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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2019

Cassazione n. 21095/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24597/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E XIMENES 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7026/2019 depositata il17/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 9058/16/2018, pronunziando in sede di rinvio nel giudizio relativo ad avvisi di accertamento ICI anni 2009, 2010 e 2011 emessi dal Comune di Montefiascone, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nell’escludere che i beni menzionati dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] costituissero pertinenze dell’abitazione principale e ritenendo, quindi, che gli stessi fosseroassoggettabili ad autonoma imposizione, annullava, in parte, gli atti impugnati in ragione della fondatezza delle censure relative all’erronea stima dei beni;

2. avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nei confronti del Comune di Montefiascone e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, ricorso per revocazione dichiarato inammissibile dalla medesima C.T.R. con la sentenza n. 7026/2/2019;

3. contro tale ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

4. il Comune resiste con controricorso e successivamente ha depositato memoria;

5. Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che la domanda proposta costituiva una “anomalia processuale”, non considerando che sussisteva un interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., alla caducazione (parziale) della pronunzia che aveva accertato che i beni in questione, in quanto non pertinenziali, non erano esenti da imposizione;

2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e 111 Cost. per avere i giudici di merito adottato una motivazione meramente apparente sulla questione relativa alla natura pertinenziale dei terreni de quibus;

3. con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché degli artt. 324 e 384 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito, nel ritenere ininfluente il fatto che i due manufatti in questione insistevano sul terreno oggetto di accertamento, adottato una decisione in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 29258/2017 che aveva onerato il giudice del rinvio di verificare la sussistenza di elementi idonei ad accertare la configurabilità di un vincolo di accessorietà durevole;

4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere i giudici di merito adottato una motivazione meramente apparente quanto alla ritenuta non decisività dell’errore revocatorio dedotto;

5. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate;

6. in ordine al primo motivo va premesso che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Sez. 1- , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022, Rv. 665300 -02)

6.1. la censura in questione va ritenuta, invero, inammissibile per carenza di interesse, in quanto la C.T.R. ha, comunque, esaminato nel merito il profilo relativo alla dedotta esistenza di un errore revocatorio mentre il punto oggetto di censura è un mero inciso che non costituisce una autonoma “ratio decidendi”;

7. il secondo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati;

7.1. per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U.19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.

U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).

In seguito, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.

U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;

7.2. nel caso in esame non può sicuramente parlarsi di motivazione apparente in quanto la C.T.R. ha motivato, valutando l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed avendo ritenuto che l’errore sulla esatta individuazione dei beni era,in parte, insussistente e,in parte, non determinante sulla decisione , in quanto i giudici del rinvio avevano valutato una serie di altri elementi idonei ad escludere la natura pertinenziale dei beni oggetto dell’avviso di accertamento de quo.

Deve, in sintesi, ritenersi che non appare censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali, valutate le complessive risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con motivazione esaustiva e tutt’altro che apparente, che la prima decisione conteneva un errore di fatto ritenuto non determinante rispetto agli altri elementi probatori rilevanti ed incidenti sulla valutazione del carattere pertinenziale dei beni; si verte dunque di delibazione probatoria;

8. il terzo motivo è anch’esso infondato;

8.1. parte ricorrente lamenta il contrasto con il vincolante principio di diritto di cui alla sentenza di annullamento di questa Corte n. 29258/2017, secondo cui il giudice di rinvio doveva accertare se l'esistenza sul terreno adiacente di manufatti come l'autorimessa e la cantina denotasse vincolo di asservimento, ma tale censura non coglie nel segno per plurime ragioni;

8.2. in primo luogo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha qui compiuto una valutazione probatoria di non insistenza dei manufatti sugli stessi terreni accertati.

Per altro verso va rilevato che la ricorrente pone una questione che attiene allaasserita violazione del principio di diritto enucleato in sede di annullamento con rinvio, questione che certamente non può essere fatta valere in sede di revocazione.

Sotto altro profilo deve ritenersi che la questione era stata specificamente dedotta in contraddittorio, sicchè non sarebbe, in ogni caso, configurabile l’ipotesi di cui al 395 n. 4, cod. proc. civ.;

9. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;

10. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24597/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E XIMENES 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7026/2019 depositata il17/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 9058/16/2018, pronunziando in sede di rinvio nel giudizio relativo ad avvisi di accertamento ICI anni 2009, 2010 e 2011 emessi dal Comune di Montefiascone, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nell’escludere che i beni menzionati dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] costituissero pertinenze dell’abitazione principale e ritenendo, quindi, che gli stessi fosseroassoggettabili ad autonoma imposizione, annullava, in parte, gli atti impugnati in ragione della fondatezza delle censure relative all’erronea stima dei beni; 2. avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nei confronti del Comune di Montefiascone e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, ricorso per revocazione dichiarato inammissibile dalla medesima C.T.R. con la sentenza n. 7026/2/2019; 3. contro tale ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; 4. il Comune resiste con controricorso e successivamente ha depositato memoria; 5. Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che la domanda proposta costituiva una “anomalia processuale”, non considerando che sussisteva un interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., alla caducazione (parziale) della pronunzia che aveva accertato che i beni in questione, in quanto non pertinenziali, non erano esenti da imposizione; 2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e 111 Cost. per avere i giudici di merito adottato una motivazione meramente apparente sulla questione relativa alla natura pertinenziale dei terreni de quibus; 3. con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché degli artt. 324 e 384 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito, nel ritenere ininfluente il fatto che i due manufatti in questione insistevano sul terreno oggetto di accertamento, adottato una decisione in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 29258/2017 che aveva onerato il giudice del rinvio di verificare la sussistenza di elementi idonei ad accertare la configurabilità di un vincolo di accessorietà durevole; 4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere i giudici di merito adottato una motivazione meramente apparente quanto alla ritenuta non decisività dell’errore revocatorio dedotto; 5. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 6. in ordine al primo motivo va premesso che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Sez. 1- , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022, Rv. 665300 -02) 6.1. la censura in questione va ritenuta, invero, inammissibile per carenza di interesse, in quanto la C.T.R. ha, comunque, esaminato nel merito il profilo relativo alla dedotta esistenza di un errore revocatorio mentre il punto oggetto di censura è un mero inciso che non costituisce una autonoma “ratio decidendi”; 7. il secondo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati; 7.1. per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U.19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). In seguito, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 7.2. nel caso in esame non può sicuramente parlarsi di motivazione apparente in quanto la C.T.R. ha motivato, valutando l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed avendo ritenuto che l’errore sulla esatta individuazione dei beni era,in parte, insussistente e,in parte, non determinante sulla decisione , in quanto i giudici del rinvio avevano valutato una serie di altri elementi idonei ad escludere la natura pertinenziale dei beni oggetto dell’avviso di accertamento de quo. Deve, in sintesi, ritenersi che non appare censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali, valutate le complessive risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con motivazione esaustiva e tutt’altro che apparente, che la prima decisione conteneva un errore di fatto ritenuto non determinante rispetto agli altri elementi probatori rilevanti ed incidenti sulla valutazione del carattere pertinenziale dei beni; si verte dunque di delibazione probatoria; 8. il terzo motivo è anch’esso infondato; 8.1. parte ricorrente lamenta il contrasto con il vincolante principio di diritto di cui alla sentenza di annullamento di questa Corte n. 29258/2017, secondo cui il giudice di rinvio doveva accertare se l'esistenza sul terreno adiacente di manufatti come l'autorimessa e la cantina denotasse vincolo di asservimento, ma tale censura non coglie nel segno per plurime ragioni; 8.2. in primo luogo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha qui compiuto una valutazione probatoria di non insistenza dei manufatti sugli stessi terreni accertati. Per altro verso va rilevato che la ricorrente pone una questione che attiene allaasserita violazione del principio di diritto enucleato in sede di annullamento con rinvio, questione che certamente non può essere fatta valere in sede di revocazione. Sotto altro profilo deve ritenersi che la questione era stata specificamente dedotta in contraddittorio, sicchè non sarebbe, in ogni caso, configurabile l’ipotesi di cui al 395 n. 4, cod. proc. civ.; 9. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 10. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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