prognostici di segno negativo. Peraltro, il richiamo alle indagini della Procura di Catania gioca a favore del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato messo in libertà dal GIP nell'indagine "Vento di Scirocco", subito dopo avere reso l'interrogatorio di garanzia. Infine, si censura che l'ordinanza impugnata non abbia considerato l'eventualità di ammettere il ricorrente agli arresti domiciliari rafforzati dalla presenza del braccialetto elettronico, avendo superficialmente argomentato le ragioni dell'inadeguatezza di una misura meno afflittiva, anche in considerazione del dato che per le imputazioni cautelari in esame non è operativa alcuna presunzione in ordine alla scelta della misura più idonea. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto generici e reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito. 1.1. Le censure avanzate nel ricorso - tanto sotto il profilo della gravità indiziaria che per quello cautelare - sono generiche, poiché incuranti delle congrue argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affrontato entrambi gli aspetti. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impu- gnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugna- zione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 1.2. Va poi rilevata la manifesta infondatezza della doglianza che deduce l'erronea contestazione - ritenuta frutto dell'attività di "copia e incolla" - dell'aggravante del metodo mafioso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto il titolo di detta aggravante è richiamato nell'imputazione associativa cautelare.Invero, nell'impugnata ordinanza è stata integralmente riportata la conte- stazione associativa di cui al capo C), completa del richiamo all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., ovviamente riferita ai coindagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai quali essa è stata espressamente contestata, come risulta dalla parte finale di detta imputazione. [OSCURATO:PERSONA], invece, non è interessato da detta aggravante, né in alcun punto dell'ordinanza essa gli è stata imputata, nemmeno a proposito delle esigenze cautelari, la cui motivazione non è imperniata sulle presunzioni legislative che da essa discenderebbero. 2. Le doglianze riguardanti la piattaforma indiziaria sono reiterative di quelle già esaustivamente analizzate nell'impugnata ordinanza. Invero, per i punti nuovamente sottoposti all'esame di questa Corte, è lo stesso ricorrente che riconosce esservi stata risposta, anche se definita carente e illogica. L'apprezzamento di questa Corte, limitato al vaglio della motivazione sotto i profili della sufficienza, della non contraddittorietà e della non manifesta illogicità, è invece nel senso di piena rispondenza della stessa ai citati canoni. 2.1. Le doglianze sulla ritenuta inconfigurabilità dell'apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], quantunque indiziariamente limitato ad un'unica operazione, sono state esaminate, con esito negativo, alla pagina 60 dell'ordinanza, laddove si è affrontato il tema del rilevante contributo dell'indagato in un periodo cruciale della vita associativa, quando era necessario reimpostare le modalità operative a seguito del controllo fiscale del febbraio 2019, periodo in cui il ricorrente aveva operato come collettore di somme di denaro necessarie al Romeo onde suben- trare nel contratto di affitto dell'azienda inerente il deposito di Ceprano. Si è anche illustrato che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza della illiceità dell'operazione, nonché della provenienza delittuosa del denaro che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] gli consegnava - in contanti - per indirizzarlo al Romeo ai fini dell'operazione di acquisizione del deposito: a tal fine si sono registrati costanti contatti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali l'indagato si relazionava in modo "altamente cameratesco", come si esprime l'ordinanza, a riprova della sua costante disponibilità a perseguire gli interessi dell'associazione in un ruolo riconducibile a quello dell'organizzatore per il continuo affiancamento operativo di .membri apicali, primo fra tutti [OSCURATO:PERSONA], e per la indispensa- bilità del contributo reso all'associazione. 2.2. Va rammentato che l'esegesi di legittimità è nel senso che l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell'appartenenza all'organizzazione quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, nel caso in cui le connota- zioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Invero, come si è osser- vato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accerta- mento dell'appartenenza all'associazione, ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211). 2.3. È stato anche affrontato in termini congrui il tema della sussistenza del delitto di autoriciclaggio, sia pure negli elementi consoni alla presente fase di indagine, la cui consistenza è modellata sulla qualificata probabilità di colpevolezza e non sull'acquisita certezza di penale responsabilità. Preliminarmente, va respinta per genericità la critica di "ragionamento fallace", indirizzata all'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] nel tale "Eugenio", percettore di somme contanti a titolo di storno, in quanto detta critica non specifica da cosa deriverebbe la pretesa fallacia. Va altresì rilevata la piena rispondenza ai canoni della logica e la corretta riconduzione alla fattispecie delittuosa dell'art. 648-ter.1 cod. pen. del compendio indiziario, che ha indotto il Tribunale del riesame a rilevare che le registrate dazioni di denaro indebitamente percepite dalle società di gestione dei distributori di carburante,erano reimpiegate nel mercato e nel circuito imprendi- toriale così dando corpo alla previsione di legge che in tale elemento individua il proprium del contestato reato. Sul punto, il dedotto difetto di prova dell'elemento strutturale del reimpiego delle somme provento di reato nel circuito economico-finanziario attiene ad uno stadio più avanzato, tipico della fase processuale, mentre nell'impugnata ordinanza si è ben evidenziato che l'imputazione cautelare sub H - riguardante il reimpiego e/o il trasferimento in attività economiche ed impren- ditoriali della provvista finanziaria e di carburante derivante dalla descritta triangolazione fraudolenta - trova base indiziaria nella reimmissione delle somme indebitamente lucrate all'Erario, frodato dell'Iva, nel circuito organizza- tivo, come emerge dalla redistribuzione, cosiddetto "storno", degli utili tra sodali immortalata dalle intercettazioni. In termini generali, si rammenta che ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Pm in proc. Draebing, Rv. 276974; Sez. 2 n. 2868 del 07/10/2021, dep. 2022, Panfietti) Non vi è dubbio che l'organizzazione in esame abbia diretto la sua azione a commettere frodi fiscali i cui proventi sono stati reimpiegati nel circuito aziendale dei sodali, e nello specifico caso del Romeo - del quale il [OSCURATO:PERSONA] costituiva la longa manus - sono state quantificate in Euro 30.600 le somme stornate in favore delle società facenti capo a detto indagato: l'ordinanza ne tratta diffusamente nel paragrafo dedicato al capo H (da pag. 49 a pag. 60), evidenziando che il Romeo riceveva somme in contanti costituenti storno di utili illeciti da . parte di "Tuccio", emissario del broker [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal file excel registrato sul computer in uso al [OSCURATO:PERSONA], contenente la contabilità di tali operazioni di distribuzione degli storni. 3. Inammissibili risultano le doglianze in punto di esigenze cautelari. 3.1. Quanto al paventato pericolo di inquinamento probatorio, il perno argomentativo della difesa è stato individuato nel mancato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti societari della Italpetroli, posti in essere da altri indagati, nella sua mancanza di potere di adottare strategie di sviamento investigativo, nel rilievo che il sistema di fatturazione elettronica di recente introduzione impedisce di intervenire sulla documentazione a fini di modifica, occultamento o distru- zione. Nessuno di tali rilievi è in grado di inficiare il corretto ragionamento motivazionale del Tribunale del riesame, laddove ha evidenziato che vi è necessità di affiancare alla base probatoria - attualmente costituita per lo più da intercettazioni - accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo durante la loro esecuzione, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio. Trattasi di indagini connotate allo stato da un elevato livello di "magmaticità" per consentire l'attenuazione dei presidi in atto.Peraltro, contrariamente a quanto deduce la difesa, l'impugnata ordinanza ha evidenziato il marcato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei "fatti societari" della Italpetroli, nel senso di avere collaborato attivamente all'operazione di recupero del deposito di Ceprano, a seguito del controllo fiscale del febbraio 2019; inoltre, è stato rilevato che l'indagato si serviva di stratagemmi comunicativi per sviare le indagini, con massiccio ricorso alla rete di contatti telefonici dedicati, in quanto egli è risultato essere nella disponibilità di numerose utenze "citofoniche", sostituite con ciclica frequenza, attraverso le quali interloquiva con i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale motivazione risulta aderente all'insegnamento nomofilattico, che ha rilevato come «In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari» (Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687), per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. 3.2. È parimenti apprezzabile il concreto ed attuale pericolo di reitera- zione nel reato, confermato dalla sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] ad analoghe indagini, che sono state richiamate (operazioni "Nespola" e "Vento di Scirocco", nonché un'operazione condotta dalla Procura di Marsala) e in tal senso valoriz- zate dal Tribunale del riesame. Ad ulteriore conferma dell'attualità e concretezza di detta esigenza, si è citata l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito del coinvolgimento dell'indagato nell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del deposito della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]., per cui risulta che parte della provvista necessaria deriverebbe dalle restituzioni in denaro contante che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato al [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Infine, quanto al profilo dell'adeguatezza esclusiva della custodia inframuraria, il Tribunale del riesame ha valorizzato la pregnanza del ruolo dell'indagato, la sua elevata capacità operativa e gestionale, nonché la versatilità comunicativa del [OSCURATO:PERSONA], che riusciva a dotarsi di utenze fittiziamente intestate a prestanome stranieri, elementi tutti che rendono inadeguati vincoli domestici per l'inefficienza a recidere i collegamenti con il contesto ambientale e lavorativo. Siffatta motivazione rende ultroneo il vaglio della eventuale adeguatezza degli arresti domiciliari corredati da congegno elettronico, trattandosi di cautela radicalmente inefficace alla salvaguardia delle individuate esigenze cautelari. In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, rilevando che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 12732/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris