CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 22039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25078/2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. M[OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentatee difese, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44 , presso lo studio dell’AvvocatoMarta Lettieri. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].” (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio dell a Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata in data 19.5.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 935/2012, depositata in data 5.4.2012, il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell’azione di responsabilità intrapresa dalla curatela fallimentare della “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti degli amministratori e sindaci della società, condannava gli amministratori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di determinati importi, diversamente quantificati in relazione alle ritenute responsabilità di ognuno; rigettava altresì la domanda svolta nei confronti del sindaco [OSCURATO:PERSONA] e le domande riconvenzionali di garanzia nei confronti della compagnie di assicurazioni e di regresso nei confronti degli amministratori; e dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alle domande svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali era intervenuta transazione. 2. Proposto gravame nei confronti della predetta sentenza di primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli, nella resistenza in giudizio della curatela fallimentare e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2025/2016, pubblicata il 19.05.2016, e qui ricorsa per cassazione, ha: a) dichiarato la nullità della sentenza impugnata in relazione alle domande proposte dalla curatela fallimentare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) respinto la domanda proposta dalla curatela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese del doppio grado di giudizio, dichiarando inoltre, ai sensi dell’art. 669 nonies c.p.c., l’inefficacia del sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Nola con ordinanza del 13.3.2008; c) respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando altresì la compensazione delle spese di lite; d) dichiaratocessata la materia del contendere in relazione alle domande svolte dalla curatela fallimentare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di lite; e) accolto la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di euro 3.088.274,41 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di euro 3.085.632,33, con il vincolo della solidarietà fino al minor importo oggetto di condanna; e) confermato la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni di condanna nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], al rigetto della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al rigetto delle domande nei confronti delle compagnie di assicurazione e alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle domande svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; f) regolato le spese del doppio grado secondo la soccombenza. La corte del merito ha ritenuto- per quanto ancora qui di interesse - che : a) in relazione alla questione della legittimazione passiva degli eredi Borgato, quest’ultimi, nel costituirsi in giudizio, pur dichiarando di costituirsi “tutte nella loro qualità di eredi legittime del dr. [OSCURATO:PERSONA]”, eccepivano tuttavia di aver rinunciato all’eredità, come da atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la richiesta di essere pertanto estromesse dal giudizio; secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di accettazione dell’eredità, ai fini dell’applicabilità dell’art. 485 cod. civ., che prevede l’ipotesi della cosiddetta accettazione presunta per effetto della mancata effettuazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l’onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto; dal certificato di stato di famiglia del Borgato in data 27.5.2013, già in atti, risultava che ancora a quella data le appellate risiedevano anagraficamente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 57, ove pure in vita risiedeva il sindaco deceduto; occorreva pertanto ritenere che la moglie e la figlia del deceduto si trovassero nella posizione di chiamate all’eredità nel possesso dei beni ereditari, necessitate pertanto a compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, dovendosi altrimenti essere considerate eredi pure e semplici; la rinuncia alla eredità operata in data 24.5.2011, ovvero a distanza di oltre sei mesi dal decesso del de cuius, doveva pertanto ritenersi inefficace, in quanto l’onere imposto dall’art. 485 cod. civ. al chiamato all’eredità, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ex art. 484 cod. civ., ma anche quella di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo art. 519 cod. civ. in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice; correttamente dunque le eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano state evocate in giudizio e le domande di estromissione delle stesse dovevano essere pertanto respinte; b) le eredi non avevano neanche proposto, nella loro qualità, alcuna impugnazione della sentenza di primo grado in relazione al rapporto processuale che aveva visto coinvolto il proprio dante causa, e alla relative pronunce, né la curatela aveva svolto appello incidentale, con la conseguenza che, nel grado di giudizio di appello, accertata l’integrità del contraddittorio processuale, doveva essere solo respinta la domanda di accertamento della carenza di legittimazione passiva; c) fondata doveva invece ritenersi l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in quanto resa dal giudice monocratico anziché dal Tribunale in forma collegiale, ancorchéla conseguenza, come correttamente rilevato dalle parti, che fosse quella della remissione della causa al primo giudice bensì il rinnovo della decisione da parte del giudice di appello; occorreva pertanto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, in relazione alle sole pronunce emesse nei confronti degli appellanti, con conseguente necessità di rinnovo della decisione nei loro confronti; d) occorreva pertanto quantificare il danno provocato dall’Ascolese, per le condotte a lui ascritte, nella misura di euro 2.128.372,24, quello determinato dai sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 2.126.777,14. 2. La sentenza, pubblicata il 19.5.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., intimati, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le ricorrent i lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 485 cod. civ. e 112 c.p.c.. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 50 bis e quater c.p.c., nonché degli artt. 161 e 162 c.p.c. ovvero, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 112 c.p.c. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c. e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 3.1 Prima di illustrare il contenuto dei motivi di ricorso principale e quelli del ricorso incidentale condizionato, occorre dare atto, in limine litis, che le parti ricorrenti ed il fallimento controricorrente, con atti depositati in Cancelleria in data 17 e 18 maggio 2023, hanno reciprocamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale ed accettato le contrapposte rinunce. Occorre pertanto dichiarare estinto il giudizio.3.2 Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12