CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 28302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il d.m. 18 maggio 2021, con cui è stata prorogata per il periodo di due anni la sottoposizione del condannato al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sul rilievo dell'attuale operatività dell'associazione a delinquere di cui egli ha fatto parte, dedita alla commissione di delitti che pregiudicano l'ordine e la sicurezza pubblica, e della posizione da lui assunta in seno alla compagine, tale da far ritenere tuttora sussistente il legame con l'organizzazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato sulla scorta della relazione tardivamente trasmessa dalla Casa circondariale di Milano e rigettato la richiesta di rinvio da lui, in proposito, formulata, così impedendogli di interloquire sulle circostanze indicate in quel documento e, in particolare, di dimostrarne l'infondatezza mediante l'esibizione dei documenti che allega al ricorso. Con il secondo motivo, deduce, ancora, violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso le censure articolate con il reclamo attraverso un percorso argomentativo meramente apparente, con specifico riferimento alla sua riconosciuta estraneità all'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Abbruzzese ed alla cosca operante in Policoro ed al non essere egli mai stato coinvolto in procedimenti penali per omicidio. Aggiunge, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che la dimostrazione della persistente vitalità del gruppo del quale egli avrebbe fatto parte è affidata ad accadimenti largamente successivi all'avvio della sua carcerazione, mancando, invece, concreti indici dell'attualità dei suoi collegamenti con la compagine criminale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato, il 6 marzo 2023, note di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con le quali ha ripreso e sviluppato gli argomenti sottesi al libello introduttivo del presente giudizio ed insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Con il primo motivo, Solimando lamenta che l'omesso esame della richiesta di rinvio dell'udienza del 28 aprile 2022, originata dalla tardiva trasmissione della relazione della Casa circondariale di Milano, gli ha impedito di esercitare, in quella sede, il diritto al contraddittorio e, in particolare, di dimostrare: - che il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento con cui l'amministrazione penitenziaria ha rigettato la sua richiesta di effettuazione di un colloquio con i familiari ed annullato i rapporti disciplinari emessi nei suoi confronti il 14 ed il 15 aprile 2020; - che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza in ordine al trattenimento di una missiva a lui inviata. La doglianza si palesa generica, perché non si confronta con le ragioni sottese all'ordinanza impugnata, che ha tratto argomento, in via concorrente, dalla pessima condotta intramuraria di [OSCURATO:PERSONA], che ha collezionato decine di sanzioni disciplinari, non svolge in carcere alcuna attività lavorativa, non mostra la benché minima resipiscenza per i gravi delitti dei quali egli è stato autore: considerazioni, queste, la cui attitudine a comprovare la persistenza delle condizioni per la sottoposizione al regime detentivo speciale non appare in alcun modo inficiata dalle informazioni trasmesse dal ricorrente, il quale si duole di non averle potute sottoporre all'attenzione del Tribunale di sorveglianza. Appropriato, al riguardo, è il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico che qualifica in termini di genericità i motivi che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01). 3. In ordine alla residua censura, osserva, innanzitutto, il Collegio che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dall'art. 41- bis, comma 2-sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Roma per violazione di legge.La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo demandato al giudizio di legittimità riguardi l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a tenore del quale il Tribunale di sorveglianza, sul reclamo del detenuto, decide «in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 [...]». In questo contesto, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01), comprende, oltre all'ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere ri)k comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che giustificano la decisione relativa al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628). Deve, invece, escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti relativi al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che non possono trovare ingresso in questa sede, presupponendo tali censure l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303). 4. La giurisprudenza di legittimità ha, sotto altro aspetto, chiarito, con specifico riferimento alla delimitazione dell'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza sul provvedimento amministrativo di proroga del regime detentivo speciale, che: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; in senso sostanzialmente conforme, cfr. anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495). Nello stesso solco si inseriscono le più recenti pronunzie, che hanno chiarito che «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice)» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). In coerenza con tale indirizzo, è stato, tra l'altro, affermato che «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483), e che «Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).Comunemente ricevuto è, ancora, l'orientamento secondo cui «L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720). 5. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto una corretta valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata esaminata alla luce delle note informative trasmesse dai competenti organi giudiziari ed investigativi. Il Tribunale di sorveglianza si è soffermato, in particolare, sulla notevole caratura criminale di Solimando — già accreditato esponente, tra il 1990 ed il 1998, di un clan mafioso e legato, nel corso del tempo, a diverse organizzazioni criminali, nonché condannato, in epoca più recente, a gravosa pena detentiva quale partecipe di un'associazione finalizzata al narcotraffico le cui attività si svolgevano sotto l'egida di una compagine criminale ex art. 416-bis cod. pen. — e ne ha confermato la consistente ed attuale pericolosità sociale, attestata, oltre che dai trascorsi comportamenti criminali, dal negativo atteggiamento tenuto in costanza di restrizione. Ha, ulteriormente, osservato che l'organizzazione criminale nella quale Solimando ha militato è tuttora attiva e vitale, come comprovato dai procedimenti penali promossi tra il 2019 ed il 2021, nel cui ambito è emerso, tra l'altro, che egli ha trasmesso ad un sodale una «ambasciata» relativa alle iniziative da adottare per isolare un soggetto a lui inviso. Ha, quindi, mutuato il giudizio espresso dal Ministro della giustizia in ordine alla persistenza di collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata che, filtrati alla luce del rango delinquenziale di Solomando e dell'assenza di segno alcuno del ripudio, da parte sua, delle logiche che hanno fatto da sfondo alla commissione dei gravi delitti per i quali egli è stato condannato a severa pena detentiva, rendono concreto il rischio che egli, una volta restituito all'ordinario circuito detentivo, approfitti della più ampia facoltà di comunicazione per riannodare i contatti con i gruppi che, all'attualità, esercitano il giogo su una determinata porzione di territorio e che, quali che ne siano denominazione e composizione, sono senz'altro riconducibili al fenomeno mafioso.6. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il provvedimento impugnato appare conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza. Ne consegue che i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio di questa sede di legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova — non consentita in detta materia — valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, ovverosia degli elementi emergenti dal decreto ministeriale, già correttamente vagliati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma anche alla luce delle obiezioni mosse dal reclamante, nonché allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza. Il ricorrente, invero, ancora con la più recente memoria, pone l'accento, per un verso, sulle considerazioni dedicate dal Tribunale di sorveglianza alla sua storia criminale, che sostiene trovare smentita nei documenti allegati (rispettivamente, sub nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) all'atto di reclamo, dei quali l'ordinanza impugnata non reca menzione. Osserva, al riguardo, che se «la difesa in sede di reclamo dimostra che il Ministero è in possesso di informazioni datate, parziali e non aggiornate con riferimento agli ulteriori sviluppi di vicende processuali scaturite dall'esecuzione di misure cautelari nei confronti del detenuto, è onere del Tribunale di sorveglianza verificare concretamente se gli elementi forniti dalla difesa sono idonei a dimostrare o meno l'effettiva consistenza ed esistenza delle informazioni valutate nel decreto di proroga». Il rilievo, in astratto corretto, non giova, tuttavia, alla causa del ricorrente perché non accompagnato dall'allegazione dei provvedimenti giurisdizionali da lui menzionati, dei quali egli non risulta neanche avere chiesto la trasmissione ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.. Sul punto, occorre segnalare, con la giurisprudenza di legittimità, che «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).Solimando, sotto altro aspetto, eccepisce che fatti e procedimenti che, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, attestano l'attualità del pericolo di ripristino dei suoi contatti con l'organizzazione di appartenenza si collocano in un range temporale in cui egli, sottoposto da anni a regime detentivo differenziato, non avrebbe potuto offrire alcun contributo. Trattasi, è agevole replicare, di obiezione non pertinente, perché non tiene conto dei sopra enunciati criteri, elaborati dalla giurisprudenza dì legittimità, che orientano l'apprezzamento del rischio dì ripresa, in caso di restituzione del condannato al circuito criminale ordinario, dei suoi contatti con la compagine criminale, oltre che smentita, in fatto, dall'avere egli, per quanto attestato nell'ordinanza impugnata e contestato, nel ricorso, in termini meramente assertivi, inviato ad un sodale una precisa direttiva in merito all'atteggiamento da tenere nei confronti di altro esponente mafioso. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d