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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 05204/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6534/2022 R.G. proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1859/2021 depositata il 21/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 maggio 1989 approvò due delibere; con una prima, avente n. 142, approvò l'accordo bonario con i proprietari di un’area, di circa 50 mila mq, per l'acquisto della stessa, al prezzo di 677.970.000 delle vecchie lire, in vista della realizzazione di una strada e di un parcheggio nella zona artigianale-industriale sita in [OSCURATO:PERSONA]; con una seconda, avente n. 143, accolse la richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA]., interessata all’acquisizione di quella stessa area in vista della costruzione sulla stessa di uno stabilimento rivolto alla lavorazione di oli vegetali.

Qualche mese dopo il Comune: dapprima con rogito 17 agosto 1989 acquistò l’area al prezzo di 677.979.000 delle vecchie lire; e poi, con rogito 7 settembre 1989 cedette la medesima area al corrispettivo di 50.220.000 delle vecchie lire alla società [OSCURATO:SOCIETA].

Per tali fatti, i consiglieri comunali, fra cui anche il D'Ignazio, subirono un procedimento penale, che, all'esito del giudizio abbreviato e delle pronunzie della Corte diAppello e della S. C. di Cassazione, si concluse con una pronuncia di estinzione per sopravvenuta abolizione della fattispecie anche con riguardo alle sole statuizioni civili.

La questione della vendita dell'area fu sottoposta anche al vaglio del giudice contabile e la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, con sentenza n. 120/1996, condannò il [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri 11 consiglieri che avevano approvato le delibere sopra indicate, al pagamento in favore dell’erario della somma di 35 milioni delle vecchie lire, salvo a tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’Amministrazione in esito al giudizio civile di cui alla parte motiva .

La sentenza del primo giudice contabile fu impugnata dai soccombenti e dal Procuratore Generale.

La Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 50/1997 rigettò l’appello proposto dai consiglieri comunali, mentre, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, affermò la solidarietà dei condannati al pagamento del risarcimento del danno.

In sintesi, secondo i giudici contabili di primo e di secondo grado, la colpa degli amministratori era consistita nell’avere realizzato una operazione che aveva caricato sul Comune un debito sproporzionato (rispetto alle sue esigue risorse finanziarie), provocandone uno stato di dissesto finanziario.

In esecuzione di quanto stabilito in sede contabile, il D’Ignazio versò la quota parte di sua spettanza del danno erariale accertato.

Nel 1993 il Comune convenne in giudizio davanti al Tribunale di Teramo l’[OSCURATO:SOCIETA] per ottenere l’annullamento del contratto ed il risarcimento del danno (che quantificò in 627.750.000 delle vecchie lire, cioè in misura pari alla differenza tra l’esborso sostenuto per l’acquisto dell’area e l’entrata derivante dalla vendita della stessa).

Il giudizio fu definito dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 1406/2003 (confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 250/2007) che, dichiarata la nullità dell’atto di vendita intercorso 7 settembre 1989, dichiarò appartenente all’ente comunale l’area, di circa 50 mila mq, per cui era processo, ma non accolse la domanda risarcitoria avanzata dal Comune.

2. [OSCURATO:PERSONA]Ignazio, ritenendo che sulla base di detta pronuncia fosse legittimato a chiedere la restituzione della somma a suo tempo versata, presentava ricorso in via monitoria.

In accoglimento del ricorso del D’Ignazio il Tribunale di Teramo con decreto n. 1114/204 ingiungeva al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore del D'Ignazio, della somma di € 21.894,84 a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti.

Il Comune si opponeva al decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria azionata, in quanto non si erano verificate le condizioni per il suo riconoscimento (consistenti nello specifico nel recupero dell’importo costituente il danno erariale).

Al riguardo, deduceva che tale requisito non poteva ritenersi soddisfatto dall’esito del giudizio intentato nei confronti della ditta [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more fallita) e, dunque, dalla intervenuta declaratoria di nullità dell’atto di compravendita.

Rilevava checomunque l’immobile non era tornato ancora nella sua disponibilità materiale, tanto è vero che pendeva ancora davanti al Tribunale di Teramo altro giudizio, avente ad oggetto la restituzione del bene.

Il Tribunale di Teramo , istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 52/2018, in accoglimento dell’opposizione del Comune, revocava il decreto ingiuntivo (compensando tra le parti le spese processuali), sul presupposto che non era venuta meno la causa giustificatrice del pagamento e che non era possibile ancorare la richiesta di rimborso alla disciplina dell’indebito e dell’arricchimento senza causa.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1859/2021, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di ripetizione, proposta dal D’Ignazio, condannando il Comune alla restituzionein favore di quest’ultimo della somma di euro 21.894,84, oltre accessori, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune.

Ha resistito con controricorso il D’Ignazio.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] del Comune ha depositato nota con la quale ha segnalato che questa Corte, con ordinanze nn. 92, 93 e 94/2025, ha deciso tre ricorsi relativi alla vicenda della vendita all’[OSCURATO:SOCIETA] dell’area, di cui in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] del D’Ignazio ha a sua volta depositato memoria insistendo nel rigetto del ricorso.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre preliminarmente dar atto che questa Corte con ordinanze nn. 92,93, 94/2025, emesse ad esito di udienza camerale del 27 novembre 2024, in conformità delle richieste formulate dal Procuratore Generale, ha accolto i tre distinti ricorsi proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze nn. 297/2023, n. 1492/2022 en. 1808/2022 pronunciate dalla Corte d’appello di L’Aquila nei confronti di altri tre consiglieri che, al pari dell’odierno ricorrente, erano stati condannati dal giudice contabile al pagamento in favore dell’ente della somma di 35 milioni delle vecchie lire, oltre accessori, salvo a tener conto in sede di esecuzione di quanto recuperato dall’amministrazione in esito al giudizio civile di cui alla parte motiva .

2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia(p. 15) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, interpretando erroneamente il contenuto del giudicato contabile formatosi sulla espressione sopra riportata , a) ha erroneamente individuato il pregiudizio contabile da esso Comune subito; b) ha erroneamente ritenuta avverata la condizione, da cui scaturisce l’obbligo risarcitorio, c) non ha tenuto conto dei presupposti (effettivo ed integrale recupero del danno erariale e arricchimento senza causa) che legittimano la restituzione al colpevole delle somme dallo stesso versate a seguito della sentenza di condanna del giudice contabile .

Sostiene che il responsabile del danno erariale ha diritto a ripetere la somma versata soltanto nel caso in cui l’ente, attraverso l’esercizio di altra azione giurisdizionale, abbia recuperato integralmente il danno erariale ed abbia così conseguito un ingiustificato arricchimento.

Sottolinea che detta situazione non ricorre nel caso di specie nel quale il patrimonio pubblico, leso dalla condotta illecita del D’Ignazio e degli altri consiglieri comunali, non è stato integralmente ripristinato, in quanto il danno contabile (p. 22) non è rappresentato dalla perdita della proprietà del terreno, ma dall’ingente costo economico sopportato dal Comune (pregiudizio questo non venuto meno all’esito del giudizio civile, che ha dichiarato la nullità dell’atto di compravendita ma non ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale).

3. Il ricorso è fondato.

3.1. La questione di diritto, sottesa al ricorso, sta nello stabilire se, ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria del D’Ignazio, alla luce dell’intervenuto giudicato contabile, sia o no sufficiente la declaratoria di nullità dell’atto di vendita, intercorso tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente ritorno dell’area nella disponibilità (se non materiale, quanto meno giuridica) del Comune.

3.2. Giova premettere che la Corte c ostituzionale , ribadendo principi in precedenza affermati in tema di danno erariale , con la recente sentenza n. 132/2024 – nel tratteggia re le caratteristiche salienti della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti– -da un lato, ha ribadito il carattere composito della responsabilità amministrativa per danno erariale, in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria (tra le più recenti, sentenze della stessa Corte n. 123 del 2023 e n. 203 del 2022), combinando «elementi restitutori e di deterrenza» (sentenza n. 371 del 1998), così in più aspetti discostandosi dall’archetipo della comune disciplina civilistica (sentenze n. 123 del 2023, n. 203 del 2022, n. 355 del 2010 e n. 453 del 1998); -dall’altro, ha rimarcato che la responsabilità per danno erariale non smarrisce la sua natura risarcitoria di fondo (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza 21 gennaio 2021, n. 59; sezioni riunite giurisdizionali, sentenze 18 giugno 2015, n. 28, 27 dicembre 2007, n. 12, e 1° marzo 1996, n. 26; nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014, Rigolio contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che in assenza dello stesso e oltre lo stesso non può esservi responsabilità .

Ciò posto, occorre aggiungere che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti Cass. n. 13887/2023 e n. 25826/2022) il principio per cui, in tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva (contrariamente a quanto si verifica in punto di interpretazione della legge e del contratto), può ricorrersi: a) quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato; e, b) quanto alla parte costituente documento, a regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta ispirazione - nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano .

E le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (cfr. sent. n. 9988/2023) che, nell'azione di responsabilità per danno erariale,il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenza dell'atto o del comportamento del pubblico dipendente, si realizza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione oppure nella compromissione di interessi pubblici di carattere generale, connessi all'equilibrio economico e finanziario dello Stato.

3.3. Dei suddetti principi affermati dalla Corte costituzionale e dei suddetti criteri stabiliti da questa Corte non ha tenuto conto la corte territoriale nel procedere alla interpretazione del giudicato contabile nella parte in cui nello stessoviene affermato: …salvo a tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’amministrazion e in esito al giudizio civile di cui in motivazione (cfr. dispositivo della sentenza di primo grado confermata sul punto in appello).

Invero- come questa Corte ha di recente osservato a definizione di altre controversie che tutte traggono origine dalla vicenda in esame (cfr. Cass. nn. 92, 93e 94/2025) in relazione ad altre posizioni, con statuizioni che il Collegio pienamente condivide - la suddetta espressione secondo il suo tenore letterale, sta per l’appunto a significarequanto “patrimonialmente” recuperato all’esito del giudizio civile vertente sulla nullità della compravendita di cui si è detto.

Nella specie, il pregiudizio accertato dalla Corte dei conti, quale diretta conseguenza dell'atto e del comportamento doloso dei consiglieri, si è concretizzato nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione comunale a causa della vendita a prezzo vile di un bene, ossia a prezzo di gran lunga inferiore a quello di acquisto dello stesso bene, la cui congruità, per contro, non era stata affatto posta in discussione.

La declaratoria di nullità della vendita, di per sé sola, può non essere stata idonea ad azzerare il danno subito dall’Ente e a porre nel nulla il giudicato contabile, alla stregua delle allegazioni che la parte ricorrente assume con sufficiente specificità di aver dedotto nei giudizi di merito .

In definitiva, la corte territoriale ha errato nella parte in cui, non tenendo conto della “natura risarcitoria di fondo” della responsabilità di cui trattasi, ha ritenuto azzerato il pregiudizio subito dall’Ente solo per il fatto che era sopravvenuto il venir meno del “titolo” fondante il pagamento ricevuto, senza in alcun modo valutare l’effettività del ripristino all’attualità del patrimonio del Comune.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà valutare quanto “percepito” dal Comune , in termini di valori contabili e reali, per effetto della declaratoria di nullità della vendita;e, quindi, stabilire se il recupero patrimoniale sia stato totale ed effettivo, operando le conseguenti indagini e deduzioni anche, se del caso, mediante la compensatio lucri cum damno, in conformità alle descritte statuizioni della Corte dei conti.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei sensi di cui in motivazione; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6534/2022 R.G. proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1859/2021 depositata il 21/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 maggio 1989 approvò due delibere; con una prima, avente n. 142, approvò l'accordo bonario con i proprietari di un’area, di circa 50 mila mq, per l'acquisto della stessa, al prezzo di 677.970.000 delle vecchie lire, in vista della realizzazione di una strada e di un parcheggio nella zona artigianale-industriale sita in [OSCURATO:PERSONA]; con una seconda, avente n. 143, accolse la richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA]., interessata all’acquisizione di quella stessa area in vista della costruzione sulla stessa di uno stabilimento rivolto alla lavorazione di oli vegetali. Qualche mese dopo il Comune: dapprima con rogito 17 agosto 1989 acquistò l’area al prezzo di 677.979.000 delle vecchie lire; e poi, con rogito 7 settembre 1989 cedette la medesima area al corrispettivo di 50.220.000 delle vecchie lire alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Per tali fatti, i consiglieri comunali, fra cui anche il D'Ignazio, subirono un procedimento penale, che, all'esito del giudizio abbreviato e delle pronunzie della Corte diAppello e della S. C. di Cassazione, si concluse con una pronuncia di estinzione per sopravvenuta abolizione della fattispecie anche con riguardo alle sole statuizioni civili. La questione della vendita dell'area fu sottoposta anche al vaglio del giudice contabile e la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, con sentenza n. 120/1996, condannò il [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri 11 consiglieri che avevano approvato le delibere sopra indicate, al pagamento in favore dell’erario della somma di 35 milioni delle vecchie lire, salvo a tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’Amministrazione in esito al giudizio civile di cui alla parte motiva . La sentenza del primo giudice contabile fu impugnata dai soccombenti e dal Procuratore Generale. La Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 50/1997 rigettò l’appello proposto dai consiglieri comunali, mentre, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, affermò la solidarietà dei condannati al pagamento del risarcimento del danno. In sintesi, secondo i giudici contabili di primo e di secondo grado, la colpa degli amministratori era consistita nell’avere realizzato una operazione che aveva caricato sul Comune un debito sproporzionato (rispetto alle sue esigue risorse finanziarie), provocandone uno stato di dissesto finanziario. In esecuzione di quanto stabilito in sede contabile, il D’Ignazio versò la quota parte di sua spettanza del danno erariale accertato. Nel 1993 il Comune convenne in giudizio davanti al Tribunale di Teramo l’[OSCURATO:SOCIETA] per ottenere l’annullamento del contratto ed il risarcimento del danno (che quantificò in 627.750.000 delle vecchie lire, cioè in misura pari alla differenza tra l’esborso sostenuto per l’acquisto dell’area e l’entrata derivante dalla vendita della stessa). Il giudizio fu definito dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 1406/2003 (confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 250/2007) che, dichiarata la nullità dell’atto di vendita intercorso 7 settembre 1989, dichiarò appartenente all’ente comunale l’area, di circa 50 mila mq, per cui era processo, ma non accolse la domanda risarcitoria avanzata dal Comune. 2. [OSCURATO:PERSONA]Ignazio, ritenendo che sulla base di detta pronuncia fosse legittimato a chiedere la restituzione della somma a suo tempo versata, presentava ricorso in via monitoria. In accoglimento del ricorso del D’Ignazio il Tribunale di Teramo con decreto n. 1114/204 ingiungeva al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore del D'Ignazio, della somma di € 21.894,84 a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti. Il Comune si opponeva al decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria azionata, in quanto non si erano verificate le condizioni per il suo riconoscimento (consistenti nello specifico nel recupero dell’importo costituente il danno erariale). Al riguardo, deduceva che tale requisito non poteva ritenersi soddisfatto dall’esito del giudizio intentato nei confronti della ditta [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more fallita) e, dunque, dalla intervenuta declaratoria di nullità dell’atto di compravendita. Rilevava checomunque l’immobile non era tornato ancora nella sua disponibilità materiale, tanto è vero che pendeva ancora davanti al Tribunale di Teramo altro giudizio, avente ad oggetto la restituzione del bene. Il Tribunale di Teramo , istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 52/2018, in accoglimento dell’opposizione del Comune, revocava il decreto ingiuntivo (compensando tra le parti le spese processuali), sul presupposto che non era venuta meno la causa giustificatrice del pagamento e che non era possibile ancorare la richiesta di rimborso alla disciplina dell’indebito e dell’arricchimento senza causa. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1859/2021, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di ripetizione, proposta dal D’Ignazio, condannando il Comune alla restituzionein favore di quest’ultimo della somma di euro 21.894,84, oltre accessori, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune. Ha resistito con controricorso il D’Ignazio. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] del Comune ha depositato nota con la quale ha segnalato che questa Corte, con ordinanze nn. 92, 93 e 94/2025, ha deciso tre ricorsi relativi alla vicenda della vendita all’[OSCURATO:SOCIETA] dell’area, di cui in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] del D’Ignazio ha a sua volta depositato memoria insistendo nel rigetto del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre preliminarmente dar atto che questa Corte con ordinanze nn. 92,93, 94/2025, emesse ad esito di udienza camerale del 27 novembre 2024, in conformità delle richieste formulate dal Procuratore Generale, ha accolto i tre distinti ricorsi proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze nn. 297/2023, n. 1492/2022 en. 1808/2022 pronunciate dalla Corte d’appello di L’Aquila nei confronti di altri tre consiglieri che, al pari dell’odierno ricorrente, erano stati condannati dal giudice contabile al pagamento in favore dell’ente della somma di 35 milioni delle vecchie lire, oltre accessori, salvo a tener conto in sede di esecuzione di quanto recuperato dall’amministrazione in esito al giudizio civile di cui alla parte motiva . 2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia(p. 15) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, interpretando erroneamente il contenuto del giudicato contabile formatosi sulla espressione sopra riportata , a) ha erroneamente individuato il pregiudizio contabile da esso Comune subito; b) ha erroneamente ritenuta avverata la condizione, da cui scaturisce l’obbligo risarcitorio, c) non ha tenuto conto dei presupposti (effettivo ed integrale recupero del danno erariale e arricchimento senza causa) che legittimano la restituzione al colpevole delle somme dallo stesso versate a seguito della sentenza di condanna del giudice contabile . Sostiene che il responsabile del danno erariale ha diritto a ripetere la somma versata soltanto nel caso in cui l’ente, attraverso l’esercizio di altra azione giurisdizionale, abbia recuperato integralmente il danno erariale ed abbia così conseguito un ingiustificato arricchimento. Sottolinea che detta situazione non ricorre nel caso di specie nel quale il patrimonio pubblico, leso dalla condotta illecita del D’Ignazio e degli altri consiglieri comunali, non è stato integralmente ripristinato, in quanto il danno contabile (p. 22) non è rappresentato dalla perdita della proprietà del terreno, ma dall’ingente costo economico sopportato dal Comune (pregiudizio questo non venuto meno all’esito del giudizio civile, che ha dichiarato la nullità dell’atto di compravendita ma non ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale). 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La questione di diritto, sottesa al ricorso, sta nello stabilire se, ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria del D’Ignazio, alla luce dell’intervenuto giudicato contabile, sia o no sufficiente la declaratoria di nullità dell’atto di vendita, intercorso tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente ritorno dell’area nella disponibilità (se non materiale, quanto meno giuridica) del Comune. 3.2. Giova premettere che la Corte c ostituzionale , ribadendo principi in precedenza affermati in tema di danno erariale , con la recente sentenza n. 132/2024 – nel tratteggia re le caratteristiche salienti della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti– -da un lato, ha ribadito il carattere composito della responsabilità amministrativa per danno erariale, in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria (tra le più recenti, sentenze della stessa Corte n. 123 del 2023 e n. 203 del 2022), combinando «elementi restitutori e di deterrenza» (sentenza n. 371 del 1998), così in più aspetti discostandosi dall’archetipo della comune disciplina civilistica (sentenze n. 123 del 2023, n. 203 del 2022, n. 355 del 2010 e n. 453 del 1998); -dall’altro, ha rimarcato che la responsabilità per danno erariale non smarrisce la sua natura risarcitoria di fondo (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza 21 gennaio 2021, n. 59; sezioni riunite giurisdizionali, sentenze 18 giugno 2015, n. 28, 27 dicembre 2007, n. 12, e 1° marzo 1996, n. 26; nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014, Rigolio contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che in assenza dello stesso e oltre lo stesso non può esservi responsabilità . Ciò posto, occorre aggiungere che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti Cass. n. 13887/2023 e n. 25826/2022) il principio per cui, in tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva (contrariamente a quanto si verifica in punto di interpretazione della legge e del contratto), può ricorrersi: a) quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato; e, b) quanto alla parte costituente documento, a regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta ispirazione - nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano . E le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (cfr. sent. n. 9988/2023) che, nell'azione di responsabilità per danno erariale,il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenza dell'atto o del comportamento del pubblico dipendente, si realizza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione oppure nella compromissione di interessi pubblici di carattere generale, connessi all'equilibrio economico e finanziario dello Stato. 3.3. Dei suddetti principi affermati dalla Corte costituzionale e dei suddetti criteri stabiliti da questa Corte non ha tenuto conto la corte territoriale nel procedere alla interpretazione del giudicato contabile nella parte in cui nello stessoviene affermato: …salvo a tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’amministrazion e in esito al giudizio civile di cui in motivazione (cfr. dispositivo della sentenza di primo grado confermata sul punto in appello). Invero- come questa Corte ha di recente osservato a definizione di altre controversie che tutte traggono origine dalla vicenda in esame (cfr. Cass. nn. 92, 93e 94/2025) in relazione ad altre posizioni, con statuizioni che il Collegio pienamente condivide - la suddetta espressione secondo il suo tenore letterale, sta per l’appunto a significarequanto “patrimonialmente” recuperato all’esito del giudizio civile vertente sulla nullità della compravendita di cui si è detto. Nella specie, il pregiudizio accertato dalla Corte dei conti, quale diretta conseguenza dell'atto e del comportamento doloso dei consiglieri, si è concretizzato nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione comunale a causa della vendita a prezzo vile di un bene, ossia a prezzo di gran lunga inferiore a quello di acquisto dello stesso bene, la cui congruità, per contro, non era stata affatto posta in discussione. La declaratoria di nullità della vendita, di per sé sola, può non essere stata idonea ad azzerare il danno subito dall’Ente e a porre nel nulla il giudicato contabile, alla stregua delle allegazioni che la parte ricorrente assume con sufficiente specificità di aver dedotto nei giudizi di merito . In definitiva, la corte territoriale ha errato nella parte in cui, non tenendo conto della “natura risarcitoria di fondo” della responsabilità di cui trattasi, ha ritenuto azzerato il pregiudizio subito dall’Ente solo per il fatto che era sopravvenuto il venir meno del “titolo” fondante il pagamento ricevuto, senza in alcun modo valutare l’effettività del ripristino all’attualità del patrimonio del Comune. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà valutare quanto “percepito” dal Comune , in termini di valori contabili e reali, per effetto della declaratoria di nullità della vendita;e, quindi, stabilire se il recupero patrimoniale sia stato totale ed effettivo, operando le conseguenti indagini e deduzioni anche, se del caso, mediante la compensatio lucri cum damno, in conformità alle descritte statuizioni della Corte dei conti. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei sensi di cui in motivazione; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio d
Sentenza Cassazione n. 05204/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris