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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 34876/2026

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della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Lecce quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto deiseguenti provvedimenti: 1) sentenza n. 581/2016 di condanna del Giudiceindagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cui agliartt. 74, comma 2 e 73 D.P.R. 309/1990 accertati e commessi in provinciadi Lecce dal 2012 al 9 marzo 2013; 2) sentenza di condanna n. 512/2020del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione aireati di cui agli artt. 74, comma 2 e 73 D.P.R. 309/1990 accertati ecommessi in provincia di Lecce da agosto 2014 a giugno 2015; 3) sentenzan. 4706/2015 del Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso a Taviano il 13 luglio 2015;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata poiché nonterrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee commesseavvalendosi del medesimo collaboratore, per cui l’arco temporale in cuisono state commesse non avrebbe rilievo dirimente quanto alla sussistenzadel medesimo disegno criminoso;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo di tra i fatti (un anno tra la prima associazione e laseconda e poi un ulteriore anno con la cessione di sostanze stupefacenti) ealla differenti modalità operative (in un caso si riforniva di sostanzestupefacenti, in un altro le confezionava e le cedeva assumendo anche ilruolo di procurare delle schede sim intestate, il terzo era completamenteavulso da qualsivoglia contesto associativo), ha adeguatamente motivatoin ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essererintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non siadesumibile dagli atti dai quali, al di là della astratta omogeneità dellecondotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicitàoriginaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indicesintomatico di una generale propensione criminosa (cfr. Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Lecce quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto deiseguenti provvedimenti: 1) sentenza n. 581/2016 di condanna del Giudiceindagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cui agliartt. 74, comma 2 e 73 D.P.R. 309/1990 accertati e commessi in provinciadi Lecce dal 2012 al 9 marzo 2013; 2) sentenza di condanna n. 512/2020del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione aireati di cui agli artt. 74, comma 2 e 73 D.P.R. 309/1990 accertati ecommessi in provincia di Lecce da agosto 2014 a giugno 2015; 3) sentenzan. 4706/2015 del Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso a Taviano il 13 luglio 2015;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata poiché nonterrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee commesseavvalendosi del medesimo collaboratore, per cui l’arco temporale in cuisono state commesse non avrebbe rilievo dirimente quanto alla sussistenzadel medesimo disegno criminoso;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo di tra i fatti (un anno tra la prima associazione e laseconda e poi un ulteriore anno con la cessione di sostanze stupefacenti) ealla differenti modalità operative (in un caso si riforniva di sostanzestupefacenti, in un altro le confezionava e le cedeva assumendo anche ilruolo di procurare delle schede sim intestate, il terzo era completamenteavulso da qualsivoglia contesto associativo), ha adeguatamente motivatoin ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essererintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non siadesumibile dagli atti dai quali, al di là della astratta omogeneità dellecondotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicitàoriginaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indicesintomatico di una generale propensione criminosa (cfr. Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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