Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19001/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. in rel. all'art. 591 cod. proc. pen. per intempestività dell'appello conseguente ad omessa notifica all'imputato assente della sentenza di condanna emessa dal Tribunale a seguito di rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute e/o ad inutilizzabilità patologica; che tale motivo si pone in contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (cfr. Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Mustafa, Rv. 278552); che, quindi, non sussistono i vizi addotti atteso che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (cfr. Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19/03/2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. in rel. all'art. 591 cod. proc. pen. per intempestività dell'appello conseguente ad omessa notifica all'imputato assente della sentenza di condanna emessa dal Tribunale a seguito di rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute e/o ad inutilizzabilità patologica; che tale motivo si pone in contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (cfr. Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Mustafa, Rv. 278552); che, quindi, non sussistono i vizi addotti atteso che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (cfr. Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 I
Sentenza Cassazione n. 19001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris