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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31047/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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SORVEGLIANZA di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso ilprovvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettatole istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, deducendo viziodi motivazione in relazione al profilo personologico del condannato, ristrettoininterrottamente dal 2020 e per oltre un anno agli arresti domiciliari, nonchéper avere il Tribunale fondato la propria valutazione sulla gravità dei fatti inesecuzione, pretermettendo la doverosa considerazione del percorsointramurario;[OSCURATO:PERSONA] che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo afacilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01);Osservato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Tribunaleha preso atto delle valutazioni positive espresse in ordine al percorso carcerariodel condannato nella relazione di sintesi del 05/03/2026; ha, tuttavia,valorizzato anche quanto emergente dalle informazioni rese dalle forze dipolizia, dalle quali risultava un profilo di persistente pericolosità;Ritenuto che la valutazione di merito compiuta dal Tribunale disorveglianza, in quanto sorretta da motivazione non manifestamente illogica, èsottratta al sindacato di legittimità e risulta altresì conforme al principio digradualità nell’accesso ai benefici extra-murari, dovendosi ribadire che ilTribunale di sorveglianza, “anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali,al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni” (Sez.1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213);Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite in sededi legittimità, poiché si risolvono in doglianze di fatto, dirette a ottenere unadiversa valutazione degli elementi emersi dagli atti, operazione estranea algiudizio di legittimità, non competendo alla Corte di cassazione la rivisitazionedelle valutazioni in fatto poste a fondamento del provvedimento impugnato;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso ilprovvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettatole istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, deducendo viziodi motivazione in relazione al profilo personologico del condannato, ristrettoininterrottamente dal 2020 e per oltre un anno agli arresti domiciliari, nonchéper avere il Tribunale fondato la propria valutazione sulla gravità dei fatti inesecuzione, pretermettendo la doverosa considerazione del percorsointramurario;[OSCURATO:PERSONA] che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo afacilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01);Osservato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Tribunaleha preso atto delle valutazioni positive espresse in ordine al percorso carcerariodel condannato nella relazione di sintesi del 05/03/2026; ha, tuttavia,valorizzato anche quanto emergente dalle informazioni rese dalle forze dipolizia, dalle quali risultava un profilo di persistente pericolosità;Ritenuto che la valutazione di merito compiuta dal Tribunale disorveglianza, in quanto sorretta da motivazione non manifestamente illogica, èsottratta al sindacato di legittimità e risulta altresì conforme al principio digradualità nell’accesso ai benefici extra-murari, dovendosi ribadire che ilTribunale di sorveglianza, “anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali,al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni” (Sez.1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213);Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite in sededi legittimità, poiché si risolvono in doglianze di fatto, dirette a ottenere unadiversa valutazione degli elementi emersi dagli atti, operazione estranea algiudizio di legittimità, non competendo alla Corte di cassazione la rivisitazionedelle valutazioni in fatto poste a fondamento del provvedimento impugnato;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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