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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 01472/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, de- cidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45560/22, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 31 maggio 2018, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.5, cod. peli. ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per i reati di rapina e lesioni personali.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, in rela- zione all'art. 23-bis del d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 di- cembre 2020 n. 176, che disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel pe- riodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19.

In particolare, denuncia la violazione del c.d. contraddittorio cartolare, per non avere la Corte di appello considerato che le conclusioni del Procuratore Gene- rale erano state comunicate al difensore dell'imputato senza il rispetto del termine previsto di giorni dieci prima dell'udienza, essendo state depositate il giorno 15 marzo 2023 e trasmesse alla difesa il successivo 16 marzo 2023, rispetto all'udienza del giudizio di appello fissata per il giorno 23 marzo 2023, Si osserva che l'inosservanza del termine previsto dall'art. 23-bis cit. ha ine- vitabilmente pregiudicato la facoltà del difensore di presentare le proprie conclu- sioni con atto scritto entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

In tal modo, la difesa non è stata messa in condizione di esercitare la propria facoltà, non potendo controdedurre alle conclusioni del Pubblico Ministero, con conseguente nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

L' art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le di- sposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secondo comma che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto."

2. Secondo l'orientamento consolidato di legittimità l'inosservanza del ter- mine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non ha carattere perentorio, ma la sua inosservanza, correlata al tardivo deposito o alla tardiva comunicazione alle parti private, puòxcomportare una nullità a regime intermedio solo nel caso in cui abbia comportato una effettiva lesione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, P., Rv. 280412; Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281941; Sez. 6, n. 30146de1 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285040).

Pertanto, se tale violazione si verifica prima della scadenza del termine entro il quale le parti private possono rassegnare le proprie conclusioni è onere del di- fensore formulare una specifica contestazione ed allegare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa.

Nel caso in esame, poiché le conclusioni del Procuratore Generale erano state comunicate sette giorni prima dell'udienza, il termine per il deposito delle conclu- sioni della difesa non era ancora decorso, essendovi ancora due giorni per prov- vedere.

In conclusione, non avendo il difensore del ricorrente nel giudizio di appello formulato conclusioni scritte né specifiche contestazioni, pur avendo a disposizione ancora due giorni prima dello spirare del termine di legge, né richiesto una proroga del proprio termine allegando la particolare complessità del procedimento, nes- suna nullità può ritenersi integrata dalla mera inosservanza del termine per il de- posito delle conclusioni del Procuratore generale.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, de- cidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45560/22, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 31 maggio 2018, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.5, cod. peli. ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per i reati di rapina e lesioni personali. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, in rela- zione all'art. 23-bis del d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 di- cembre 2020 n. 176, che disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel pe- riodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19. In particolare, denuncia la violazione del c.d. contraddittorio cartolare, per non avere la Corte di appello considerato che le conclusioni del Procuratore Gene- rale erano state comunicate al difensore dell'imputato senza il rispetto del termine previsto di giorni dieci prima dell'udienza, essendo state depositate il giorno 15 marzo 2023 e trasmesse alla difesa il successivo 16 marzo 2023, rispetto all'udienza del giudizio di appello fissata per il giorno 23 marzo 2023, Si osserva che l'inosservanza del termine previsto dall'art. 23-bis cit. ha ine- vitabilmente pregiudicato la facoltà del difensore di presentare le proprie conclu- sioni con atto scritto entro il quinto giorno antecedente l'udienza. In tal modo, la difesa non è stata messa in condizione di esercitare la propria facoltà, non potendo controdedurre alle conclusioni del Pubblico Ministero, con conseguente nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. L' art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le di- sposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secondo comma che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto." 2. Secondo l'orientamento consolidato di legittimità l'inosservanza del ter- mine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non ha carattere perentorio, ma la sua inosservanza, correlata al tardivo deposito o alla tardiva comunicazione alle parti private, puòxcomportare una nullità a regime intermedio solo nel caso in cui abbia comportato una effettiva lesione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, P., Rv. 280412; Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281941; Sez. 6, n. 30146de1 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285040). Pertanto, se tale violazione si verifica prima della scadenza del termine entro il quale le parti private possono rassegnare le proprie conclusioni è onere del di- fensore formulare una specifica contestazione ed allegare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa. Nel caso in esame, poiché le conclusioni del Procuratore Generale erano state comunicate sette giorni prima dell'udienza, il termine per il deposito delle conclu- sioni della difesa non era ancora decorso, essendovi ancora due giorni per prov- vedere. In conclusione, non avendo il difensore del ricorrente nel giudizio di appello formulato conclusioni scritte né specifiche contestazioni, pur avendo a disposizione ancora due giorni prima dello spirare del termine di legge, né richiesto una proroga del proprio termine allegando la particolare complessità del procedimento, nes- suna nullità può ritenersi integrata dalla mera inosservanza del termine per il de- posito delle conclusioni del Procuratore generale. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in R
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