CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22228/2014R.G. proposto da La Corte EN.s.r.l., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento-Questioni.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 131/02/14, depositatail 3 febbraio 20 1 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 febbraio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 131 / 02 / 14 del 03 / 0 2/201 4 , la Commissione tributaria regionale della Liguria ( di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito La Corte), a vverso la sentenza n . 27 / 14 / 12 della Commissione tributaria provinciale di Genova ( di seguito CTP ) , che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamentoper IVA relativa all’anno d’imposta 2007 ; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo formale ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ragione della errata compensazione di un credito IVA; 1.1. la CTR respingeva l’appello di La Corte evidenziando : a) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, la cui eventuale nullità doveva ritenersi comunque sanata ex art. 156 cod. proc. civ.;b) la corretta motivazione della cartella di pagamento, dalla quale si evinceva chiaramente il motivo della ripresa; 2. La Corte impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a duemotivi ; 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) si costituivano in giudizio con separati controricorsi.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso La Corte deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza; 1.1. in particolare, la CTR avrebbe: a) pronunciato una sentenza del tutto carente sotto il profilo motivazionale, essendosi limitata a motivare per relationemalla sentenza impugnata; b) omesso del tutto la pronuncia sulle seguenti contestazioni: b1) inesistenza della notifica della cartella di pagamento, effettuata da soggetto non abilitato; b2) inesistenza della notifica della cartella di pagamento mancando la relata di notifica e la necessaria attestazione di conformità; b3) notificazione di un atto parziale; b4) carenza di motivazione e di requisiti essenziali della cartella di pagamento (mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata indicazione dei termini di impugnazione e del giudice competente, riferimenti ad indicazioni fuorvianti); b5) carenza dei requisiti essenziali minimi dell’atto e della sottoscrizione autografa; b6) violazione del principio del ne bis in idem in ragione della presenza di altro accertamento relativo al medesimo anno d’imposta; b7) prescrizione della potestà accertativa; b8) mancata pronuncia sui motivi aggiunti; 1.2. la complessa censura va complessivamente disattesa; 1.3. con riferimento al rilievo sub a), concernente il complessivo difetto di motivazione della sentenza impugnata, il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 1.3.1. la censura è inammissibile nella parte in cui si contesta, in maniera assolutamente generica, l’assenza di motivazione della sentenza (che, invece, sussiste sia graficamente che sostanzialmente); 1.3.2. la censura è infondata nella parte in cui si contesta la legittimità della motivazione per relationem alla sen tenza di primo grado, la quale è ammissibile qualora – come nel caso di specie – le Cons. est. G.M. Nonno ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015); 1.4. con riferimento ai rilievi sub b), va evidenziato che « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013); 1.5. nel caso di specie, la società contribuente non ha trascritto specificamente né il ricorso di primo grado, né i motivi riproposti in appello e tali atti non risultano nemmeno allegati al ricorso; 1.6. ne consegue l’inammissibilità delle censure proposte sotto il profilo dell’omessa pronuncia; 1.7. a ciò si aggiunge, con riferimento alle censure b1), b2), b3), b4) e b5), attinenti a vizi della cartella di pagamento e della sua notificazione, che l’esame delle stesse sottoil profilo della violazione di legge implicacomunque la trascrizione e/o l’allegazione della cartella di pagamento e della relata di notificazione per come ricevuta dalla società contribuente, sicché ancora una volta il ricorso si rivela privo di specificità; 1.7.1. analogamente deve ritenersi con riferimento al rilievo sub b6) (manca trascrizione dei due avvisi di accertamento, per cui non è possibile apprezzare la sussistenza di un bis in idem, posto che nulla Cons. est. G.M. Nonno vieta l’effettuazione di accertamenti differenti per lo stesso anno di imposta) e sub b8) (non sono stati trascritti i motivi aggiunti, né allegata la relativa memoria); 2. con il secondo motivo di ricorso si contesta omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con specifico riferimento: c) all’errore di calcolo in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione finanziaria; d) al difetto di motivazione concernente le medesime questioni indicate con il primo motivo, subb); 2.1. con riferimento al rilievo sub c), alla proposizione del vizio di motivazione osta la presenza di una doppia conforme di merito, sicché la censura è inammissibile (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014); 2.2. con riferimento al rilievo sub d ), se è vero che non opera la doppia conforme nel caso di omesso esame dei fatti, è altrettanto vero che le censure scontano gli identici difetti di specificitàgià indicati con riferimento al primo motivo di ricorso: in assenza di trascrizione dell’atto di appello, le censure devono ritenersi nuove e non risultano nemmeno trascritti o allegati gli atti che ne consentirebbero l’apprezzamento; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 113.788,92. 3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del tes to unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore Cons. est. G.M. Nonno importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate e in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della