Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25072/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

atrizia Salis e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraa margine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PicciniAlberto, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAlessandra [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 74/2025, pubblicatain data 4 febbraio 2025;Numero registro generale 7681/2025Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 25072/2026Data pubblicazione 06/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diComo ha confermato la sentenza di primo grado che l’ha condannataal pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento deldanno conseguente all’inadempimento dell’odierna ricorrente aidoveri informativi ricadenti su di essa in relazione all’emissione deiseguenti buoni fruttiferi postali: 1 buono n. 00000094299610304, pereuro 2.500,00, emesso in data 9 dicembre 2002, e 1 buono postalen. 00000094299710374, per euro 2.500,00, emesso in data 9dicembre 2002, il cui diritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.3.

Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui ai buoni postali, nella specie privi dellaserie di emissione, e andasse, pertanto, condannata al risarcimentodel relativo danno, equitativamente quantificato nella misura pariall’importo dei buoni postali prescritti.4.

La ricorrente ha depositato memoria.5.

Con atto del 30 giugno 2026, notificato alla controparte, laricorrente ha rinunciato al ricorso.CONSIDERATO CHE1.

La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzionedel presente giudizio.r.g. n. 07681/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 7681/2025Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 25072/2026Data pubblicazione 06/09/20262.

La stabilizzazione della giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 22619 del 26 luglio 2023, seguita da giurisprudenzasezionale costante: ex multis: 25583/23, 25587/23, 25620/23;25624/23, 25718/23, 26740/23, 6805/24, 26165/24; in tema diobblighi informativi: Sez. 1, Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026;Sez. 1, Sentenza n. 5384 del 10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n.4948 del 05/03/2026) in senso favorevole al rinunciante consentedi far ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integralecompensazione tra le parti delle spese di lite inerenti alla presentefase di legittimità.3.

La tipologia di esito del giudizio esclude di doverprovvedere in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensaintegralmente tra le parti le spese di lite relative alla presente fasedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera della camera di consiglio del 3luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 07681/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atrizia Salis e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraa margine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PicciniAlberto, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAlessandra [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 74/2025, pubblicatain data 4 febbraio 2025;Numero registro generale 7681/2025Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 25072/2026Data pubblicazione 06/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diComo ha confermato la sentenza di primo grado che l’ha condannataal pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento deldanno conseguente all’inadempimento dell’odierna ricorrente aidoveri informativi ricadenti su di essa in relazione all’emissione deiseguenti buoni fruttiferi postali: 1 buono n. 00000094299610304, pereuro 2.500,00, emesso in data 9 dicembre 2002, e 1 buono postalen. 00000094299710374, per euro 2.500,00, emesso in data 9dicembre 2002, il cui diritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.3. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui ai buoni postali, nella specie privi dellaserie di emissione, e andasse, pertanto, condannata al risarcimentodel relativo danno, equitativamente quantificato nella misura pariall’importo dei buoni postali prescritti.4. La ricorrente ha depositato memoria.5. Con atto del 30 giugno 2026, notificato alla controparte, laricorrente ha rinunciato al ricorso.CONSIDERATO CHE1. La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzionedel presente giudizio.r.g. n. 07681/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 7681/2025Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 25072/2026Data pubblicazione 06/09/20262. La stabilizzazione della giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 22619 del 26 luglio 2023, seguita da giurisprudenzasezionale costante: ex multis: 25583/23, 25587/23, 25620/23;25624/23, 25718/23, 26740/23, 6805/24, 26165/24; in tema diobblighi informativi: Sez. 1, Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026;Sez. 1, Sentenza n. 5384 del 10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n.4948 del 05/03/2026) in senso favorevole al rinunciante consentedi far ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integralecompensazione tra le parti delle spese di lite inerenti alla presentefase di legittimità.3. La tipologia di esito del giudizio esclude di doverprovvedere in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensaintegralmente tra le parti le spese di lite relative alla presente fasedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera della camera di consiglio del 3luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 07681/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris