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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13175/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata il 4 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale; Ribadito il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); osservato che la Corte territoriale, conformandosi al principio di diritto secondo cui il dolo del delitto di danneggiamento è generico, richiedendo la mera coscienza e volontà di danneggiare e non il fine specifico di nuocere (Sez. 6, n. 35898 del 18/09/2012, Adragna, Rv. 253350-01), ha ritenuto, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie, la piena consapevolezza da parte del ricorrente di arrecare, con le sue condotte, un danno ai beni allocati nella Casa circondariale in cui era detenuto (pagina 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il C ere Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata il 4 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale; Ribadito il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); osservato che la Corte territoriale, conformandosi al principio di diritto secondo cui il dolo del delitto di danneggiamento è generico, richiedendo la mera coscienza e volontà di danneggiare e non il fine specifico di nuocere (Sez. 6, n. 35898 del 18/09/2012, Adragna, Rv. 253350-01), ha ritenuto, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie, la piena consapevolezza da parte del ricorrente di arrecare, con le sue condotte, un danno ai beni allocati nella Casa circondariale in cui era detenuto (pagina 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il C ere Estens
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