CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/i OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che i motivi, dedotti con riguardo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, al mancato assorbimento dei residui capi nel capo 1), alla violazione dell'art. 598 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 15 a 20 della sentenza impugnata); considerato, quanto alla doglianza sull'intervenuta prescrizione dei reati (che secondo il ricorrente si sarebbe verificata dopo la sentenza di appello), che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso e con altra memoria hanno trasmesso la sentenza n. 31989, pronunciata dalla Sesta Sezione il primo giugno 2017, così che vanno ribadite le argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende