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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40415/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 10.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli nei capi B) e C) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto il fatto di falso di cui al capo B), avendo ad oggetto un assegno bancario, non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al delitto di truffa, di cui al capo C), in quanto il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale è caratterizzato da un'inadeguata valutazione delle risultanze processuali; 3) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale (in particolare alle dichiarazioni del Bascone) la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Peraltro anche con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevata la violazione del suddetto principio perché, premesso che effettivamente In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485, c.p., e della nuova formulazione dell'art. 491, c.p., ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (cfr. Cass., Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936), il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe potuto anche allegandolo in copia, che l'assegno di cui di discute fosse effettivamente dotato della clausola di non trasferibilità.

Manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede, si appalesa l'ultimo motivo di ricorso.

La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di numerosi procedimenti penali pendenti a suo carico, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 10.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli nei capi B) e C) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto il fatto di falso di cui al capo B), avendo ad oggetto un assegno bancario, non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al delitto di truffa, di cui al capo C), in quanto il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale è caratterizzato da un'inadeguata valutazione delle risultanze processuali; 3) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale (in particolare alle dichiarazioni del Bascone) la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Peraltro anche con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevata la violazione del suddetto principio perché, premesso che effettivamente In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485, c.p., e della nuova formulazione dell'art. 491, c.p., ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (cfr. Cass., Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936), il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe potuto anche allegandolo in copia, che l'assegno di cui di discute fosse effettivamente dotato della clausola di non trasferibilità. Manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede, si appalesa l'ultimo motivo di ricorso. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di numerosi procedimenti penali pendenti a suo carico, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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