Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 agosto 2025

Cassazione n. 23207/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] errore materiale; rinuncia alla istanza Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale n. 21385-2023 r.g., relativa al giudizio iscritto al n. 29192/2017 R.G. e proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 21385/2023 Numero sezionale 2923/2025 Numero di raccolta generale 23207/2025 Data pubblicazione 13/08/2025 -controricorrente- per la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto del 5.10.2023 n. 28109/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] -che la curatela fallimentare aveva presentato istanza di correzione di errore materiale del predetto decreto dichiarativo della estinzione del giudizio, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., con conseguenziale statuizione delle spese del giudizio; - che con atto del 30 maggio 2015 la curatela fallimentare ha rinunciato alla istanza di correzione, essendosi accorta di essere incorsa, invece, essa stessa in errore nell’aver ritenuto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; P.Q.M dichiara estinto il procedimento di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, il 10.7.2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21385/2023 Numero sezionale 2923/2025 Numero di raccolta generale 23207/2025 Data pubblicazione 13/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] errore materiale; rinuncia alla istanza Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale n. 21385-2023 r.g., relativa al giudizio iscritto al n. 29192/2017 R.G. e proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 21385/2023 Numero sezionale 2923/2025 Numero di raccolta generale 23207/2025 Data pubblicazione 13/08/2025 -controricorrente- per la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto del 5.10.2023 n. 28109/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] -che la curatela fallimentare aveva presentato istanza di correzione di errore materiale del predetto decreto dichiarativo della estinzione del giudizio, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., con conseguenziale statuizione delle spese del giudizio; - che con atto del 30 maggio 2015 la curatela fallimentare ha rinunciato alla istanza di correzione, essendosi accorta di essere incorsa, invece, essa stessa in errore nell’aver ritenuto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; P.Q.M dichiara estinto il procedimento di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, il 10.7.2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21385/2023 Numero sezionale 2923/2025 Numero di raccolta generale 23207/2025 Data pubblicazione 13/08/2025