CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 37765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2157/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge N. 2157/20R.G. - controricorrente - avverso la sentenza del la Co mmissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo sez. staccata di Pescaran. 556/ 20 19, depositata in data 6.6.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.10.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] A seguito di un p.v.c. dell’Agenzia delle Dogane di Pescara del 15.7.2016, emesso all’esito di controllo effettuato sulla veridicità e sulla consistenza del plafond IVA per gli anni 2013 e 2014, l’Agenzia delle Entrate di Pescara notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento, recuperando IVA dovuta, oltre sanzioni, in relazione ad operazioni di esportazione extra-UE prive dei requisiti per la fruizione dell’esenzione, difettando in particolare la prova dell’uscita della merce dal territorio eurounitario. La società, dopo aver vanamente proposto istanza di accertamento con adesione, impugnò l’avviso con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara, che con sentenza n. 114/2018 lo accolse, annullando l’avviso impugnato, ritenendo sussistere sia la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sia l’illegittima parziale modifica della motivazione dell’atto impositivo, effettuata dall’Agenzia solo in sede giudiziale. Avverso detta sentenza, propose appello la stessa A genzia delle Entrate , cui resistette la società; la C.T.R. dell’Abruzzo, con sentenza del 6.6.2019, n. 556/19, N. 2157/20R.G. accolse l’appello erariale. In particolare, nel riformare la prima sentenza, il giudice d’appello evidenziò che il contraddittorio s’era regolarmente svolto, che la società non aveva offerto idonee prove alternative (rispetto all’attestazione doganale) circa l’effettiva uscita della merce dal territorio UE e che non sussistevano i presupposti della buona fede, invocati dalla società. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la C.T.R. considerato assolto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, solo formalmente rispettato dall’Agenzia; ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che questa, dopo l’instaurazionedel giudizio, ha proceduto allo sgravio della pretesa , in relazione alla fattura n. 1454/A , ma per le medesime ragioni già esposte dalla contribuente in seno alle osservazioni a suo tempo proposte; se effettivamente avesse preso in considerazione dette osservazioni, conclude la ricorrente,l’Agenzia avrebbe potuto già allora accoglierne i rilievi, il che avrebbe comportato un ridimensionamento della pretesa originaria in misura almeno pari al 40,5%. N. 2157/20R.G. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. violato il principio dell’intangibilità delle mo tivazioni contenute nell’avviso di accertamento. Ciò in quanto –relativamente alla fattura n. 485/A – l’A genzia delle Entrate aveva dapprima considerato l’operazione come di esportazione extra-UE (unitamente a tutte le altre oggetto di rilievo), mentre costituendosi in giudizio ne ha mutato natura, contestando violazioni inerenti a cessione intracomunitaria (come in effetti era- a dire della ricorrente - e come anche era stato segnalato con le già citate osservazioni). 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 796-quinquies-bisdel Reg. CEE n. 2454/93, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto necessaria – ai fini della prova alternativa dell’operazione di cessione all’esportazione - cumulativamente tutta la documentazione indicata nello stesso Regolamento, laddove invece è sufficiente che detta prova sia fornita mediante uno soltanto tra i detti documenti, il che era puntualmente avvenuto. 1.4 – Con il quarto motivo , infine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2913/92 (C.D.C.) , nonché dell’art. 8, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 633/1972, in riferimento al principio di proporzionalità di cui all’art. 5 del Trattato dell’UE, in N. 2157/20R.G. relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto responsabile il cedente di tutte le operazioni doganali afferenti all’uscita della merce dal territorio nazionale. Sostiene infatti la ricorrente che l’affermazione secondo cui il cedente “ha comunque l’onere di seguire e controllare la filiera della merce spedita” mal si concilia con la normativa sottesa alla cessione all’esportazione extra-UE dei beni, perché una volta consegnata la merce stessa allo spedizioniere, solo questi ha la possibilità di controllo suddetta, mentre il cedente può soltantoverificare, sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, lo stato dell’esportazione tramite il codice MRN: nella specie, dal controllo da essa contribuente eseguito, tutte le operazione risultavano andate a buon fine, sicché la propria buona fede risultava conclamata . L’assoggettamento a sanzione del cedente, dunque, si porrebbe in contrasto – secondo la ricorrente – col principio di proporzionalità, perché inidoneo ed eccedente rispetto allo scopo , imponendo un ingiustificato sacrificio al principio di certezza del diritto, di neutralità e di libera circolazione delle merci.Conclude la ricorrente evidenziando che, nella specie, tutte le condizioni indicate dalla stessa giurisprudenza comunitaria (si invocano C GUE , 27 settembre 2007, causa C-146/05, Collée, nonché la coeva CGUE, 27 settembre 2007, causa C-409/04, Teleos, ed infine CGUE , 21 febbraio 2008, causa C - 271/06, Netto ) erano state soddisfatte, essendosi dimostrato che la buona fede di essa società era stata ingenerata dall’apposizione dei N. 2157/20R.G. codici MRN sulle proprie fatture, benché essi facessero riferimento a DAE relativi a merci e/o soggetti diversi; tali DAE, però, non erano sotto il controllo della cedente, ma coinvolgevano nella loro formazione lo spedizioniere e gli uffici doganali. L’errore del giudice d’appello, dunque, consisterebbe non solo nel non aver ignorato il fatto che, per alcuni passaggi, risponde solo lo spedizioniere doganale, ma anche nel non aver saputo cogliere la buona fede di essa ricorrente. 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata in memoria dal la società ricorrente . Al contrario di quanto da questa affermato, l’Agenzia delle Entrate ha notificato il controricorso non già il 7.9.2022, bensì in data 12.2.2020, e quindi tempestivamente, entro il termine di cui all’art. 371, comma 2,c.p.c., la notifica del ricorso essendo avvenuta il 3.1.2020. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è infondato. Sul tema controverso, questa Corte ha ripetutamente affermato che “è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo” (Cass. n. 8378/2017; Cass. n. 3583/2016). N. 2157/20R.G. Se, dunque, il contraddittorio deve intendersi regolarmente espletato sol che l’ente impositore abbia valutato le osservazioni del contribuente, neppure dovendo darne atto nel corpo dell’atto impositivo, ne discende che correttamente la C.T.R. ha ritenuto che tale obbligo siastato senz’altro assoltonella specie: il giudice d’appello ha infatti accertato che , dopo l’emissione del p.v.c. da parte dei funzionari doganali, la società consegnò all’Agenzia delle Entrate le proprie osservazioni, corredate della relativa documentazione, e solo successivamente al vaglio complessivo venne emesso l’avviso di accertamento impugnato. La circostanza che le argomentazioni utilizzate dalla società nell’ambito del ricorso siano le medesime giàinserite nelle osservazioni, e che poi esse siano state in parte accolte dall’Ufficio,non costituisce, di per sé, prova della mancata considerazione delle osservazioni stesse, ciò ben potendo trovare una logica giustificazione nella scelta discrezionale dell’Amministrazione, che cos tituendosi in sede giudiziale ben può ritornare – re melius perpensa – sulle proprie valutazioni, alla luce dell’interocorredo probatorio acquisito , come nella sostanza ritenuto dalla stessa C.T.R. Non senza dire, infine, che è pacifica la circostanza per cui la ripresa afferente alla fattura n. 1454/A fu oggetto di sgravio integrale, sicché –quantomeno in riferimento a detta ultima, ed in mancanza di ulteriori N. 2157/20R.G. domande da parte della società, collegate a tale specifico evento – difetta a ben vedere lo stesso interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c. 4.1 –Il secondo motivo è anch’esso infondato. Seppure non basti – a differenza di quanto afferma to dal la C . T . R . sul punto, la cui motivazione deve quindi essere corretta, ex art. 384, u.c., c.p.c.– la mancata mutazione del solo petitum a giustificare l’ingresso nel giudizio tributario di qualsivoglia (diverso ed ulteriore) piano argomentativoa sostegno della pretesa, da parte dell’ente impositore, non risponde tuttavia al vero che, nella specie, sia stata modificata la causa petendi, né conseguentemente la motivazionedell’avviso, come pure sostiene la società. Infatti, l’Agenzia non ha “trasformato” la natura dell’operazione in questione(ossia quella di cui alla fattura n. 485/A), da cessione extra- UE priva di prova dei requisiti (e , quindi, cessione interna , regolarmente imponibile) a cessione intracomunitaria: essa ha soltanto evidenziato che,nella contabilità della stessa società, l’operazione non era stata considerata come cessione intracomunitaria, che l’operazione non risultava inserita nei modelli INTRA presentati e che, da interrogazione del sistema, era emerso che il cessionario greco indicato in fattura, nell’anno 2014, non aveva intrattenuto operazioni intracomunitarie con la società italiana. Pertanto, l’operazione stessa , per come contestata - ossia come esportazione extra-UEpriva dei requisiti per l’esenzione ex art. 8 d.P.R. N. 2157/20R.G. n. 633/1972, e come tale imponibile quale cessione interna – , tale è rimasta, gli ulteriori elementi addotti dall’Agenzia attenendo soltanto al piano probatorio: essi, cioè, sono stati utilizzati al solo scopo di dimostrare che l’operazione stessa non poteva essere considerata come cessione intracomunitaria, come preteso dalla contribuente, e non certo per trasformare la relativa motivazione dell’atto impositivo. 5.1 –Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato . L’art. 796-quinquies-bis del Reg. CEE n. 2454/1993 stabilisce al comma 4 che “La prova di cui al paragrafo 3(l’uscita delle merci dal territorio UE, n.d.e.) può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi: a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità; b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; oe) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche”. N. 2157/20R.G. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. – che infondatamente, come si dirà tra breve, ha ritenuto applicabile la citata disposizione - avrebbe errato nel pretendere detta prova in senso cumulativo, come se cioè tutta la documentazione citata dovesse essere contemporaneamente presente, al fine di provare l’uscita della merce; è infatti sufficiente, secondo la ricorrente,che uno solo tra detti documenti fornisca la ridetta prova, nella specie regolarmente offerta, giacché ciascuna delle operazioni contestate era corredata da “almeno uno dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria”. Tuttavia, la ricorrente non ha anzitutto specificamente esposto, in ricorso, quali tra detti documenti accompagnassero ciascuna operazione contestata, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività del mezzo in esame (anche per quanto infra verrà precisato sul regime probatorio in subiecta materia), né ha indicato quando essi siano stati prodotti in giudizio, né infine dove essi si trovino, così ad un tempo incorrendo nella violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. Del resto, la C . T . R . non ha affatto affermato che la documentazione suddetta deve essere resa in via cumulativa, come pure sostenuto dalla ricorrente (così configurandosi anche una ulteriore ragione di inammissibilità, per non essere stata colta la ratio decidendi): essa ha solo accertato che la prova ut supra richiesta, che presuppone N. 2157/20R.G. comunque uno stringente formalismo, non era stata fornita dalla società. Per tal verso, infine, emerge una terza ragione di inammissibilità, perché la censura si risolve nella ricerca di un diverso risultato dell’apprezzamento delle prove offerte, inammissibile in questa sede di legittimità(v. ex plurimis, Cass. n. 20553/2021). 5.2 –Il mezzo è però anche infondato, nella parte in cui si denuncia la pretesa violazione dell’art. 796 - quinquies - bis del Reg. CEE n. 2454/1993, benché la motivazione della decisione impugnata – laddove si richiama la specifica disciplina dettata dall a citata disposizione –debba essere anch’essa corretta, ex art. 384, u.c., c.p.c. In proposito, la recentissima Cass. n. 20078/2022, resa tra le stesse parti di questo giudizio, ha affermato (in motivazione) quanto segue: “Questa Corte (Cass. civ., 6 aprile 2022, n. 11114) ha precisato, invero, che, sul regime di certezza delle cessioni oltre i confini unionali (…) non incide l'introduzione dell'art. 796 quinquies bis del Reg. n. 2454/93 dovuta all'art. 1, n. 21, del reg. n. 312/09, che ammette sì la produzione di prove di provenienza privata, ma al diverso fine di documentare all'ufficio doganale di esportazione la data e l'ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione,“ se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l'esportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” ”. (…)L'esatta comprensione dell'ambito N. 2157/20R.G. di applicazione della previsione in esame deve essere compiuta tenendo in considerazione i presupposti normativi, configurati dalla suddetta previsione normativa, che devono sussistere al fine di consentire alla parte di potersi avvalere delle prove specificamente indicate nell'articolo in esame. Il presupposto normativa, invero, è configurato nella previsione di cui al par. 1, secondo cui” se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l'esportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio "risultati di uscita" di cui all'articolo 796 quinquies, paragrafo 2, ovenecessario l'ufficio doganale di esportazione puòchiedere all'esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità’. “In sostanza, si tratta di una peculiare ipotesi in cui è avvenuto lo svincolo delle merci per l'esportazione ma l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio di conferma dell'avvenuta esportazione: è in questi casi che, in realtà, opera il peculiare regime probatorio introdotto con la previsione normativa in esame. Diversa è, dunque, la fattispecie in esame, in cui la pretesa è basata sulle "attestazioni false in quanto riferite ad altro operatore e/o contengono indicazioni riferite a bollette doganali inesistenti e/o riferite ad altro operatore": in sostanza, quel che si contesta è la natura fraudolenta dell'operazione di cessione oltre i confini unionali, sottoposta, di conseguenza, ad un regime probatorio diverso, secondo quanto illustrato. Va quindi ribadito che in tema di N. 2157/20R.G. esportazioni al di fuori del territorio dell'Ue in regime di non imponibilità è necessario che, ove sussistano elementi presuntivi per ritenere che la merce non sia stata trasportate oltre il territorio unionale, la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione, mentre sono inidonei documenti di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento”. Il regime probatorio di cui al citato art. 796 - quinquies - bis , dunque, attiene ad una peculiare ipotesi (non ricorrente nel caso che occupa) e non ha valenza generale, sicché la prova dell’esportazione, ai fini dell’esenzione IVA per cui è processo , deve (anzi, avrebbe dovuto) essere fornita dalla società ricorrente secondo quanto da tempo enucleatoda questa stessa Corte di legittimità (si vedano, ex plurimis , Cass. n. 21809/2012; Cass. n. 19750/2013; Cass. n. 20847/2013; N. 2157/20R.G. Cass. n. 3193/2015; Cass. n. 16971/2016; Cass. n. 25454/2018 ) : in questi termini la motivazione della sentenza d’appello deve pertanto essere corretta. Né può esservi spazio alcuno per una riqualificazione della censura in esameal lume delle disposizioni effettivamente applicabili, operazione pur astrattamente possibile nell’ambito di una doglianza comunque proposta ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., fermi restando gli elementi fattuali forniti dalle parti(si veda, in particolare, Cass. n. 7187/2022, in motivazione, par. 4.2, ed ivi richiami) : resta insuperabile, infatti, il deficitespositivo e contenutistico del ricorso, già evidenziato nel par.5.1. 6.1 –Il quarto motivo è del pari inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. La società, in memoria, ha segnalato che, sulla medesima questione che qui occupa, s’è pronunciata in senso ad essa favorevole la già citata Cass. n. 20078/2022, resa come s’è visto tra le stesse parti di questo giudizio; con detta sentenza, benché in relazione ad altra annualità rispetto a quella qui in esame, è stato accolto il ricorso di essa contribuente, giacché all’esito di ampia ricognizione circa lo stato della giurisprudenza sovranazionale era emerso che la C.T.R. (in quel caso) non aveva verificato se la società stessa era stata inconsapevolmente coinvolta in una frode IVA e se aveva realizzato la condotta diligente esigibile in relazione alla concreta situazione fattuale posta al vaglio N. 2157/20R.G. giudiziale, così ritenendo sussistente la prospettata violazione delle medesime disposizioni normative qui invocate. In particolare, si è evidenziato che non sarebbe proporzionata una reazione, da parte dell’ordinamento, che faccia ricadere l’intera responsabilità del pagamento dell’IVA sul fornitore, indipendentemente dal coinvolgimento o meno di quest’ultimo nella frode commessa dall’acquirente. 6.2 -Ebbene, giova anzitutto evidenziare che l a società contribuente, col mezzo in esame, non ha specificamente allegato in cosa sarebbero consistiti i presunti fatti illeciti imputabili – da quanto è dato comprendere - a llo spedizioniere e/o ai cessionari , né in quali negligenze siano potut i incorrere i funzionari doganali ; ancora, la ricorrente non ha neppure indicato l’eventuale documentazione posta a supporto di detteassai generiche allegazioni, néquale ne sia l’attuale collocazione, così non consentendo a questa Corte di verificare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività del motivostesso, o di effettuare le verifiche del caso. Il mezzo in esame, in realtà, si dipana su un piano meramente congetturale, negando in radice la stessa configurabilità della responsabilità del cedente, una volta che la merce sia stata presa in carico dallo spedizioniere. Così non è: sul tema della responsabilità per le operazioni doganali, infatti, occorre distinguere già a monte, a seconda che lo spedizioniere, incaricato di svolgerle, agisca quale N. 2157/20R.G. rappresentante diretto o indiretto dell’esportatore, ex art. 18Reg. (UE) n. 952/2013, applicabile ratione temporis (già art. 5 del Reg. CEE n. 2913/1992; si vedano, in tema di importazione, Cass. n. 7528/2020, nonché Cass. n. 16625/2020). A nche su tale punto, quindi, difetta qualsivogliaindicazione da parte della ricorrente. Già per queste sole ragioni, pertanto, il citato precedentedi legittimità invocato dalla ricorrente, benché specifico, non può convenientemente utilizzarsi nello scrutinio del motivo in esame , perché nella specie difetta la pur minima allegazione circa la sussistenza di un contesto fraudolento ordito da terzi, se non sul piano di mere, non meno che generiche,ipotesi congetturali. E ciò rileva, tanto più, posto che , sul tema della responsabilità del rappresentante indiretto, la recentissimaCGUE 12 maggio 2022, causa C-714/20, [OSCURATO:SOCIETA]., ha stabilito che questi è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci; si è inoltre affermato che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta. Si tratta di impostazione che, mutatis mutandis , collide in radice con il preteso discarico di responsabilità(invocato dalla società) N. 2157/20R.G. in favore dell’esportatore, responsabilità che invece permane pienamente nonostante il ruolo assunto, nell’operazione doganale, dal rappresentante indiretto (si richiama, al riguardo, quanto poc’anzi osservato circa la stessa mancata precisazione, in ricorso, circa la tipologia di rappresentanza che viene in rilievo nella vicenda che occupa, così restando confermata la rilevanza della questione e la conseguente inammissibilità del mezzo). 7.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il vers