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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21743/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, risulta generico per indeterminatezza, perché non connotato da concreta specificità e da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), con cui si è fatta esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a cui pure il ricorrente ha fatto riferimento, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); che nel caso di specie il ricorrente pone a sostegno della censura la costatazione che il giudicante ha riconosciuto l'attenuante speciale della ricettazione e la condizione di incensurato, elementi che non possono giustificare la concessione di un ulteriore beneficio, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, risulta generico per indeterminatezza, perché non connotato da concreta specificità e da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), con cui si è fatta esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a cui pure il ricorrente ha fatto riferimento, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); che nel caso di specie il ricorrente pone a sostegno della censura la costatazione che il giudicante ha riconosciuto l'attenuante speciale della ricettazione e la condizione di incensurato, elementi che non possono giustificare la concessione di un ulteriore beneficio, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 21743/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris